MINISTERO DELL'INTERNO
|
|
DECRETO 10 dicembre 2012 |
|
|
Aggiornamento normativo della componente aerea del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. (12A13257) (GU n. 297 del 21-12-2012 ) |
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visti gli articoli 744 e 748 del Codice della navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che disciplinano,
rispettivamente, gli aeromobili di Stato e le relative norme
applicabili;
Visto l'art. 6 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 e successive
modificazioni, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle
popolazioni colpite da calamita' di Protezione civile;
Visto l'art. 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, concernente le
misure di potenziamento delle forze di Polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139 recante il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il regolamento (CE) 20 febbraio 2008, n. 216, recante regole
comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia
europea per la sicurezza aerea e abroga la direttiva 91/670/CEE del
Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva
2004/36/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002,
n. 314, "Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali
periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
Visto il decreto del Ministro dell'interno n.8251 del 26 novembre
1986, istitutivo del Registro degli aeromobili del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno n.10838 del 23 aprile
1991 "Regolamento recante la disciplina per l'ammissione ai corsi
teorico-pratici, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, il
rilascio, il rinnovo nonche' le cause di revoca e di sospensione dei
titoli per il personale pilota e specialista di elicottero del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco" come modificato con decreto 8 giugno
1998 n.219/29200;
Visto il decreto del Ministro dell'interno n.11014 del 26 luglio
1991, relativo all'organizzazione del servizio reso dalla componente
aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 marzo 2002, che
individua gli uffici e le posizioni funzionali di livello non
generale, nonche' i relativi compiti da attribuire ai dirigenti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Visto il decreto del Direttore Generale della Protezione Civile e
dei Servizi Antincendi del Ministero dell'interno n.10863 del 7
maggio 1991 "Regolamento recante i requisiti e le modalita' di
svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobile
e per le qualificazioni professionali del personale pilota e
specialista di elicottero del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 748 del codice della
navigazione laddove prevede che: "salva diversa disposizione non si
applicano le disposizioni del codice agli aeromobili militari, di
dogana, delle forze di Polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte
degli aeromobili di cui al primo comma e' effettuato garantendo un
adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali
regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello
Stato";
Rilevata la necessita' di provvedere all'aggiornamento normativo ed
organizzativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco al fine di armonizzare la stessa al vigente contesto
normativo nazionale ed internazionale in ambito aeronautico;
Decreta:
Art. 1
1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, espleta le
funzioni di Autorita' di regolazione operativa e tecnica,
certificazione, vigilanza e controllo della componente aerea del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo,
secondo quanto previsto dall'art. 748 della parte aeronautica del
Codice della navigazione.
2. Sono fatte salve le competenze specifiche di altre autorita' ed
enti aeronautici, civili e militari, in ambito nazionale ed
internazionale, nei cui confronti il Dipartimento attiva il
necessario coordinamento e stipula, all'occorrenza, convenzioni per
attivita' di cooperazione e consulenza.
Art. 2
1. La Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del
Dipartimento, avvalendosi dell'Area soccorso aereo, svolge le
funzioni di operatore aereo nell'ambito delle attivita' affidate al
Corpo e, in relazione alle risorse economiche assegnate e nel
rispetto di principi di efficienza, efficacia ed economicita' del
servizio reso, provvede all'organizzazione dei reparti di volo sul
territorio, all'acquisizione e gestione di aeromobili, relative parti
e pertinenze, materiali operativi, tecnici e di supporto al suolo
nonche' alle esigenze di formazione ed addestramento del personale
pilota, specialista ed elisoccorritore.
Art. 3
1. Nell'espletamento delle attivita' previste nei precedenti
articoli, il Dipartimento assicura gli obiettivi del Regolamento (CE)
n. 216/2008, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 2, del
Regolamento stesso.
2. La normativa tecnica applicabile in ambito operazioni volo,
aeronavigabilita' e manutenzione dei prodotti aeronautici, formazione
e certificazione del personale aeronavigante e' sviluppata tenuto
conto degli specifici compiti d'istituto del Corpo con il mezzo
aereo, avendo a riferimento i regolamenti di implementazione emessi
dall'European Aviation Safety Agency EASA ovvero la normativa
nazionale emanata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) o
dal Ministero della difesa ed assicurando adeguati livelli di
qualita' e sicurezza del volo.
Art. 4
1. Con successivi decreti, il Capo del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico della difesa civile provvede:
a) a ridefinire l'organizzazione centrale e periferica della
componente aerea del Corpo, con riguardo agli organici, ai compiti ed
alle figure responsabili;
b) ad aggiornare le disposizioni concernenti l'istituzione e la
gestione del Registro degli aeromobili del Corpo ed i relativi
requisiti per l'ammissione degli stessi alla navigazione aerea;
c) ad aggiornare la disciplina dei requisiti per l'ammissione ai
corsi teorico - pratici, per lo svolgimento degli stessi, per gli
esami, il rilascio ed il rinnovo, nonche' delle cause di revoca e di
sospensione dei titoli per il personale pilota e specialista di
aeromobile del Corpo;
d) ad aggiornare i requisiti per le abilitazioni sui vari tipi di
aeromobili e per le qualificazioni professionali del personale pilota
e specialista di aeromobile del Corpo e stabilire le modalita' di
svolgimento dei corsi e degli esami;
2. Con successivi provvedimenti del Dirigente generale - Capo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono approvati i manuali
operativi per definire norme tecniche e procedure necessarie per
l'espletamento delle attivita' di volo e per il mantenimento degli
aeromobili in condizione di aeronavigabilita'.
Art. 5
1. La disciplina attuale rimane in vigore fino all'emanazione dei
decreti indicati all'art. 4. Ogni ulteriore disposizione in contrasto
con le previsioni del presente decreto e' abrogata.
Roma, 10 dicembre 2012
Il Ministro: Cancellieri
Nessun commento:
Posta un commento