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giovedì 24 maggio 2012
D.P.C.M. 13 marzo 2012 - Ingresso lavoratori extracomunitari per lavoro stagionale.
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 23-5-2012 n. 8854
D.P.C.M. 13 marzo 2012 - Ingresso lavoratori extracomunitari per lavoro stagionale.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Ufficio legislativo.
Msg. 23 maggio 2012, n. 8854 (1).
D.P.C.M. 13 marzo 2012 - Ingresso lavoratori extracomunitari per lavoro stagionale.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Ufficio legislativo.
È stato pubblicato sulla Gazz. Uff. 19 aprile 2012, n. 92 il D.P.C.M. 13 marzo 2012, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2012 (allegato 1).
Il decreto all'art. 1 prevede una quota massima di ingressi per 35.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La quota riguarda:
a) lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri-Lanka, Ucraina, Tunisia;
b) lavoratori stranieri non comunitari dei Paesi indicati alla lett. a), che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Il decreto all'art. 2 prevede come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale, l'ammissione in Italia di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi di origine ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Modalità di presentazione delle istanze e modulistica
Con la circolare congiunta, Circ. 20 marzo 2012, n. 1960 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Interno (allegato 2) sono state emanate le disposizioni relative alla modalità di inoltro delle istanze.
Le domande possono essere presentate, esclusivamente per via telematica (tramite il sito internet www.interno.it) dalle h. 8.00 del 20 aprile 2012 (giorno successivo alla pubblicazione del decreto) e sino alle h. 24.00 del 31 dicembre 2012.
Il sistema di gestione dei procedimenti, - rispettando l'ordine cronologico di presentazione - consente di ordinare le domande in base alla data di inizio dell'attività lavorativa, per rendere ancora più razionale la trattazione delle domande stesse e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell'interesse da parte del richiedente.
Istruttoria domande
Per l'istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si applicano le disposizioni già diramate con circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circ. 25 febbraio 2011, n. 1602 - concernenti i seguenti adempimenti:
- le competenti Direzioni Provinciali del Lavoro, dovranno valutare gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all'assunzione, richiedendo la revoca dei nulla osta già rilasciati;
- il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro ed effettuare, entro 48 ore dalla data risultante dal timbro presente sul medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell'assunzione;
- al momento della presentazione presso lo Sportello Unico, qualora il datore di lavoro non intenda più procedere all'assunzione del lavoratore stagionale, purché con motivate giustificazioni, potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato;
- la richiesta di revoca dei nulla osta già concessi potrà essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.
Novità di cui alla L. 4 aprile 2012, n. 35
La L. 4 aprile 2012, n. 35 di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (art. 17, comma 2) ha introdotto importanti novità in merito alle procedure di assunzione di lavoratori stagionali extracomunitari, disponendo una procedura agevolata di silenzio - assenso. Qualora lo Sportello Unico per l'immigrazione (SUI), trascorsi venti giorni, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego alla richiesta, questa si ritiene accolta alle seguenti condizioni:
1. nel caso in cui la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
2. nel caso in cui il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.
Le domande che avranno soddisfatto i requisiti necessari, decorsi i venti giorni dalla data indicata sulla ricevuta di presentazione della domanda, si intendono accolte anche se non saranno pervenuti i prescritti pareri delle Questure e delle Direzioni Territoriali del lavoro.
In questa fattispecie non è prevista l'emissione del nulla osta e il contratto di soggiorno dovrà essere sottoscritto contestualmente dal datore di lavoro e dal lavoratore al momento della presentazione presso lo Sportello Unico per la richiesta del permesso di soggiorno.
Inoltre l'art. 17, comma 3-bis, prevede che, fermo restando il limite di nove mesi di validità massima, in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o altro datore di lavoro l'autorizzazione al lavoro stagionale s'intende prorogata e il permesso di soggiorno può essere rinnovato.
Il comma 4, infine, stabilisce che la richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale, per le annualità successive alla prima, possa essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.
Ripartizione quote lavoratori extracomunitari stagionali
Con la Lett.Circ. 5 aprile 2012, n. 2848 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (allegato 3), si è proceduto all'attribuzione territoriale delle quote previste all'art. 1 del D.P.C.M. citato.
Totale quote distribuite n. 31.000
Quote riservate presso la Direzione Generale Immigrazione n. 4.000
Quote assegnate
Liguria
510
Toscana
1200
Puglia
2050
Piemonte
1780
Marche
300
Basilicata
420
Val d'Aosta
40
Umbria
240
Calabria
250
Lombardia
1310
Lazio
3720
Sicilia
510
Veneto
4600
Abruzzo
800
Sardegna
110
Friuli V.G.
100
Molise
500
P.A. Trento
2200
Emilia Romagna
4450
Campania
5060
P.A. Bolzano
850
Il Direttore generale
Nori
Allegato 1
D.P.C.M. 13 marzo 2012
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012
(Gazz. Uff. 19 aprile 2012, n. 92)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l'articolo 3 del Testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato";
Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;
Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;
Visto il D.P.C.M. 17 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 65 del 21 marzo 2011, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011, che prevede una quota complessiva di 60.000 unità;
Rilevato che è necessario prevedere una quota di lavoratori non comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2012, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi - in via di programmazione transitoria e come anticipazione dei flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari per l'anno 2012 - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite della quota stabilita con il D.P.C.M. 17 febbraio 2011, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali;
Rilevato inoltre che - avuto riguardo ai dati relativi all'andamento degli ingressi in Italia nell'anno 2011 di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale, che evidenziano un notevole divario tra la quota complessivamente autorizzata con il citato D.P.C.M. 17 febbraio 2011 e la sua effettiva utilizzazione - è opportuno prevedere la quota di cui al precedente capoverso in misura ridotta rispetto alla corrispondente quota complessiva di 60.000 unità autorizzata per l'anno 2011;
Considerato che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori non comunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennali, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione e del relativo Regolamento di attuazione, sopra richiamati;
Visto il D.P.C.M. 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 305 del 31 dicembre 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010, che prevede una quota massima d'ingresso per motivi di lavoro non stagionale di 98.080 unità, che si aggiunge alla quota di 6.000 lavoratori extracomunitari non stagionali già prevista, in via di anticipazione, con il D.P.C.M. 1 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 91 del 20 aprile 2010;
Ravvisata la necessità di prevedere, come anticipazione dei flussi di ingresso in Italia di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012, una quota di ingresso di lavoratori non comunitari non stagionali residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del citato Testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i paesi terzi, e che, allo scopo, può provvedersi in via di programmazione transitoria nel limite della quota complessiva autorizzata con il D.P.C.M. 1 aprile 2010 e il D.P.C.M. 30 novembre 2010, sopra richiamati;
Decreta:
Art. 1
1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2012, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 35.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
3. Nella quota di cui al comma 1 sono compresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Art. 2
Come anticipazione della quota massima di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012, sono ammessi in Italia 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel paese d'origine ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Allegato 2
Circ. 20 marzo 2012, n. 1960
D.P.C.M. 13 marzo 2012, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2012 (2)
(2) Il testo della circolare 20 marzo 2012, n. 1960, emanata congiuntamente dal Ministero dell’interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che l’ha pubblicata con il numero di protocollo 35/0002224, è riportato autonomamente.
Allegato 3
Lett.Circ. 5 aprile 2012, n. 2848
D.P.C.M. 13 marzo 2012 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto (3)
(3) Il testo della Lett.Circ. 5 aprile 2012, n. 2848, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riportato autonomamente.
D.P.C.M. 13 marzo 2012
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 23
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 17
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