Translate

venerdì 16 marzo 2012

D.M. n. 22 del 12 marzo 2012. Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2012. Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative.


Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Circ. 12-3-2012 n. 23
D.M. n. 22 del 12 marzo 2012. Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2012. Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative.
Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per il personale scolastico.

Circ. 12 marzo 2012, n. 23 (1).

D.M. n. 22 del 12 marzo 2012. Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2012. Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative.

(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per il personale scolastico.



Agli
   

Uffici scolastici regionali

Ai
   

Dirigenti scolastici
     

Loro sedi

Al
   

Dipartimento istruzione della provincia autonoma di Trento

Alla
   

Sovrintendenza scolastica della provincia autonoma di Bolzano

All'
   

Intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca
     

Bolzano

All'
   

Intendenza scolastica per le scuole delle località ladine
     

Bolzano

Alla
   

Regione autonoma della Valle d'Aosta
     

Ass. istruzione e cultura
     

Direzione personale scolastico
     

Aosta
   



Si trasmette il D.M. di cui all'oggetto con cui viene stabilita la data entro la quale il personale della scuola può presentare domanda di cessazione dal servizio.

Con la recente Circ. 8 marzo 2012, n. 2/2012 del dipartimento della funzione pubblica che si allega in copia, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, MEF e INPS - gestione ex INPDAP, sono state diramate le disposizioni interpretative della nuova normativa pensionistica contenuta nell'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214 con particolare riferimento ai limiti massimi per la permanenza in servizio nelle Pubbliche Amministrazioni.

Il succitato articolo ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico facendo salvo però il diritto all'applicazione della previgente normativa per il personale che ne abbia maturato i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011. La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce tra l'altro che il personale suddetto non può optare per l'applicazione dei nuovi limiti anagrafici (66 anni) pur cessando dal servizio dal 2012.

Si ricorda pertanto che, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, lettera c), della L. n. 243/2004, come novellato dalla L. n. 247/2007, i requisiti necessari per l'accesso al trattamento di pensione di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, purché maturati entro il 31 dicembre 2011.

Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.

L'ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la "quota 96" può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione. (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. C del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.

Il limite di anzianità contributiva rimane quello di 40 anni sempre che sia posseduto entro la predetta data del 31 dicembre 2011.

Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l'art. 1, comma 9 della L. n. 243/2004 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni. In tal caso, tuttavia, se i requisiti anagrafici e contributivi sono conseguiti a decorrere dal 1° gennaio 2012, tali lavoratrici sono destinatarie della finestra di cui all'articolo 1, comma 21, della L. n. 148/2011 e, conseguentemente, potranno accedere al pensionamento solo a decorrere dal 1° settembre 2013.

Si ribadisce che secondo le indicazioni contenute nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità. Pertanto, tali dipendenti non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Ne consegue che per il personale che, alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del D.L. n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva - c.d. "quota"), continuano a valere le condizioni legittimanti al trattamento precedenti e non può trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti “che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento” (combinato disposto dei commi 5 e 6). Pertanto, nell'anno 2012 o negli anni successivi dovranno essere collocati a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell'anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione.

Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l'anno 2012 le regole sono così modificate:

Per la pensione di vecchiaia l'età è di 66 anni, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà aversi solo al compimento di 41 anni e un mese di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e un mese per gli uomini.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2012.



A) Cessazioni dal servizio personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A.

Il predetto D.M. n. 22/2012 fissa, all'art. 1, il termine finale del 30 marzo 2012 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio. Il medesimo termine del 30 marzo 2012 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2012.

Sempre entro la medesima data del 2012 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 30 marzo 2012 deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la "quota" 96 chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal D.M. 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con unica istanza. Nella medesima istanza gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Si precisa che, ovviamente, le domande già presentate prima dell'emanazione del D.M. n. 22/2012, tramite POLIS, sono pienamente valide.


Presentazione delle istanze


Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, la procedura web POLIS "istanze on line"', relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità. Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea;

- il personale delle province di Trento Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.

Il sistema POLIS va utilizzato, per la comunicazione dei dati necessari, anche da parte di coloro per i quali opera il recesso dell'Amministrazione dal contratto, ai sensi dell'art. 72, commi 7 e 11, della L. n. 133/2008.


Gestione delle istanze


Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-bis, D.Lgs. n. 165 del 2001, introdotto ex novo dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150 del 2009.

Le cessazioni devono essere convalidate dal SIDI con l'apposita funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto; la convalida deve essere effettuata immediatamente dopo il 30 marzo e, comunque, non oltre la data di inizio delle operazioni di mobilità previste per ogni ordine di scuola. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

L'art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti; l'accertamento dell'esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti. di cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici. La segreteria scolastica o l'ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.

Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi INPS - gestione ex INPDAP per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande.

Da quest'anno le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, attraverso le seguenti modalità:

1) Compilazione della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato;

2) Compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica.

La trasmissione telematica delle domande è già disponibile per coloro che si avvarranno dell'assistenza dei patronati, mentre la modalità di compilazione on-line a cura dei singoli interessati sarà disponibile nell'apposita sezione del sito (www.inpdap.gov.it) a partire dal 2 maggio 2012.


Applicazione dell'art. 72, comma 7 della L. n. 133/2008 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA)


L'art. 9, comma 31, del D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010 ha equiparato i trattenimenti in servizio previsti dall'art. 509, comma 5, del D.Lgs. n. 297/1994, a nuove assunzioni che, pertanto, dovranno essere ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti.

Per effetto delle succitate disposizioni, i criteri di valutazione delle istanze di permanenza in servizio, dettati con la Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009, adottata sulla base delle indicazioni di cui alla Circ. 20 ottobre 2008, n. 10 del Dipartimento della Funzione Pubblica devono essere applicati in maniera puntuale e motivata.

Deve essere considerata, con particolare attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche nell'ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario.

Per quanto riguarda l'apprezzamento delle situazioni di esubero provinciale, deve farsi riferimento non solo agli organici di diritto dell'a.s. 2011-2012, ma anche alla prevedibile evoluzione dei medesimi per l'a.s. 2012/2013.

Parimenti, per i Dirigenti scolastici le istanze di trattenimento devono essere valutate sia in relazione ad eventuali situazioni di esubero determinate dal processo di dimensionamento della rete scolastica che all'esigenza di mantenere la disponibilità dei posti per le immissioni in ruolo dei nuovi Dirigenti scolastici a seguito del superamento delle procedure concorsuali in atto.

Accanto alla valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti, è opportuno privilegiare coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35.

Le istanze di trattenimento accolte devono essere comunicate a questa Direzione Generale, da ciascun Ufficio scolastico regionale, divise per classe di concorso, posto o profilo, non oltre il 30 aprile 2012, secondo un prospetto che verrà reso successivamente disponibile.

La normativa sopra richiamata ha modificato l'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 503/1992 recepito dall'art. 509, comma 5 del D.Lgs. n. 297/1994. Nulla è innovato rispetto al comma 3 del medesimo articolo che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione.

Con la riforma viene invece meno il concetto di massima anzianità contributiva e, quindi, la modifica del sistema rende inapplicabili dal 1° gennaio 2012 tutte le disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale condizione e che consentono al personale interessato di proseguire il servizio sino al raggiungimento della stessa per conseguire il massimo della pensione (art. 509, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994).


Applicazione art. 72, comma 11 della L. n. 133/2008. (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA)


Rimangono validi i criteri stabiliti dalla Direttiva n. 94/2009 sopra richiamata.

Come chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica, la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, previo preavviso di sei mesi, può operare solo nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011. Per i dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 invece, il requisito contributivo è attualizzato agli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata. In proposito, poiché la norma sulla pensione anticipata prevede la possibilità di una penalizzazione nel trattamento per i dipendenti che sono in possesso di una età inferiore ai 62 anni, le amministrazioni non eserciteranno la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale. I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento del tetto massimo contributivo nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

In merito si deve in ogni caso tenere presente che l'art. 6 comma 2-quater del D.L. n. 216 del 2011, convertito con modificazioni nella L. n. 14 del 2012 ha disposto che le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 2017, qualora l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.



B) Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2012

Il termine del 28 febbraio previsto per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici, dall'art. 12 dal C.C.N.L. sottoscritto il 15 luglio 2010 dell'area V della dirigenza, è, per il 2012, prorogato al 30 marzo.


- recesso dei dirigenti:


Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra (30 marzo) non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola. In particolare il medesimo sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori e, quindi, qualora abbia maturato i requisiti minimi per il diritto a pensione nel corso del 2011 sarà soggetto alla finestra mobile di cui all'articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella L. 30 luglio 2010, n. 122.


Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare, che è diramata d'intesa con l'INPS - gestione ex INPDAP - Direzione Centrale Previdenza.


Si ringrazia per la collaborazione.


Il Direttore generale

Luciano Chiappetta



Allegati


D. M. 12 marzo 2012, n. 22


Visto il D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del citato regolamento il quale prevede che il Ministero della Istruzione stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie dal servizio;

Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 509, commi 2, 3 e 5;

Vista la L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 72, comma 7 e comma 11 come sostituito dall'art. 17, comma 35-novies, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'art. 9, comma 31 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce che i trattenimenti in servizio previsti dal sopra citato art. 72, comma 7 possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie;

Visto il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con L. 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il D.L. 16 agosto 2011, n. 138 convertito con L. 14 settembre 2011, n. 148 ed in particolare l'art. 1, comma 16 che ha prorogato per un ulteriore triennio, 2011-2014, le disposizioni dell'art. 72, comma 11 della L. n. 133/2008;

Visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214, in particolare l'art. 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;

Viste le Circ. 20 ottobre 2008, n. 10, Circ. 16 settembre 2009, n. 4 e Circ. 18 ottobre 2010, n. DFP/46078 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica con cui sono stati si indicati i criteri per l'applicazione dell'art. 72, commi 7 e 11;

Vista la Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 con cui questa Direzione ha individuato i criteri per l'applicazione del sopra citato art. 72, commi 7 e 11 al personale della scuola;

Considerato che, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del Regolamento, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;

Visto il C.C.N.L. sottoscritto il 15 luglio 2010,, ed in particolare l'articolo 12 che, per il personale dell'area V della dirigenza scolastica, fissa al 28 febbraio la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;

Vista la Circ. 8 marzo 2012, n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa all'applicazione dell'art. 24 della L. 22 dicembre 2011, n. 214.


Decreta


Art. 1


1. Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2012, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 30 marzo 2012.

2. Lo stesso termine si intende applicato anche nei confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che, non avendo raggiunto il limite di età o di servizio, voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del D.M. 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la funzione pubblica.


Art. 2


1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato entro le scadenze previste dalla circolare di indicazioni operative che segue il presente decreto.

2. Tali scadenze terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell'eventuale mancata maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario.


Art. 3


1. Per l'accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, nonché di trattenimento in servizio non è necessaria l'emissione di un provvedimento formale. Il rifiuto della domanda di trattenimento in servizio deve essere motivato per iscritto.

2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine del 2012, l'Amministrazione comunicherà l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare.

3. Qualora l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.


Art. 4


Rimangono fermi i criteri stabiliti dalla Direttiva del Ministro n. 94 del 4 dicembre 2009, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 72, comma 7 e comma 11 della L. n. 133/2008, quest'ultimo come sostituito dall'art. 17, comma 35-novies, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

Il Ministro

Francesco Profumo



Circ. 8 marzo 2012, n. 2/2012

D.L. n. 201 del 2011, convertito in L. n. 214 del 2011, cosiddetto "decreto salva Italia" - Art. 24 - Limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche Amministrazioni (2)

(2) Il testo della circolare 8 marzo 2012, n. 2/2012, emanata dalla Presidenza dei Ministri, è riportato autonomamente.



D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1
L. 24 dicembre 2007, n. 247
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 2

Nessun commento: