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Rivalutazione per l'anno 2012 della misura degli
assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e
dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di
maternita'). (12A01743) (GU n. 39 del 16-2-2012
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L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2012 ai sensi dell'art. 65,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno al nucleo
familiare numeroso) e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 (assegno di maternita') e' pari al 2,7 per cento
(Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 16 gennaio 2012).
Pertanto:
a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art.
65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive
modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per
l'anno 2012, se spettante nella misura intera, e' pari a € 135,43;
per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore
della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari
composti da cinque componenti e' pari a € 24.377,39 (per nuclei
familiari con diversa composizione, il requisito economico e'
riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal
decreto legislativo n.109/98 - rif. comma l, art. 65, legge n.
448/1998);
b) l'assegno mensile di maternita' ai sensi dell'art. 74 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli
aventi diritto per l'anno 2012, per le nascite, gli affidamenti
preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella
misura intera, e' pari a € 324,79; per le domande relative al
medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica,
con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, e'
pari a € 33.857,51.
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