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martedì 29 maggio 2012

Sicurezza nell'uso delle ceste autoprodotte portate dai trattori utilizzate in ambito agricolo e forestale.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Circ. 24-5-2012 n. 8/2012
Sicurezza nell'uso delle ceste autoprodotte portate dai trattori utilizzate in ambito agricolo e forestale.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro già Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Divisione VI.
Circ. 24 maggio 2012, n. 8/2012 (1).
Sicurezza nell'uso delle ceste autoprodotte portate dai trattori utilizzate in ambito agricolo e forestale.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro già Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Divisione VI.


Alle
Direzioni regionali e territoriali del lavoro
Alla
Direzione generale per l'attività ispettiva

Div. III
Al
Ministero dello sviluppo economico

Dipartimento per l'impresa e l’internazionalizzazione

D.G.M. C.C.V.N.T. - Div. XVIII
Al
Ministero per le politiche agricole e forestali

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità

Uff. COSVIR III
Agli
Assessorati alla sanità delle regioni
Alla
Provincia autonoma di Trento
Alla
Provincia autonoma di Bolzano

Ag. Prov. Prot. Ambiente e Tutela del lavoro
Alle
ASL - per il tramite degli Assessorati alla sanità delle regioni
All’
INAIL - ex ISPESL - D.T.S. e D.OM
Alle
Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
Alle
Organizzazioni rappresentative dei lavoratori

Loro sedi




Sia nell'ambito delle pratiche di sorveglianza del mercato che attraverso i numerosi quesiti giunti alla scrivente inerenti l'oggetto, sono state segnalate alcune situazioni inerenti attrezzature di lavoro, fabbricate ad hoc, che richiedono di essere esplicate più nel dettaglio al fine di sottolineare le responsabilità delle varie figure coinvolte che vanno dalla fabbricazione sino alla messa in servizio e utilizzo delle attrezzature.
Premesso che il capovolgimento dei trattori rappresenta uno degli eventi che si verificano con preoccupante intensità nelle lavorazioni agricole e forestali e che la presenza di attrezzature portate, non compatibili con il tipo di trattore al quale sono collegate, spesse volte rappresenta una circostanza determinante ai fini del verificarsi dell'evento, si richiama la necessità che gli utilizzatori nell'uso delle attrezzature di lavoro:
- si attengano a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in modo particolare alle previsioni contenute nel Titolo I e nel Titolo III;
- effettuino le valutazioni mirando alla ricerca della soluzione ottimale tenuto conto che l'attrezzatura di lavoro dovrà risultare adeguata allo scopo per cui viene utilizzata ed idonea ai fini della sicurezza e della salute;
- verifichino che l'attrezzatura sia utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante.
Fermo restando quanto sopra e al fine di garantire la tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo e forestale e valorizzare la disciplina dell'uso sicuro delle attrezzature di lavoro oggetto della presente circolare, si rappresenta quanto segue.
Le segnalazioni riguardano il settore della movimentazione dei materiali dove il mercato propone varie soluzioni “non sempre idonee” al fine di soddisfare le esigenza operative degli utilizzatori. Si possono citare a tal fine le cosiddette ceste per l’esbosco e le ceste utilizzate per contenere prodotti agricoli, in genere portate dal trattore.
Si tratta di attrezzature costituite da un cassone, in genere in lamiera e dotate di sistemi di aggancio per il collegamento, anteriore o posteriore, ad un trattore agricolo o forestale. In taluni casi esse sono provviste di dispositivi di sollevamento del cassone indipendenti dai bracci del sollevatore del trattore e costituiti da pistoni idraulici o da sistemi di trasmissione a catena.
Tali attrezzature di lavoro possono essere montate sul trattore utilizzando il dispositivo di attacco a tre punti normalmente presente sul trattore ovvero attraverso sistemi di attacco costituiti da staffaggi specifici per il modello di trattore. Nel caso di montaggio sul dispositivo di attacco a tre punti, è possibile che il terzo punto (tecnicamente chiamato puntone) sia allungabile mediante martinetti idraulici o mediante sistemi a vite regolabili manualmente.
Ferme restando le caratteristiche costruttive sopra richiamate, tali attrezzature di lavoro si configurano come attrezzature intercambiali, così come definite all'articolo 2, lett. b) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17. Difatti, queste attrezzature sono progettate e costruite per essere montate su un trattore, o su una macchina-base, dopo la loro messa in servizio, e apportano la nuova funzione di sollevamento e di trasporto della legna (nel caso delle ceste per esbosco) o altro prodotto agricolo. In questo caso, ai fini dell'immissione sul mercato, è necessario che siano rispettate le prescrizioni indicate all'articolo 3 del citato D.Lgs. n. 17/2010.
Risulta possibile considerare applicabile il concetto di quasi macchina di cui all'articolo 2, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, solo se tali attrezzature mancano di taluni elementi necessari all'assolvimento dell’applicazione per la quale sono stati progettati e costruiti, quali ad esempio; sistemi di collegamento fisico meccanico al trattore o alla macchina di base. Pertanto, per diventare attrezzature intercambiabili devono essere sottoposte ad una ulteriore fase di costruzione. In questo caso, ai fini dell'immissione sul mercato, è necessario che siano rispettate le prescrizioni indicate all'articolo 10 del citato D.Lgs. n. 17/2010.
Il soggetto che poi completerà l'attrezzatura intercambiabile, realizzando ad esempio i sistemi di collegamento fisico meccanico al trattore o alla macchina di base, deve assolvere gli obblighi relativi all’immissione sul mercato o messa in servizio della macchina (attrezzatura intercambiabile), previsti dall'articolo 3 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17.
Infine, qualora un soggetto costruisca in proprio tale tipo di attrezzatura e la metta in servizio a disposizione di altri soggetti (dipendenti, soci o altri), è tenuto a seguire le procedure previste all'articolo 3 del citato D.Lgs. n. 17/2010.


Il Direttore generale
Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, art. 2
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, art. 3
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, art. 10
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

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