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martedì 27 marzo 2012

LAVORO: CONSULENTI, VALUTARE RILEVANZA FISCALE RISARCIMENTO DIPENDENTI


LAVORO: CONSULENTI, VALUTARE RILEVANZA FISCALE RISARCIMENTO DIPENDENTI =

Roma, 27 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Deve essere valutata la
rilevanza fiscale dei risarcimenti, disposti dal giudice, dovuti ai
dipendenti. E' quanto riporta il parere numero 12 della Fondazione
Studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, che analizza
i casi in cui il risarcimento costituisca reddito o meno, le
indennita' per ingiustificato licenziamento e le modalita' di
pagamento della somma liquidata dal giudice, alla luce dei piu'
recenti orientamenti giurisprudenziali.

Costituisce reddito, si spiega, il risarcimento che deriva da un
danno da lucro cessante, ossia il provento che sostituisce il reddito
di lavoro, mentre non rileva ai fini fiscali il risarcimento del danno
emergente. Il trattamento fiscale del risarcimento dipendera',
pertanto, dal titolo riconosciuto con la sentenza alla somma
liquidata.

Secondo la Cassazione, precisa la Fondazione Studi dei
consulenti del lavoro, devono essere considerati redditi da lavoro
dipendente, assoggettati a Irpef, tutti i proventi e le indennita'
derivanti da un rapporto di lavoro, pur se conseguiti in sostituzione
di redditi o a titolo di risarcimento di danni consistenti nella
perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidita'
permanente o da morte, cio' anche quando tali somme vengano percepite
a seguito di transazione. (segue)

(Lab/Opr/Adnkronos)
27-MAR-12 19:22

NNNNLAVORO: CONSULENTI, VALUTARE RILEVANZA FISCALE RISARCIMENTO DIPENDENTI (2) =

(Adnkronos/Labitalia) - Il risarcimento costituisce quindi
reddito imponibile se e nei limiti in cui abbia la funzione di
reintegrare un danno che consiste nella mancata percezione di redditi
(cosiddetto principio sostitutivo); non e' invece, tassabile ogni
risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa da
quella reddituale. La Cassazione, inoltre, ha affermato in caso di
transazione in cui resti ferma la cessazione del rapporto di lavoro
(ma si ritiene che il principio possa essere esteso anche alle somme
liquidate in sentenza), che esiste una presunzione relativa della
natura reddituale delle somme liquidate al dipendente.

La Corte, ricorda la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro,
ha stabilito, infatti, che alla somma versata al lavoratore deve
essere presuntivamente attribuita, al di la' delle qualificazioni
formalmente adottate dalle parti, la natura di ristoro della perdita
delle retribuzioni che la prosecuzione del rapporto avrebbe implicato.

Si tratta, tuttavia, di una presunzione relativa che puo' essere
superata nel caso in cui si adduca e risulti una diversa causale del
relativo esborso. La prova della natura risarcitoria di danno
emergente da attribuire alla somma costituisce frutto
dell'interpretazione data dal giudice di merito a un atto negoziale
sulla base degli elementi acquisiti al processo.

(Lab/Opr/Adnkronos)
27-MAR-12 19:26

NNNN

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