IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante «Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo»; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 6 febbraio 2003 (Rep. atti n. 1618) sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2003, n. 52; Visto in particolare, l'art. 3 del predetto accordo 6 febbraio 2003 il quale prevede l'obbligo a carico del proprietario o detentore di iscrizione del proprio animale all'anagrafe canina; Visto altresi' l'art. 4, comma 1, lettera a) del predetto accordo 6 febbraio 2003 il quale prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di identificazione dei cani; Vista l'ordinanza 6 agosto 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 agosto 2008, n. 194, recante misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina; Vista l'ordinanza 21 luglio 2010 concernente «Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 agosto 2010, n. 199; Considerato che alcune regioni hanno provveduto ad adottare le disposizioni in linea con quanto convenuto dall'art. 3 del richiamato accordo del 6 febbraio 2003, mentre altre non hanno dato attuazione a quanto concordato e che pertanto continua a sussistere tra le regioni una disomogenea applicazione delle disposizioni relative all'identificazione e iscrizione dei cani all'anagrafe regionale; Ritenuto indispensabile, ai fini del contrasto del randagismo e del fenomeno dell'abbandono, un efficace monitoraggio della popolazione canina, attraverso l'identificazione dei cani e la loro iscrizione all'anagrafe regionale; Considerati i rischi per la salute e l'incolumita' pubblica conseguenti al randagismo, quali il diffondersi di malattie infettive, l'incremento degli incidenti stradali e le aggressioni da parte di cani inselvatichiti e che, in seguito all'applicazione delle misure introdotte con l'ordinanza 6 agosto 2008, e' stato registrato un sensibile e costante incremento del numero di cani di proprieta' iscritti all'anagrafe nazionale degli animali d'affezione; Ritenuto, nelle more dell'adozione di un ulteriore accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano teso a promuovere una piu' efficace armonizzazione delle disposizioni regionali attualmente vigenti in materia nonche' ad assicurare una disciplina uniforme e coerente con i principi dettati dal legislatore, di prorogare di un ulteriore semestre l'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza 6 agosto 2008, salva comunque la possibilita' di precisare, con un apposito provvedimento del Direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, le modalita' tecnico operative concernenti l'identificazione degli animali d'affezione con microchip e la loro iscrizione all'anagrafe regionale; Ordina: Art. 1 1. L'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2010 e' prorogata di ulteriori 6 mesi.
Art. 2 1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei Conti per la registrazione. Roma, 19 luglio 2012 Il Ministro: Balduzzi Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 12, foglio n. 30
1 commento:
Non capisco: il 19 luglio 2012 viene prorogata di 6 mesi l'efficacia dell'ordinanza del 21 luglio 2010?
Ma quando scade - di diritto - il termine entro il quale deve essere effettuata la "nuova" modalità di identificazione dei cani?????
Grazie
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