Agenzia delle dogane
Nota 22-6-2012 n. 78201/RU
Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre dell'anno 2012. Disponibilità software.
Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti, Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie.
Nota 22 giugno 2012, n. 78201/RU (1).
Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre dell'anno 2012. Disponibilità software.
(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti, Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie.
Alle
Direzioni regionali, interregionali e provinciali dell'agenzia delle dogane
Loro sedi
Agli
Uffici delle dogane
Loro sedi
Agli
Uffici di diretta collaborazione del direttore
Sede
Alle
Direzioni centrali
Sede
Al
Dipartimento delle finanze
Via Pastrengo, 22
00185 - Roma
df.dirgen. segreteria@finanze.it
Al
Comando generale della guardia di finanza
Ufficio operazioni
Viale XXI aprile, 55
00162 - Roma
Fax 06/44223302
Al
Ministero dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Roma
Fax 06/41584244
Alle
Regioni a statuto ordinario
Alle
Regioni a statuto speciale
Alle
Province autonome di Trento e Bolzano
Al
Comitato centrale albo degli autotrasportatori
Via G. Caraci, 36
Roma
segreteria@alboautotrasporto.it
Alla
Confindustria
Viale dell'Astronomia, 30
Fax 06/5923713
All'
E.N.I.
P.le Mattei, 1
Roma
Fax 06/59825995
All'
Unione petrolifera
Via del Giorgione, 129
Roma
Fax 06/59602925
All'
Assopetroli
Largo dei Fiorentini, 1
Roma
assopetroli@confcommercio.it
Alla
Federpetroli
P.za S. Giovanni, 6
Firenze
Fax 055/2381793
All'
Assocostieri
Via di Vigna Murata, 40
00143 - Roma
assocostieri@assocostieri.it
All'
Assogasliquidi
V.le Pasteur, 10
Roma
Fax 06/5919633
Alla
Confcommercio
P.za G. Belli, 2
Roma
confcommercio@confcommercio.it
Alla
Confesercenti
Via Farini, 5
Roma
Fax 06/4746556
All'
Agci
V.le Palmiro Togliatti
ROMA
info@agci.it
All'
Anita
Via Oglio, 9
Roma
anita@anita.it
Alla
Confetra
Via Panama, 62
ROMA
confetra@confetra.com
All'
Asstra
Piazza Cola di Rienzo, 80/a
Roma
Fax 06/68603555
Al
Cuna Coordinamento unitario autotrasporto
Via Nomentana, 248
Roma
Fax 06/86212589
Alla
Federcorrieri
Via Sammartini, 33
Milano
segereteria@federcorrieri.it
Alla
Fita
Via Guattani, 13
Roma
Fax 06/44249506
All'
ANEF - Associazione nazionale esercenti funiviari
Via Padova, 27
Roma
Fax 06/33628904
All'
Anav
P.za Esquilino, 29
Roma
anavmail@tin. it
Alla
Federazione autotrasportatori italiani
Via Bacchiglione, 16
Milano
segremilano@conftrasporto.it
Alla
Grandi reti Soc. Cons. a.r.l.
Via Monferrato, 7
Milano
Fax 02/48012170
Al
Consorzio italiano g.p.l. autotrazione
Via IV novembre, 7
Casalecchio di Reno (BO)
Fax 051/254440
All'
U.N.C.I.
Unione nazionale cooperative italiane
Via San Sotero, 32
00165 - Roma
info@unci.eu
All'
Assogasmetano
Bologna
info@assogasmetano.it
A partire dal 1° gennaio dell'anno in corso, a seguito delle modifiche che l'art. 61 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 - convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 - ha introdotto nel testo del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, recante la disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti l'attività di autotrasporto, la dichiarazione utile alla fruizione del beneficio in oggetto deve essere presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.
Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2012 la dichiarazione in questione va presentata a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 luglio pp.vv.
I) Disponibilità del software
Sul sito internet di questa Agenzia, all'indirizzo www. agenziadogane.gov.it (In un click - Accise - Benefici per il gasolio autotrazione 2° trimestre 2012) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd rom - al competente Ufficio delle Dogane o all'Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito predetto.
A tal riguardo si evidenzia che, al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla compilazione della dichiarazione relativa al trimestre in questione, il software suddetto è stato modificato in modo da consentire che, aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente, avvenga il caricamento automatico dei dati identificativi dell'impresa e del dichiarante nonché di quelli relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio in parola.
Tutti i dettagli sono descritti nel "Manuale utente" pubblicato insieme al software in parola.
II) Importi rimborsabili
In attuazione dell'art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012, tenuto conto dell'intervenuto aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante (D.L. n. 74/2012, Det. 7 giugno 2012, n. 69805), si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:
- euro 189,98609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile e il 7 giugno 2012;
- euro 209,98609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra l'8 e il 30 giugno 2012.
III) Aventi diritto, termini e modalità di fruizione del rimborso
Per quanto attiene all'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione, ferma restando l'esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, si ribadisce che hanno diritto al beneficio sopra descritto:
a) gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla L. 28 settembre 1939, n. 1822, al Reg. (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato D.Lgs. n. 422 del 1997;
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Attesa la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a), si raccomanda agli Uffici di questa Agenzia lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni presentate dagli aventi diritto sopra distinti.
Le Direzioni regionali in indirizzo vorranno provvedere ad impartire le opportune indicazioni agli Uffici dipendenti nonché a rappresentare alla scrivente eventuali problematiche e criticità.
Per ottenere il rimborso dell'importo sopra evidenziato, ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano, pertanto, l'apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G. U. 11 ottobre 2000, n. 238) entro il sopraindicato termine del 31 luglio 2012.
Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell'anno in corso potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2013.
Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2014.
Si evidenzia, inoltre, che a norma del comma 2 del ripetuto art. 61 del D.L. n. 1/2012 rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati nel corso dell'anno 2012 non operano le limitazioni previste dall'art. 1, comma 53, della L. n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di euro 250. 000, indicato dal comma 53, sopra richiamato.
Per la fruizione dell'agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.
Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E. è richiesta l'indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Come già evidenziato in passato, si conferma che:
- i soli esercenti l'attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;
- gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
IV) Invio telematico delle dichiarazioni
Si rammenta, ancora, che gli utenti interessati possono inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I.
A tal riguardo, si ribadiscono le modalità tecniche ed operative finalizzate all'utilizzo del sistema suddetto, già evidenziate con la nota 7 maggio 2010, n. 59316/RU. In particolare:
- gli utenti interessati devono richiedere all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I.;
- le istruzioni per la richiesta dell'abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it, nella specifica sezione ad esso relativa.
Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale è possibile:
- utilizzare il software disponibile secondo le istruzioni contenute nel Manuale utente (capitolo 5) pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione "Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2012 - Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2012";
- fare riferimento al "tracciato record", pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione "Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2012 - Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2012".
Tutto ciò premesso, si sottolinea che, al fine dell'invio telematico in questione, è assolutamente indispensabile che i soggetti che procedono a tale invio siano stati preventivamente abilitati all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I. Non sono consentite ulteriori modalità di invio telematico.
Conclusivamente, si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Allorché, poi, il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell'autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.
Il Direttore centrale
Ing. Walter De Santis
Allegato
Modello dichiarazione - 2° trimestre 2012
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Det. 7 giugno 2012, n. 69805
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 61
D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 2
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 53
D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277
Allegati non disponibili
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