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mercoledì 27 giugno 2012

Corresponsione della somma aggiuntiva per l'anno 2012 (c.d. quattordicesima - Art. 5, commi da 1 a 4, del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella L. 3 agosto 2007, n. 127). Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 22-6-2012 n. 10575
Corresponsione della somma aggiuntiva per l'anno 2012 (c.d. quattordicesima - Art. 5, commi da 1 a 4, del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella L. 3 agosto 2007, n. 127).
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 22 giugno 2012, n. 10575 (1).

Corresponsione della somma aggiuntiva per l'anno 2012 (c.d. quattordicesima - Art. 5, commi da 1 a 4, del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella L. 3 agosto 2007, n. 127).

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.



Premessa

L'art. 5, commi da 1 a 4, della L. 3 agosto 2007, n. 127, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 2 luglio 2007, n. 81, prevede, a partire dall'anno 2007, la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

Come di consueto, anche per l'anno 2012 la somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2012, hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti.

Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2012 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione.

Si ricorda che la somma aggiuntiva è determinata con le modalità indicate nella Tabella A allegata alla legge in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.



1. Pensioni escluse dall'attribuzione del beneficio

L'importo aggiuntivo non spetta alle pensioni di categoria:


044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 032 (VOBANC), 033 (IOBANC), 034 (SOBANC), 066 (FONDO CLERO).


L'importo aggiuntivo in argomento non viene erogato, inoltre, sulle pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali, sui trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati e sulle pensioni della ex SPORTASS.

L'aumento infine non è stata attribuito sulle pensioni per le quali non era stato corrisposto a seguito di segnalazione, da parte delle sedi (Msg. 23 aprile 2008, n. 9380).



2. Requisiti di età

Il beneficio spetta ai pensionati con almeno 64 anni di età. Per l'anno 2012 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1949.

L'aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell'età.

Analogamente, il beneficio viene attribuito in maniera proporzionale sulle pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni di nuova liquidazione con decorrenza diversa dal 1° gennaio.



3. Requisiti di contribuzione

L'interessato deve possedere i requisiti di contribuzione previsti dalla Tabella A allegata della L. n. 127/2007 e che di seguito si riepilogano.


Lavoratori dipendenti
   

Lavoratori autonomi
   

Somma aggiuntiva anno 2012 in euro

Anni di contribuzione
   

Fino a 15
   

Fino a 18
   

336,00

Sopra 15 fino a 25
   

Sopra 18 fino a 28
   

420,00

Oltre 25
   

Oltre 28
   

504,00
       


Per la corresponsione dell'aumento viene considerata tutta la contribuzione del soggetto.


3.1 Pensioni di reversibilità con decorrenza successiva al 1° dicembre 2011


Come indicato nella Circ. 8 ottobre 2007, n. 119 nel caso di pensionato titolare di sola pensione ai superstiti la contribuzione complessiva utile ai fini dell'applicazione della tabella A viene ridotta in aliquota di reversibilità.

L'art. 18, comma 5 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111 ha stabilito che per le reversibilità liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'aliquota da applicare sia ridotta qualora il dante causa abbia un'età superiore a 70 anni e la differenza di età con la vedova sia maggiore di venti anni e a condizione che non vi siano altri contitolari.

Pertanto, ricorrendo i presupposti di cui sopra l'aliquota utilizzata non è quella prevista dall'art. 1, comma 41, della L. 8 agosto 1995, n. 335, bensì quella indicata in GP7LE05E.



4. Requisiti reddituali

La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti sotto riportati, in relazione agli anni di contribuzione.


Anni di contribuzione
   

Anno 2012


Lavoratori dipendenti
   

Lavoratori autonomi
   

TM mensile
   

TM annuo
   

TM annuo x 1,5
   

Somma aggiuntiva
   

Limite massimo
                                   

< 15 anni
   

< 18 anni
   

€ 481,00
   

€ 6.253,00
   

€ 9.379,50
   

€ 336,00
   

€ 9.715,50

(< 780 ctr.)
   

(< 936 ctr.)
                           
                                   

> 15 < 25 anni
   

> 18 < 28 anni
                     

€ 420,00
   

€ 9.796,50

(> 781 < 1.300 ctr)
   

(> 937 <1.456 ctr.)
                           
                                   

> 25 anni
   

> 28 anni
                     

€ 504,00
   

€ 9.883,50

(> 1.301 ctr.)
   

(> 1.457 ctr.)
                           
                       


Importi determinati con il coefficiente di perequazione consuntivo per l'anno 2012 pari a 2,7%.


La somma aggiuntiva viene erogata in misura tale da non comportare il superamento dei limiti massimi stabiliti.

Il beneficio viene concesso interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l'aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia).

Anche per la corresponsione della somma aggiuntiva si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 35 della L. 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modifiche.

La verifica reddituale viene pertanto effettuata in maniera differenziata, a seconda si tratti o meno di prima concessione del beneficio.

Nel caso di prima erogazione (rientrano in tale ipotesi tutti coloro negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva), il reddito complessivo da prendere a riferimento è quello dell'anno in corso.

Qualora si tratti di erogazione successiva alla prima, il reddito da prendere a riferimento è così costituito:

- redditi per prestazioni, per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;

- redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente.

Vengono pertanto sempre utilizzati i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati al momento dell'elaborazione, riferiti all'anno di erogazione.

Per i redditi diversi, vengono presi in esame quelli dell'anno in corso ovvero dell'anno precedente. Se le informazioni non sono disponibili, vengono utilizzati quelli memorizzati con riferimento agli anni precedenti.

Per tale ragione, la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria, e il diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.

Della circostanza gli interessati vengono informati nella comunicazione personalizzata di attribuzione del beneficio.



5. Aggiornamento del data base delle pensioni

Il data base delle pensioni è stato aggiornato con le modalità illustrate di seguito:

- su tutte le pensioni del soggetto, prese in esame dall'elaborazione, è stata memorizzata la "movimentazione" nel segmento GP1 del data base delle pensioni:

- GP1CMPNTIP il valore QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse);

- GP1FMPNTIP il valore 1;

- GP1DMPN la data di elaborazione;

- sulla sola pensione sulla quale viene corrisposto l'aumento è stato memorizzato l'importo corrisposto nel segmento GP3, sezione CUD del data base delle pensioni:

- GP3EDISP importo della somma aggiuntiva corrisposta

- nel segmento GP8 della pensione sulla quale viene corrisposto l'aumento viene memorizzato:

- nel campo GP8MD52 il codice 691

- nel campo GP8MD53E l'importo corrisposto.

- codici diario.


Codice
   

Descrizione

0710
   

elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio euro 000,00,

0711
   

elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio corrisposto su pensione ccc/ssss/nnnnnnnn

0712
   

elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: scartata al calcolo per
   



6. Visualizzazione della somma aggiuntiva nella procedura ARTE

La somma aggiuntiva è altresì visualizzabile con la procedura ARTE sulla pensione sulla quale viene corrisposta.



7. Corresponsione del beneficio in favore dei soggetti non individuati a livello centrale

Come anticipato in premessa, la somma aggiuntiva è stata attribuita a livello generalizzato sulla mensilità di pensione di luglio 2012 ai soggetti che siano risultati in possesso dei requisiti reddituali previsti.

Si rammenta che per i pensionati non individuati a livello centrale, il beneficio sarà attribuito a richiesta con le modalità illustrate con il Msg. n. 29974 del 23 dicembre 2009.



8. Comunicazione ai pensionati

Ai pensionati ai quali viene corrisposta la somma aggiuntiva viene inviata la comunicazione riportata in allegato, rispettivamente per l'Italia e per l'estero.



Allegato 1


Città, data
   
     

Al Signor/ra
     

Nome Cognome
     

Indirizzo
     

CAP CITTÀ
   


Gentile Signore/a,


la informiamo che, in base ai dati reddituali registrati nei nostri archivi, è stato disposto il pagamento di una somma aggiuntiva sulla sua pensione (la cosiddetta "quattordicesima").

Si tratta di una misura introdotta dalla legge (L. n. 127/2007) a sostegno dei titolari di pensioni basse che abbiano un'età pari o superiore a 64 anni e posseggano alcuni requisiti che troverà riassunti e spiegati nella tabella allegata. Il pagamento avviene una volta l'anno.

Le spetta quindi una somma complessiva pari ad euro xxxxxxx che le pagheremo insieme alla pensione del mese di luglio 2012.

Le ricordiamo che tale importo viene corrisposto in via provvisoria e che il diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.


Cordiali saluti


Il Direttore


Requisiti per il diritto alla "quattordicesima"


Età
   

pari o superiore a 64 anni

Reddito personale
   

non superiore a 9.379,50 euro annui

Somma aggiuntiva (pensionato da lavoro dipendente)


Anzianità contributiva
   

Importo

fino a 15 anni
   

336 €

da 15 a 25 anni
   

420 €

superiore a 25 anni
   

504 €

Somma aggiuntiva (pensionato da lavoro autonomo)


Anzianità contributiva
   

Importo

fino a 18 anni
   

336 €

da 18 a 28 anni
   

420 €

superiore a 28 anni
   

504 €
   


N.B. Nel caso in cui il suo reddito personale sia di poco superiore al limite stabilito, la somma aggiuntiva sarà proporzionalmente ridotta. Per esempio se il reddito è di 9.500 €, con un'anzianità contributiva fino a 15 anni, la somma aggiuntiva sarà pari a 215,50 euro complessivi (9.379,50 + 336,00 - 9.500,00 €).



D.L. 2 luglio 2007, n. 81, art. 5
D.L. 2 luglio 2007, n. 81, Tabella A
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35

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