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lunedì 12 marzo 2012

Elezioni amministrative - Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia - D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 - Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Quinta - n. 01193/2012 del 31 gennaio 2012 - 1° marzo 2012 - Inapplicabilità dell'art. 32-bis ai cittadini della U.E. che presentano domanda di votare oltre il termine previsto dalla legge.


Ministero dell'interno
Circ. 1-3-2012 n. 7/2012
Elezioni amministrative - Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia - D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 - Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Quinta - n. 01193/2012 del 31 gennaio 2012 - 1° marzo 2012 - Inapplicabilità dell'art. 32-bis ai cittadini della U.E. che presentano domanda di votare oltre il termine previsto dalla legge.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali.

Circ. 1 marzo 2012, n. 7/2012 (1).

Elezioni amministrative - Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia - D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 - Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Quinta - n. 01193/2012 del 31 gennaio 2012 - 1° marzo 2012 - Inapplicabilità dell'art. 32-bis ai cittadini della U.E. che presentano domanda di votare oltre il termine previsto dalla legge.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali.



     

Ai
   

Prefetti della Repubblica
           

Loro sedi
     

Ai
   

Commissari del Governo delle province autonome di Trento e Bolzano
           

Loro sedi
     

Al
   

Presidente della Regione autonoma Valle D'Aosta
           

Servizi di prefettura
           

Aosta

e, p.c.:
   

Alla
   

Regione autonoma Trentino Alto Adige
           

Ripartizione II - Affari istituzionali, competenze ordina mentali e previdenziali
           

Ufficio elettorale e per i rapporti con gli enti locali territoriali
           

Trento
     

Alla
   

Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia
           

Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento riforme - Servizio elettorale
           

Udine
     

Alla
   

Regione siciliana
           

Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
           

Dipartimento delle autonomie locali - Servizio 5 - elettorale
           

Palermo
     

Alla
   

Regione autonoma della Sardegna
           

Presidenza della Giunta regionale
           

Direzione generale - Servizio elettorale
           

Cagliari
       



In vista delle prossime elezioni amministrative si richiamano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, recante la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, alla luce del più recente orientamento espresso in materia dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Come noto, in base al D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, recante attuazione delle disposizioni dettate dalla Dir. 94/80/CE, gli elettori di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia che intendono esercitare il diritto di elettorato attivo in occasione delle elezioni comunali e circoscrizionali, devono presentare presso il comune di residenza -ove non l'abbiano già fatto nello stesso o in altro comune italiano - domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta istituita presso lo stesso comune entro il quinto giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e cioè, con riferimento alle elezioni amministrative, fissate per il 6 e 7 maggio 2012, entro martedì 27 marzo 2012.

In proposito, si rappresenta che il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), con recentissima sentenza n. 01193/2012 del 31 gennaio 2012 - 1° marzo 2012, ha sancito, in estrema sintesi, l'inapplicabilità della procedura di ammissione al voto prevista dall'art. 32 bis del D.P.R. n. 223/1967 ai cittadini dell'Unione europea che presentano domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta dopo il suddetto termine di legge del quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi.

Si evidenzia quindi che, a differenza di quanto rappresentato in precedenti circolari, tale termine di presentazione della domanda (che si ripete scadrà martedì 27 marzo 2012) deve essere considerato avere carattere perentorio, non potendosi più accogliere le domande presentate oltre tale termine.

Pertanto, appare particolarmente importante che le SS.LL. sensibilizzino immediatamente i Sindaci dei comuni interessati affinché - con ogni mezzo idoneo, ivi comprese lettere personali dirette ai comunitari non iscritti nelle apposite liste aggiunte -provvedano a vista alla massima pubblicizzazione delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 197/1996 e della perentorietà del termine del 27 marzo 2012 per le elezioni fissate il 6 e 7 maggio 2012, ai fini della presentazione delle domande di iscrizione nelle liste aggiunte.

Le SS.LL. vorranno inoltre dare immediata notizia dei contenuti della presente circolare, per il tramite dei sindaci, anche ai segretari comunali, agli ufficiali elettorali, ai presidenti delle Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali ed alle forze politiche locali, dandone la massima diffusione con ogni mezzo ritenuto idoneo (anche a mezzo appositi comunicati stampa) esercitando altresì particolare vigilanza sul tempestivo e corretto adempimento, attraverso gli uffici elettorali provinciali.


Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.


Il Direttore centrale

Guglielman



D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197
D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32-bis

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