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giovedì 28 giugno 2012

Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Individuazione dei soggetti iscritti alla Gestione ex Inpdap beneficiari della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti contributivi.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 26-6-2012 n. 10726
Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Individuazione dei soggetti iscritti alla Gestione ex Inpdap beneficiari della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti contributivi.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Direzione centrale entrate.

Msg. 26 giugno 2012, n. 10726 (1).

Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Individuazione dei soggetti iscritti alla Gestione ex Inpdap beneficiari della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti contributivi.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Direzione centrale entrate.



Con Circ. 15 giugno 2012, n. 85 sono state indicate le istruzioni contabili in relazione alle sospensioni contributive disposte fino al 30 settembre 2012 dall'art. 8, comma 1, punto 1) del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 per i soggetti iscritti alle diverse Gestioni ed operanti alla data del 20 maggio 2012 nei Comuni colpiti dagli eventi sismici, di cui all'allegato 1 della circolare stessa.

In merito all'applicabilità della sospensione temporanea dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti contributivi ai datori di lavoro iscritti alla Gestione ex INPDAP, si precisa che le Amministrazioni Pubbliche, come elencate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono escluse dal beneficio.

Ciò in conformità a quanto disposto dalla norma di interpretazione autentica dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, contemplata dall'art. 6, comma 1-bis, del D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, convertito nella L. 6 dicembre 2006, n. 290, che riserva ai datori di lavoro privati, aventi sede legale ed operativa nei Comuni individuati da ordinanze di protezione civile, il beneficio della sospensione contributiva.

Per le Amministrazioni Pubbliche, come sopra evidenziate, restano pertanto vigenti i termini relativi agli adempimenti dichiarativi ed ai versamenti connessi alla contribuzione previdenziale e assistenziale.

Il beneficio della sospensione contributiva è, invece, applicabile ai datori di lavoro con natura giuridica privata iscritti alla stessa Gestione ex Inpdap, per le cui modalità si rinvia a quanto disposto dalla medesima Circ. 15 giugno 2012, n. 85.


Il Direttore generale

Nori



Circ. 15 giugno 2012, n. 85
D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 8
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1
L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5
D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, art. 6

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