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venerdì 16 marzo 2012

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Maturazione requisiti contributivi per il diritto all’indennità di disoccupazione.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 14-3-2012 n. 37/0005169
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Maturazione requisiti contributivi per il diritto all’indennità di disoccupazione.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’attività ispettiva.

Nota 14 marzo 2012, n. 37/0005169 (1).

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Maturazione requisiti contributivi per il diritto all’indennità di disoccupazione.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’attività ispettiva.



Al
   

Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro
     

Via Cristoforo Colombo, 456
     

00145 - Roma
   



Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello a questa Direzione generale per avere precisazioni in merito ai requisiti di natura contributiva necessari per l’ottenimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

In particolare l’istante chiede se, ai fini del rispetto del requisito contributivo richiesto per l’erogazione della suddetta indennità, possa considerarsi “periodo neutro” quello fruito dal figlio convivente per prestare assistenza al genitore affetto da grave disabilità.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive per il Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre ricordare che l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola costituisce una forma di sostegno al reddito, corrisposta dall’INPS ai lavoratori dipendenti assicurati contro la disoccupazione involontaria.

Nello specifico, l’indennità viene riconosciuta nelle ipotesi il cui rapporto di lavoro sia cessato per cause non imputabili alla volontà degli interessati, ossia qualora gli stessi siano stati licenziati, ovvero nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo determinato sia venuto meno per scadenza del termine.

Riguardo ai requisiti necessari per poter fruire dell’indennità in esame, l’art. 19, R.D.L. n. 636/1939 stabilisce che “in caso di disoccupazione involontaria, per mancanza di lavoro, l’assicurato, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto ad un’indennità giornaliera…”.

In altri termini, il disposto normativo di cui sopra contempla due presupposti, entrambi indispensabili ai fini del riconoscimento del predetto beneficio:

- l’anzianità contributiva, nella misura in cui si richiede che il lavoratore possa far valere, ai fini della disoccupazione involontaria, un contributo versato almeno due anni prima della cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;

- il requisito contributivo fissato in un numero pari ad almeno 52 contributi utili settimanali, nei due anni immediatamente precedenti la data di fine del rapporto.

Si sottolinea, al riguardo, che con l’espressione contribuzione utile, debba intendersi anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni; ciò a prescindere dalla circostanza che sia possibile o meno recuperare i versamenti contributivi omessi.

Ai fini del perfezionamento del secondo requisito richiesto dalla norma, tra gli altri, si considerano utili i contributi figurativi disposti, ad esempio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria per maternità.

Diversamente, sebbene coperti da contribuzione figurativa, non sono considerati utili, ai fini dei presupposti per la disoccupazione, i periodi di malattia ed infortunio sul lavoro, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria con sospensione dell’attività a zero ore, nonché, ex art. 42, D.Lgs. n. 151/2001, le assenze per la fruizione di permessi e congedi per motivi di assistenza a figli con handicap grave.

In queste ultime fattispecie, interviene infatti il c.d. meccanismo della neutralizzazione, in forza del quale, a fronte del verificarsi di particolari evenienze, risulta possibile effettuare la retrodatazione del biennio, e dunque un suo ampliamento, per un tempo pari all’evento occorso.

Ciò premesso, in risposta al quesito avanzato, si sottolinea che nell’ambito dei periodi neutri costituiti dai congedi di cui all’art. 42 citato, può essere annoverato altresì quello fruito dal figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersi cura della persona affetta da disabilità.

Si ricorda infatti che, ancor prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 119/2011, la Corte costituzionale con sentenza additiva n. 19/2009, nell’esaminare la questione di legittimità afferente ai possibili soggetti fruitori dei congedi previsti dall’art. 42, comma 5, ha dichiarato l’incostituzionalità della predetta disposizione, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost., in quanto la stessa, nella sua originaria formulazione, non contemplava nel novero di detti soggetti il figlio convivente determinando, in tal modo, “un ingiustificato trattamento deteriore di un soggetto, (…) tenuto comunque ai medesimi obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del disabile”.

Per analoghe ragioni, in linea con le argomentazioni sostenute dalla Corte, è possibile considerare periodo neutro anche quello di congedo fruito dal figlio per assistere il genitore con grave disabilità, con l’effetto di retrodatare il biennio di riferimento, ai fini del computo del requisito contributivo, come sopra indicato, salvo il rispetto degli altri presupposti fissati dalla leggi vigenti.


Il Direttore generale

Paolo Pennesi



R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 19
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42
D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, art. 4

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