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giovedì 12 aprile 2012
Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 35, comma 28, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Agenzia delle Entrate
Ris. 11-4-2012 n. 34/E
Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 35, comma 28, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.
Ris. 11 aprile 2012, n. 34/E (1).
Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 35, comma 28, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.
L'articolo 35, comma 28, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto la responsabilità solidale dell'appaltatore per i versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, dovuti dal subappaltatore per le prestazioni di lavoro dipendente riferite ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.
L'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che "In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento".
In attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della Dir. 2004/17/CE e della Dir. 2004/18/CE", l'articolo 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore.
In particolare il comma 2 dell'articolo 4 del citato D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dispone che "Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile".
Per consentire la corretta identificazione nel modello "F24" del soggetto obbligato in solido ovvero del soggetto stazione appaltante o amministrazione procedente, si istituiscono i seguenti codici identificativi:
- "50" denominato "Obbligato solidale - art. 29, c. 2, d.lgs. n. 276/2003 e art. 35, l. n. 248/2006";
- "51" denominato "Intervento sostitutivo - art. 4 del d.P.R. n. 207/2010".
Nella compilazione della sezione "Contribuente" del modello F24, da predisporre per ogni singolo contratto di appalto/subappalto, il campo "codice identificativo" è valorizzato con il codice:
- "50" unitamente al codice fiscale del soggetto obbligato solidale al pagamento da riportare nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare";
- "51" unitamente al codice fiscale del soggetto stazione appaltante o amministrazione procedente da riportare nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare".
Si precisa che, in entrambi i casi, il campo relativo al codice fiscale del contribuente intestatario della delega è valorizzato con il codice fiscale del contribuente responsabile dell'inadempimento.
L'elenco completo di tali codici è contenuto nella "Tabella dei codici identificativi", reperibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Il Direttore centrale aggiunto
Pier Paolo Verna
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 19
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 21
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 4
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