I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Circ. 9-11-2012 n. 61
Legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 60, applicazione della riduzione contributiva per l'assicurazione dei lavoratori agricoli. Nuovo servizio telematico in via esclusiva.
Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale prestazioni.
Circ. 9 novembre 2012, n. 61 (1).
Legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 60, applicazione della riduzione contributiva per l'assicurazione dei lavoratori agricoli. Nuovo servizio telematico in via esclusiva.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale prestazioni.
Quadro normativo
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche ed integrazioni. Artt. 1, 4 (nn. 1 e 5), 29, 30 (commi 1 e 4), 41, 42 e 116 (comma 3);
D.M. 8 agosto 1996 e s.m.i.: “Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'Inail dal 1° gennaio 1996 per il settore agricoltura”;
D.M. 12 dicembre 2000: “Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione”;
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82: “Codice dell'amministrazione digitale”, come modificato e integrato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Art. 5-bis: “Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche”;
L. 3 agosto 2007, n. 123: “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”;
L. 24 dicembre 2007, n. 247: “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”;
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
D.M. 3 dicembre 2010: Approvazione della delibera n. 79 del Presidente-Commissario straordinario dell'Inail del 21 aprile 2010, concernente la “Riscrittura a tariffa vigente dell'art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000”;
D.P.C.M. 22 luglio 2011: “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”.
Premessa
Tra le altre disposizioni il c.d. protocollo sul welfare [1], prevede [2] che, con effetto dal 1° gennaio 2008, Inail applica una riduzione in misura non superiore al venti per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, entro il limite annuo di venti milioni di euro.
La riduzione si applica esclusivamente sulla percentuale di contribuzione versata ad Inps ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e solo in presenza delle condizioni di seguito individuate.
[1] Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale” (pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007).
[2] Art. 1, comma 60.
Ambito soggettivo di applicazione
La riduzione è concessa alle imprese:
a) in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
b) che abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
c) che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123 [3].
Al beneficio sono ammesse, dunque, solo le aziende, in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, che:
- sono attive da almeno un biennio, intendendosi per tali le aziende che, nelle due annualità precedenti, hanno instaurato almeno un rapporto di lavoro (sia a tempo indeterminato che determinato) regolarmente denunciato all'Istituto attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (modello DMAG/Unico);
- hanno adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. Il requisito è soddisfatto allorché le aziende abbiano specificamente indicato nel documento di valutazione del rischio “il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza” ovvero abbiano provveduto ai sensi dell'art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 ad autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, disponendo anche l'indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza [4];
- non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio. Il biennio di riferimento è quello che immediatamente precede l'annualità cui si riferisce lo sconto [5]. Sono, pertanto, escluse le aziende con data inizio attività successiva al primo gennaio del biennio di osservazione. Nel biennio non devono essere presenti infortuni “denunciati” sia a seguito di certificato medico che di denuncia del datore di lavoro. Non è esclusa l'applicabilità della riduzione dalla presenza di infortuni in itinere od infortuni in franchigia, ovvero di infortuni definiti negativamente nel biennio di attività e non successivamente (in questo secondo caso configurandosi, infatti, nel biennio l'ipotesi dell'infortunio denunciato). Allo stesso modo la presenza di malattia professionale, stante le particolari caratteristiche che ne tipizzano tempi di emersione ed accertamento, non esclude l'applicabilità dello sconto;
- non sono state destinatarie di provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123. Tale requisito, dichiarato dall'azienda al momento della presentazione dell'istanza, sarà oggetto di successive verifiche da parte di Inail, d'intesa con le Direzioni territoriali del lavoro.
[3] Ad oggi art. 14, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'art. 11, decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
[4] Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 maggio 2011, n. 9314.
[5] Le annualità fanno riferimento all'anno solare. Esempio: per il 2012 il biennio di riferimento è 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2010 / 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011.
Modalità e termini per la presentazione dell'istanza. Nuovo servizio telematico in via esclusiva
L'applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione di apposita richiesta di ammissione come da modello allegato.
Per l'attuazione della previsione normativa è stato realizzato da Inail un apposto servizio telematico, da utilizzare come modalità esclusiva [6], in tutto analogo a quello previsto per lo sconto ex art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000 e s.m.i.
A regime l'istanza dovrà essere presentata nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 30 giugno di ogni anno.
Per il corrente anno le istanze devono essere presentate a partire dal 12 novembre e fino al 30 novembre 2012, considerato termine ultimo.
Al fine della presentazione della domanda, il titolare non presente nella Banca dati in quanto non assicurato Inail - deve effettuare la registrazione sul sito dell'Istituto come di seguito specificato:
- collegarsi al sito www.inail.it;
- selezionare Registrazione;
- accedere alla sezione Registrazione utente generico;
- compilare con i suoi dati la maschera “Registrazione utente generico” avendo cura di scegliere il gruppo “Azienda non soggetta all'assicurazione Inail” e, infine, cliccare su “salva”.
L'utente che si è registrato riceverà all'indirizzo e-mail, che ha indicato nella maschera “Registrazione utente generico”, un messaggio con l'indicazione di una password.
Con il proprio codice fiscale e la password, l'utente entrerà sul sito www.inail.it, sportello virtuale “Punto cliente”, dove selezionerà la funzione “Ditte non Inail” - “Anagrafica” (Nuova ditta) e compilerà una maschera con tutti i dati anagrafici della ditta.
A questo punto, verrà attribuito alla ditta il numero di “codice cliente” e un numero di pin (4 cifre).
Dopo aver effettuato il primo accesso ai servizi di Punto cliente e aver personalizzato la password, la ditta potrà accedere all'applicazione Modulo riduzione agricoli, presente nella citata sezione “Punto cliente”.
Le aziende già registrate, effettuando l'accesso ai servizi di Punto cliente, potranno visualizzare la procedura Modulo riduzione agricoli.
Nel caso in cui il datore di lavoro decida di avvalersi di un intermediario già autorizzato all'accesso su “Punto cliente”, questi avrà la possibilità di procedere alla presentazione dell'istanza di riduzione per i clienti in delega, senza effettuare altre operazioni; se la ditta non è ancora inserita nelle deleghe del consulente del lavoro, perché non soggetta a Inail, il consulente medesimo potrà effettuare le operazioni di registrazione per conto della ditta come sopra descritto.
La procedura rilascia all'utente ricevuta della presentazione dell'istanza attraverso l'invio di un messaggio di posta elettronica.
In caso di difficoltà a eseguire le sopraindicate operazioni è possibile ricevere assistenza contattando il Contact center integrato Inps/Inail al numero 803164.
[6] La realizzazione del nuovo servizio telematico è prevista nel “Programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese”, approvato con determina del Commissario straordinario n. 216 del 5 luglio 2012.
Successivo iter istruttorio
a) Inail
A seguito della presentazione dell'istanza la procedura provvederà in automatico a scartare le ditte che presentano infortuni denunciati nel biennio precedente, ammettendo al beneficio solo le altre. I provvedimenti di reiezione verranno generati in automatico dalla medesima procedura a firma del dirigente della Sede Inail competente per territorio.
La lista delle domande ammesse, prodotta in automatico da procedura, verrà trasferita ad Inps che dovrà provvedere al controllo di regolarità contributiva.
b) Inps
L'Istituto ritrasferirà a Inail la lista definitiva delle aziende da ammettere allo sconto entro il 31 dicembre dell'anno successivo (31.12.2013 per le istanze presentate nel 2012). La tempistica è collegata sia ai termini di pagamento dei contributi agricoli unificati che, com'è noto, devono essere pagati entro il giorno 16 del quinto mese successivo a quello di presentazione del modello DMAG/Unico trimestrale, sia alla circostanza che il controllo di regolarità contributiva può essere effettuato solo successivamente alla scadenza del termine di pagamento dei contributi relativi all'ultimo trimestre dell'anno oggetto di verifica [7].
[7] Es. IV trimestre 2012, scadenza 16 giugno 2013.
Calcolo percentuale di sconto
Sulla base delle istanze presentate e dei controlli effettuati da Inps e Inail sarà possibile individuare le aziende beneficiarie dello sconto e calcolare la relativa percentuale di riduzione spettante per il 2012 - che sarà fissata con successiva determina del Presidente dell'Inail - dandone comunicazione a Inps che ammetterà a sgravio le aziende in questione, computando la percentuale comunicata da Inail nella contribuzione dovuta per il primo trimestre dell'annualità successiva a quella in cui scade il termine di pagamento dei contributi relativi all'anno oggetto dello sconto [8].
La riduzione contributiva verrà applicata in aggiunta ad altre riduzioni dovute alle aziende di riferimento.
[8] Esempio annualità 2012: il versamento dei contributi agricoli a Inps si completa nel giugno 2013. Inail riceve da Inps le liste definitive nel dicembre 2013. Lo sgravio è attribuito nel 2014.
Applicazione della riduzione per le annualità pregresse (2008-2009-2010-2011)
Per tali annualità, tenuto conto dell'impossibilità, trattandosi di annualità già trascorse, di operare in base a previa istanza di ammissione al beneficio, secondo quanto previsto dalla norma, si è deciso d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali [9] di applicare la riduzione d'ufficio alle aziende, attive da almeno un biennio [10], che non hanno denunciato infortuni nel medesimo periodo, riservandosi gli Istituti la possibilità di effettuare verifiche sul possesso degli ulteriori requisiti previsti.
Allo stato si procederà al calcolo della percentuale di riduzione per la sola annualità 2011, annualità per la quale il computo è possibile in quanto Inail è in possesso di tutti i dati necessari ed ha già avviato le attività per la determinazione della aliquota di riduzione in questione, che sarà fissata sempre con provvedimento del Presidente dell'Inail.
[9] Note del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 maggio 2011, n. 9314 e del 20 settembre 2012, n. 13330.
[10] Le annualità fanno riferimento all'anno solare. Esempio: per il 2011 il biennio di riferimento è 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009/1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2010.
Il Direttore generale
Giuseppe Lucibello
L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
L. 3 agosto 2007, n. 123, art. 5
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 29
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 14
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, art. 11
D.M. 12 dicembre 2000, art. 24
10.25 13/11/2012
Allegato
Modello per la presentazione on line dell'istanza di riduzione
Circ. 9-11-2012 n. 61
Legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 60, applicazione della riduzione contributiva per l'assicurazione dei lavoratori agricoli. Nuovo servizio telematico in via esclusiva.
Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale prestazioni.
Circ. 9 novembre 2012, n. 61 (1).
Legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 60, applicazione della riduzione contributiva per l'assicurazione dei lavoratori agricoli. Nuovo servizio telematico in via esclusiva.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale prestazioni.
Quadro normativo
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche ed integrazioni. Artt. 1, 4 (nn. 1 e 5), 29, 30 (commi 1 e 4), 41, 42 e 116 (comma 3);
D.M. 8 agosto 1996 e s.m.i.: “Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'Inail dal 1° gennaio 1996 per il settore agricoltura”;
D.M. 12 dicembre 2000: “Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione”;
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82: “Codice dell'amministrazione digitale”, come modificato e integrato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Art. 5-bis: “Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche”;
L. 3 agosto 2007, n. 123: “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”;
L. 24 dicembre 2007, n. 247: “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”;
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
D.M. 3 dicembre 2010: Approvazione della delibera n. 79 del Presidente-Commissario straordinario dell'Inail del 21 aprile 2010, concernente la “Riscrittura a tariffa vigente dell'art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000”;
D.P.C.M. 22 luglio 2011: “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”.
Premessa
Tra le altre disposizioni il c.d. protocollo sul welfare [1], prevede [2] che, con effetto dal 1° gennaio 2008, Inail applica una riduzione in misura non superiore al venti per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, entro il limite annuo di venti milioni di euro.
La riduzione si applica esclusivamente sulla percentuale di contribuzione versata ad Inps ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e solo in presenza delle condizioni di seguito individuate.
[1] Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale” (pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007).
[2] Art. 1, comma 60.
Ambito soggettivo di applicazione
La riduzione è concessa alle imprese:
a) in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
b) che abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
c) che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123 [3].
Al beneficio sono ammesse, dunque, solo le aziende, in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, che:
- sono attive da almeno un biennio, intendendosi per tali le aziende che, nelle due annualità precedenti, hanno instaurato almeno un rapporto di lavoro (sia a tempo indeterminato che determinato) regolarmente denunciato all'Istituto attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (modello DMAG/Unico);
- hanno adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. Il requisito è soddisfatto allorché le aziende abbiano specificamente indicato nel documento di valutazione del rischio “il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza” ovvero abbiano provveduto ai sensi dell'art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 ad autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, disponendo anche l'indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza [4];
- non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio. Il biennio di riferimento è quello che immediatamente precede l'annualità cui si riferisce lo sconto [5]. Sono, pertanto, escluse le aziende con data inizio attività successiva al primo gennaio del biennio di osservazione. Nel biennio non devono essere presenti infortuni “denunciati” sia a seguito di certificato medico che di denuncia del datore di lavoro. Non è esclusa l'applicabilità della riduzione dalla presenza di infortuni in itinere od infortuni in franchigia, ovvero di infortuni definiti negativamente nel biennio di attività e non successivamente (in questo secondo caso configurandosi, infatti, nel biennio l'ipotesi dell'infortunio denunciato). Allo stesso modo la presenza di malattia professionale, stante le particolari caratteristiche che ne tipizzano tempi di emersione ed accertamento, non esclude l'applicabilità dello sconto;
- non sono state destinatarie di provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123. Tale requisito, dichiarato dall'azienda al momento della presentazione dell'istanza, sarà oggetto di successive verifiche da parte di Inail, d'intesa con le Direzioni territoriali del lavoro.
[3] Ad oggi art. 14, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'art. 11, decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
[4] Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 maggio 2011, n. 9314.
[5] Le annualità fanno riferimento all'anno solare. Esempio: per il 2012 il biennio di riferimento è 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2010 / 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011.
Modalità e termini per la presentazione dell'istanza. Nuovo servizio telematico in via esclusiva
L'applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione di apposita richiesta di ammissione come da modello allegato.
Per l'attuazione della previsione normativa è stato realizzato da Inail un apposto servizio telematico, da utilizzare come modalità esclusiva [6], in tutto analogo a quello previsto per lo sconto ex art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000 e s.m.i.
A regime l'istanza dovrà essere presentata nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 30 giugno di ogni anno.
Per il corrente anno le istanze devono essere presentate a partire dal 12 novembre e fino al 30 novembre 2012, considerato termine ultimo.
Al fine della presentazione della domanda, il titolare non presente nella Banca dati in quanto non assicurato Inail - deve effettuare la registrazione sul sito dell'Istituto come di seguito specificato:
- collegarsi al sito www.inail.it;
- selezionare Registrazione;
- accedere alla sezione Registrazione utente generico;
- compilare con i suoi dati la maschera “Registrazione utente generico” avendo cura di scegliere il gruppo “Azienda non soggetta all'assicurazione Inail” e, infine, cliccare su “salva”.
L'utente che si è registrato riceverà all'indirizzo e-mail, che ha indicato nella maschera “Registrazione utente generico”, un messaggio con l'indicazione di una password.
Con il proprio codice fiscale e la password, l'utente entrerà sul sito www.inail.it, sportello virtuale “Punto cliente”, dove selezionerà la funzione “Ditte non Inail” - “Anagrafica” (Nuova ditta) e compilerà una maschera con tutti i dati anagrafici della ditta.
A questo punto, verrà attribuito alla ditta il numero di “codice cliente” e un numero di pin (4 cifre).
Dopo aver effettuato il primo accesso ai servizi di Punto cliente e aver personalizzato la password, la ditta potrà accedere all'applicazione Modulo riduzione agricoli, presente nella citata sezione “Punto cliente”.
Le aziende già registrate, effettuando l'accesso ai servizi di Punto cliente, potranno visualizzare la procedura Modulo riduzione agricoli.
Nel caso in cui il datore di lavoro decida di avvalersi di un intermediario già autorizzato all'accesso su “Punto cliente”, questi avrà la possibilità di procedere alla presentazione dell'istanza di riduzione per i clienti in delega, senza effettuare altre operazioni; se la ditta non è ancora inserita nelle deleghe del consulente del lavoro, perché non soggetta a Inail, il consulente medesimo potrà effettuare le operazioni di registrazione per conto della ditta come sopra descritto.
La procedura rilascia all'utente ricevuta della presentazione dell'istanza attraverso l'invio di un messaggio di posta elettronica.
In caso di difficoltà a eseguire le sopraindicate operazioni è possibile ricevere assistenza contattando il Contact center integrato Inps/Inail al numero 803164.
[6] La realizzazione del nuovo servizio telematico è prevista nel “Programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese”, approvato con determina del Commissario straordinario n. 216 del 5 luglio 2012.
Successivo iter istruttorio
a) Inail
A seguito della presentazione dell'istanza la procedura provvederà in automatico a scartare le ditte che presentano infortuni denunciati nel biennio precedente, ammettendo al beneficio solo le altre. I provvedimenti di reiezione verranno generati in automatico dalla medesima procedura a firma del dirigente della Sede Inail competente per territorio.
La lista delle domande ammesse, prodotta in automatico da procedura, verrà trasferita ad Inps che dovrà provvedere al controllo di regolarità contributiva.
b) Inps
L'Istituto ritrasferirà a Inail la lista definitiva delle aziende da ammettere allo sconto entro il 31 dicembre dell'anno successivo (31.12.2013 per le istanze presentate nel 2012). La tempistica è collegata sia ai termini di pagamento dei contributi agricoli unificati che, com'è noto, devono essere pagati entro il giorno 16 del quinto mese successivo a quello di presentazione del modello DMAG/Unico trimestrale, sia alla circostanza che il controllo di regolarità contributiva può essere effettuato solo successivamente alla scadenza del termine di pagamento dei contributi relativi all'ultimo trimestre dell'anno oggetto di verifica [7].
[7] Es. IV trimestre 2012, scadenza 16 giugno 2013.
Calcolo percentuale di sconto
Sulla base delle istanze presentate e dei controlli effettuati da Inps e Inail sarà possibile individuare le aziende beneficiarie dello sconto e calcolare la relativa percentuale di riduzione spettante per il 2012 - che sarà fissata con successiva determina del Presidente dell'Inail - dandone comunicazione a Inps che ammetterà a sgravio le aziende in questione, computando la percentuale comunicata da Inail nella contribuzione dovuta per il primo trimestre dell'annualità successiva a quella in cui scade il termine di pagamento dei contributi relativi all'anno oggetto dello sconto [8].
La riduzione contributiva verrà applicata in aggiunta ad altre riduzioni dovute alle aziende di riferimento.
[8] Esempio annualità 2012: il versamento dei contributi agricoli a Inps si completa nel giugno 2013. Inail riceve da Inps le liste definitive nel dicembre 2013. Lo sgravio è attribuito nel 2014.
Applicazione della riduzione per le annualità pregresse (2008-2009-2010-2011)
Per tali annualità, tenuto conto dell'impossibilità, trattandosi di annualità già trascorse, di operare in base a previa istanza di ammissione al beneficio, secondo quanto previsto dalla norma, si è deciso d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali [9] di applicare la riduzione d'ufficio alle aziende, attive da almeno un biennio [10], che non hanno denunciato infortuni nel medesimo periodo, riservandosi gli Istituti la possibilità di effettuare verifiche sul possesso degli ulteriori requisiti previsti.
Allo stato si procederà al calcolo della percentuale di riduzione per la sola annualità 2011, annualità per la quale il computo è possibile in quanto Inail è in possesso di tutti i dati necessari ed ha già avviato le attività per la determinazione della aliquota di riduzione in questione, che sarà fissata sempre con provvedimento del Presidente dell'Inail.
[9] Note del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 maggio 2011, n. 9314 e del 20 settembre 2012, n. 13330.
[10] Le annualità fanno riferimento all'anno solare. Esempio: per il 2011 il biennio di riferimento è 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009/1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2010.
Il Direttore generale
Giuseppe Lucibello
L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
L. 3 agosto 2007, n. 123, art. 5
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 29
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 14
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, art. 11
D.M. 12 dicembre 2000, art. 24
10.25 13/11/2012
Allegato
Modello per la presentazione on line dell'istanza di riduzione
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