Translate

mercoledì 27 giugno 2012

Convenzione per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie previste dall'accordo programmatico del 15 maggio 2009 a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS, sottoscritta tra l'INPS e la FILT CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti CGIL). Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 25-6-2012 n. 88
Convenzione per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie previste dall'accordo programmatico del 15 maggio 2009 a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS, sottoscritta tra l'INPS e la FILT CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti CGIL). Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.

Circ. 25 giugno 2012, n. 88 (1).

Convenzione per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie previste dall'accordo programmatico del 15 maggio 2009 a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS, sottoscritta tra l'INPS e la FILT CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti CGIL). Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.



     

Ai
   

Dirigenti centrali e periferici
     

Ai
   

Responsabili delle Agenzie
     

Ai
   

Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
     

Al
   

Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:
   

Al
   

Presidente
     

Al
   

Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
     

Al
   

Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
     

Al
   

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
     

Ai
   

Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
     

Al
   

Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
     

Ai
   

Presidenti dei comitati regionali
     

Ai
   

Presidenti dei comitati provinciali
       



A seguito della determinazione presidenziale n. 125 dell'11 aprile 2011, è stata sottoscritta dal Presidente dell'Istituto, dott. Antonio Mastrapasqua, la convenzione con FILT CGIL, per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie previste dall'accordo programmatico del 15 maggio 2009 a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS (v. allegato 1).

Di seguito si chiariscono i punti più significativi della convenzione.



Soggetti che possono esercitare il diritto ad avvalersi del servizio di riscossione

L'art. 1, individua i soggetti aventi diritto ad avvalersi del servizio. Essi sono tutti i lavoratori titolari delle prestazioni straordinarie previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS di cui all'Accordo Programmatico per il rilancio competitivo del Gruppo FS del 15 maggio 2009 - Allegato C - che vogliano esercitare tale diritto a favore dell'Organizzazione sindacale di appartenenza firmataria dell'Accordo citato.



Modalità di rilascio della delega

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute (art. 2), rilasciata dal lavoratore al momento della richiesta della prestazione, viene acquisita dall'INPS al momento del trasferimento dei dati, relativi al titolare del trattamento straordinario, dalle Società del Gruppo FS all'INPS.

La delega deve essere rilasciata secondo il testo predisposto dall'Istituto nel quale sono indicate la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. La delega dovrà essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e controfirmata dal responsabile locale dell'Organizzazione sindacale stipulante.

A tal fine, è previsto che i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati della Organizzazione sindacale abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all'INPS, siano comunicati in forma scritta alle Strutture territoriali dell'Istituto, a cura della dell'Organizzazione sindacale stipulante.



Decorrenza della delega

L'art. 3 prevede che le nuove deleghe, rilasciate da persone già titolari di prestazioni, produrranno effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui sono pervenute alle strutture territoriali dell'INPS che hanno in carico l'assegno stesso.

Le deleghe, controfirmate dal responsabile o dall'incaricato, abilitato mediante comunicazione all'INPS, devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali viene restituita dalla Sede dell'INPS alla Organizzazione sindacale interessata per ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fa fede, in caso di contestazione, dell'avvenuta presentazione.

La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo revoca.



Decorrenza e validità della revoca

Nel caso dell'instaurarsi del rapporto associativo con un'Organizzazione sindacale diversa da quella indicata all'atto della richiesta della prestazione straordinaria, la nuova delega, rilasciata da persona titolare della prestazione stessa, produrrà effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente.

La revoca della delega produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura territoriale dell'INPS che ha in carico l'assegno straordinario.

Fermo restando che le parti riconoscano che il rapporto intercorre tra l'associato e l'Organizzazione sindacale stipulante, nell'ipotesi in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, la Struttura territoriale dell'INPS, procederà all'acquisizione della revoca stessa, entro tre mesi dal giorno in cui risulta pervenuta alla Struttura stessa.



Consultazione deleghe

L'INPS mette a disposizione dell'Organizzazione sindacale stipulante (art. 11) un'apposita banca dati nella quale saranno caricati tutti i dati relativi alle deleghe sindacali (nuove deleghe, revoche, deleghe eliminate nell'anno precedente per qualsiasi causa) dello stesso sindacato. Sul proprio sito Internet, inoltre, l'Istituto rende disponibile all'Organizzazione sindacale stipulante:

- l'elenco generale nominativo degli assegni straordinari in essere al primo gennaio di ogni anno, sui quali verrà effettuata la trattenuta a favore della stessa Organizzazione sindacale stipulante;

- l'elenco generale nominativo degli assegni straordinari con deleghe eliminate nell'anno precedente per qualsiasi causa.

La consultazione e/o prelevamento dei relativi dati potrà avvenire secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall'Ente e dal Garante per la protezione dei dati personali.



Misura del contributo sindacale

L'ammontare della quota sindacale riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate dell'assegno straordinario:

1. 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;

2. 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;

3. 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.



Rapporti finanziari, spese e rimesse

Sono regolati dagli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e l'Organizzazione sindacale stipulante.



Esonero da responsabilità

In base all'art. 10 della convenzione, l'INPS s'intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'applicazione della presente convenzione e in particolare da quella relativa all'ipotesi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante e nei casi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega.

L'Associazione stipulante è tenuta a rimborsare, a semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l'efficacia o comunque l'applicazione della presente convenzione.



Rapporti tra l'istituto e l'associazione sindacale

Tutti i problemi concernenti l'applicazione della convenzione saranno esaminati tra la Direzione generale dell'INPS e l'Organizzazione sindacale stipulante.



Codice Inps

Il codice INPS assegnato alla FILT CGIL è il seguente: H0.



Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi sindacali di che trattasi effettuate sugli assegni straordinari per conto delle organizzazioni sindacali sopra citate sono stati istituiti i conti riportati nell'allegato 3.


I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione Sindacale saranno definiti, come già precisato, direttamente da questa Direzione generale.


Il Direttore generale

Nori



Allegato 1


Convenzione tra l'Inps e la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti - Cgil per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie previste dall'accordo programmatico del 15 maggio 2009 a carico del fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del gruppo FS


L'anno 2012, il giorno 26 del mese di aprile, in Roma


tra


- Dott. ANTONIO MASTRAPASQUA, nato a Roma (RM) il 20 settembre 1959, domiciliato per la carica in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, nella sua qualità di Presidente, in forza del D.P.R. 30 luglio 2008 registrato alla Corte dei Conti in data 3 settembre 2008 e, come tale, legale rappresentante, dello "Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587 (in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS") a norma dell'art. 3, comma 3, D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 prorogato nell'incarico per effetto dell'art. 21, comma 9 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha differito la durata in carica del Presidente dell'INPS fino al 31 dicembre 2014;


e


- ANDREA GRILLI, nato a Minerbio (BO) il 14 dicembre 1953, domiciliato per la carica ove appresso, codice fiscale GRLNDR53T14F219P, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, conto ed interesse e, dunque, in rappresentanza della Federazione Italiana Lavoratori Trasporti CGIL (più brevemente denominato FILT-CGIL), con sede in Roma, Via G.B. Morgagni, n. 27, codice fiscale 97001040589, giusta procura speciale in data 12 marzo 2012, valida e non revocata, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";


visti


- la determinazione n. 125 dell'11 aprile 2011;

- l'Accordo del 21 maggio 1998 tra le Ferrovie dello Stato Spa e le organizzazioni sindacali di categorie avente per oggetto l'istituzione del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;

- gli Accordi sindacali del 15 maggio 2009 tra il Gruppo Ferrovie dello Stato e le Organizzazioni sindacali, integrativi e modificativi dell'Accordo del 21 maggio 1998 prima citato;

- la convenzione sottoscritta in data 25 giugno 2010 tra l'INPS e il Gruppo Ferrovie dello Stato per l'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;

- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali;


considerato


che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'INPS,


si conviene quanto segue:


Art. 1


I titolari delle prestazioni straordinarie previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS di cui all'Accordo Programmatico per il rilancio competitivo del gruppo FS del 15 maggio 2009 - Allegato C -, esercitano il diritto a versare i contributi sindacali alla FILT-CGIL stipulante la presente convenzione mediante trattenuta effettuata dall'INPS sulle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito erogate dall'INPS per conto del Fondo stesso.


Art. 2


L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, rilasciata all'atto della richiesta di accesso alla prestazione straordinaria dell'interessato, viene acquisita dall'INPS al momento del trasferimento dei dati, relativi al titolare della prestazione straordinaria, dalle Società del Gruppo FS all’INPS.

Le Parti si impegnano al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.


Art. 3


Nell'ipotesi dell'instaurarsi del rapporto associativo con un'Organizzazione sindacale, firmataria dell'Accordo programmatico del 15 maggio 2009, diversa da quella indicata all'atto della richiesta di accesso alla prestazione straordinaria, la delega, rilasciata dal titolare la prestazione, produrrà effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla struttura territoriale dell'INPS che ha in carico l'assegno stesso. In questo caso la nuova delega produrrà effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente.

Le nuove deleghe per la trattenuta sindacale sugli assegni straordinari di sostegno al reddito rilasciate da persone già titolari della prestazione devono essere presentate da parte dell'Organizzazione sindacale interessata alla Struttura territoriale INPS che ha in carico l'assegno straordinario.

L'Organizzazione sindacale comunicherà per iscritto alla competente sede territoriale dell'INPS i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell'Organizzazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe e comunque a intrattenere i rapporti con l'Istituto a livello locale.

Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali è restituita dalla Sede dell'INPS alla Organizzazione sindacale interessata per ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fa fede, in caso di contestazione, dell'avvenuta presentazione.

La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo revoca che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura territoriale dell'INPS che ha in carico l'assegno straordinario.

Le Parti riconoscono che il rapporto intercorre tra l'associato e la FILT-CGIL ai sensi dello Statuto che l'assicurato ha dichiarato di accettare con la sottoscrizione della delega e, che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, dovrà essere direttamente regolata tra l'associato e l'Organizzazione stessa.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, la Struttura territoriale, entro tre mesi dal giorno in cui risulta pervenuta, procederà «all'acquisizione della revoca stessa.


Art. 4


La misura della trattenuta per contributi sindacali, è stabilita nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate dell'assegno straordinario:


- 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;

- 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1 e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;

- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.


La trattenuta viene effettuata all'atto del pagamento delle singole rate dell'assegno straordinario.


Art. 5


L'INPS versa all'Associazione acconti mensili per i contributi riscossi.

Tali acconti sono commisurati al 97% dell'importo delle trattenute disposte sugli assegni in pagamento.

Fino a quando l'INPS non avrà elaborato i dati per la determinazione dell'importo di cui al comma precedente l'entità degli acconti da corrispondere alla FILT-CGIL è stabilita, in via provvisoria, in misura pari ad un dodicesimo del totale degli acconti corrisposti all'Organizzazione stessa nell'anno precedente.

I conguagli tra gli acconti determinati in via provvisoria e quelli determinati ai sensi del comma precedente, sono effettuati contestualmente al pagamento del primo di questi ultimi acconti.

Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese o il primo giorno bancabile successivo.


Art. 6


All'Associazione viene corrisposto, con cadenza quadrimestrale, un acconto per le trattenute disposte sugli assegni straordinari di nuova liquidazione in occasione del primo pagamento e di quelle disposte in occasione del pagamento delle rate successive dell'anno in cui la liquidazione stessa è avvenuta.

La misura dell'acconto è determinata riducendo l'importo delle trattenute da effettuare sugli assegni, dalla data di decorrenza al 31 dicembre dell'anno di liquidazione, quale risulta calcolato all'atto della liquidazione medesima, di una quota percentuale pari al 3%.

L'acconto è corrisposto entro il termine del mese successivo alla scadenza del quadrimestre.


Art. 7


I conguagli tra gli importi degli acconti corrisposti ai sensi degli articoli 5 e 6 e gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate sono effettuati, senza gravame di interesse o qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Ove prima della data di cui al comma precedente siano state eseguite dall'INPS rilevazioni contabili sugli assegni straordinari in pagamento, che rappresentino almeno il 97% del totale degli importi degli assegni straordinari stessi, si procede all'effettuazione di conguagli sulla base di tali rilevazioni, riferite all'Associazione, determinando a calcolo la quota mancante per raggiungere il totale delle partite interessate, con riserva di successiva rideterminazione degli importi come sopra calcolati.


Art. 8


La FILT-CGIL si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione.

I costi individuati dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali sono stati determinati sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2009. Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:


- Nuova delega contestuale alla domanda di pensione telematica
   


   

0.03

- Nuova delega contestuale alla domanda di pensione cartacea
   


   

0.36

- Nuova delega su pensione esistente
   


   

1.91

- Revoca delega
   


   

1.90

- Variazione delega
   


   

2.11

- Gestione delega
   


   

0.02
       


La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r, a seguito della quale l'Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

L'ammontare del rimborso spese per il servizio di esazione delle quote sindacali viene trattenuto sulle rimesse monetarie corrisposte all'Organizzazione sindacale.

È a carico dell'Associazione, oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.


Art. 9


Le rimesse monetarie all'Associazione, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dalla Direzione generale dell'INPS alla FILT-CGIL con le modalità da questa indicate.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse monetarie previste dalla presente convenzione dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

Di tali difficoltà deve essere data tempestiva comunicazione all'Associazione.


Art. 10


L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e in particolare da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari di assegno straordinario e la FILT-CGIL alla quale i predetti titolari sono iscritti.

Pertanto la FILT-CGIL esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega.

I rapporti conseguenti, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate per contributi associativi, si instaureranno direttamente tra l'Organizzazione sindacale e gli associati medesimi.

L'Associazione stipulante è tenuta a rimborsare, a semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l'efficacia o comunque l'applicazione della presente convenzione.


Art. 11


L'INPS mette a disposizione di ciascuna Organizzazione sindacale convenzionata un'apposita banca dati delle deleghe sindacali che l'Organizzazione stessa potrà consultare per la parte di propria competenza, nella quale saranno caricati i dati delle deleghe sindacali sugli assegni straordinari (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc.).

La Direzione generale dell'INPS mette a disposizione dell' Organizzazione sindacale sul proprio sito Internet: l'elenco generale nominativo degli assegni straordinari in essere al primo gennaio di ogni anno, sui quali verrà effettuata la trattenuta a favore della Organizzazione medesima.

Sarà messo a disposizione anche l'elenco generale nominativo degli assegni straordinari, con delega in favore del Sindacato interessato, eliminate nell'anno precedente per qualsiasi causa.

La consultazione della banca dati e il prelevamento dei dati di cui al comma precedente potrà avvenire secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Ente e dal Garante per la protezione dei dati personali.


Art. 12


Tutti i problemi concernenti l'applicazione della convenzione saranno esaminati tra la Direzione generale dell'INPS e l'Organizzazione sindacale stipulante.


Art. 13


La durata della presente convenzione è correlata a quella del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS.


Art. 14


Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.


Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti contraenti e sottoscritto.


Il Presidente dell'Inps

Dott. Antonio Mastrapasqua


Il Segretario generale della Filt-Cgil

Dott. Andrea Grilli




Federazione Italiana

Lavoratori Trasporti - CGIL


Aderente ITF-ETF affiliata ces


Via G.B. Morgagni, 27 - 00161 ROMA - Tel. 06-440761 - Fax 06-44243164


E MAIL: nazionale@,filtcqil.it


C.F. 97001040589


Il sottoscritto Nasso Francesco, nato a Polistena (RC) il 4 agosto 1950, codice fiscale NSSFNC50M04G791T, In qualità di Segretario generale e dunque legale rappresentante/delegato alla sottoscrizione di convenzioni con l'INPS della Federazione Italiana lavoratori Trasporti CGIL (FILT-CGIL) codice fiscale 97001040589


CONFERISCE A


Andrea Grilli, nato a Minerbio (Bo) il 14 dicembre 1953, codice fiscale GRLNDR53T14F219P


PROCURA SPECIALE


a sottoscrivere in nome, per conto e nell'interesse della predetta Federazione la seguente convenzione: convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e Federazione Italiana lavoratori Trasporti CGIL (FILT-CGIL) per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie previste dall'accordo programmatico del 15 maggio 2009 a carico del fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del gruppo FS.


Roma, 12 marzo 2012


Francesco Nasso



Allegato 2


_l_ sottoscritt_ ________________________ nat_ a ___________________ (prov. ___) il ____________ cod. fiscale ______________________ titolare di assegno straordinario INPS cat. __________ n. _____________ sede di _____________________ residente a ___________________ (prov. ____) via ______________________ cap. ________, iscritto al sindacato __________________________


Delega l'Inps,


a riscuotere i contributi associativi con le modalità indicate dalla convenzione stipulata per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie previste dall’accordo programmatico del 15 maggio 2009 a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del gruppo FS.

In merito all'impegno assunto, ai sensi anche dello Statuto dell’Associazione sindacale a cui è iscritto, il sottoscritto è consapevole che la presente delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo revoca esplicitamente formulata e indirizzata alla struttura territoriale INPS che ha in carico l’assegno straordinario.

La misura della trattenuta per contributi sindacali è stabilita nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di assegno straordinario compresa la tredicesima - esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:

- 0,50% sugli importi compresi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;

- 0,40 sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;

- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, l'informativa sul "trattamento" dei propri dati personali:

1) consente il loro "trattamento" per le finalità previste dallo Statuto dell'Associazione;

2) consente che gli stessi siano comunicati all'INPS;

3) consente all'INPS il "trattamento" dei dati medesimi per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione con la Associazione suindicata;

4) non consente quanto indicato ai punti ________________.


Data ___________________

Firma ___________________


Timbro del sindacato

___________________________________

(firma del responsabile sindacale)



Allegato 3


Variazione al piano dei conti


Tipo variazione
   

I
     

Codice conto
   

GPA 25/332
     

Denominazione completa
   

Contributi sindacali trattenuti per conto della Federazione Italiana Lavoratori Trasporti CGIL (FILT CGIL) sugli assegni straordinari per il sostegno del reddito a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del gruppo FS pagati nell’anno in corso
     

Denominazione abbreviata
   

CONTR.SIND.TRATT.SU ASS.STRAORD. C/FILT CGIL - A.C.
     

Tipo variazione
   

I
     

Codice conto
   

GPA 27/332
     

Denominazione completa
   

Contributi sindacali trattenuti per conto della Federazione Italiana Lavoratori Trasporti CGIL (FILT CGIL) sugli assegni straordinari per il sostegno del reddito a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del gruppo FS pagati negli anni precedenti
     

Denominazione abbreviata
   

CONTR.SIND.TRATT.SU ASS.STRAORD. C/FILT CGIL - A.P.
   



D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, art. 3
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21

Nessun commento: