IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, recante «Norme di sicurezza per le attivita' di spettacolo viaggiante», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136, del 14 giugno 2007; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011 con il quale, tenuto fermo il termine del 12 dicembre 2009 per la presentazione, da parte dei gestori delle attivita' di spettacolo viaggianti esistenti, dell'istanza per la registrazione, e' stato stabilito il termine del 31 dicembre 2012 a favore delle Commissioni comunali e provinciali per l'esame delle predette istanze; Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214, del 12 settembre 1996; Rilevata la necessita' di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007 al fine di armonizzare il medesimo al nuovo contesto normativo nazionale ed internazionale, sia sui prodotti che sugli organismi di certificazione, nonche' per semplificare il procedimento di registrazione di alcune tipologie di classi delle attivita' di spettacolo viaggiante; Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 28 febbraio 2012; Sentito il Ministero per i beni e le attivita' culturali; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; Decreta: Art. 1 Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007 1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, di seguito denominato decreto, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le attivita' di "spettacolo di strada" di cui alla sezione VI dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza a tutela del pubblico e degli artisti.».
Art. 2 Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007 1. All'art. 2 del decreto, dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti: «i) tecnico abilitato: tecnico abilitato iscritto in albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze; l) organismo di certificazione: organismo di certificazione autorizzato per le attivita' del presente decreto o organismo notificato per le direttive applicabili all'attivita' da certificare.».
Art. 3 Modifiche all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007 1. All'art. 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole: «sede sociale del gestore» sono inserite le seguenti: «ovvero in altro Comune ove e' resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto»; b) al comma 3 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Una copia dell'atto di registrazione dell'attivita', con attribuzione del codice identificativo, deve essere inviata, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.» c) al comma 4, alla lettera a), sostituire la parola: «professionista» con «tecnico» e sopprimere la parola «accreditato»; sostituire la lettera b) con la seguente: «b) identifica l'attivita' rispetto alla documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l'esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.»; d) al comma 5, dopo la parola: «ulteriori» e' inserita la seguente: «motivati» e dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi: «5-bis. Limitatamente alle "piccole attrazioni" di cui alla Sezione I dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nonche' ai "balli a palchetto (o balere)" di cui alla Sezione II del medesimo elenco, ai "teatrini di burattini (o marionette)" di cui alla Sezione III del medesimo elenco e alle "arene ginnastiche" di cui alla Sezione IV del medesimo elenco, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, e' sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza di registrazione ai requisiti previsti dal presente decreto. 5-ter. Per i "teatri viaggianti" di cui alla Sezione III dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, per i' "circhi equestri e ginnastici" di cui alla Sezione IV del medesimo elenco e per le "esibizioni moto-auto acrobatiche" di cui alla Sezione V del medesimo elenco, soggetti a verifica da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, e' reso in base alla sola verifica di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.». e) al comma 6, dopo le parole: "provinciale di vigilanza" sono inserite le seguenti: "ovvero la asseverazione o la certificazione previste per le attrazioni di cui al comma 5-bis del presente articolo". f) al comma 7, la parola "metallica" e' soppressa.
Art. 4 Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007 1. Al comma 2, dell'art. 5 del decreto, dopo le parole: «impiego dell'attivita' sul territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «o e' resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto.». 2. Al comma 2, lettera d), dell'art. 5 del decreto, sostituire la parola: «professionista» con «tecnico» e sopprimere la parola «accreditato».
Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007 1. Al comma 2, dell'art. 6 del decreto, la parola: «professionista» e' sostituita dalla seguente: «tecnico». 2. Al comma 1, dell'art. 7 del decreto, dopo le parole: «tecnico abilitato» sono aggiunte le seguenti: «o di un organismo di certificazione».
Art. 6 Disposizioni transitorie 1. I gestori delle attivita' di spettacolo viaggiante esistenti prima della entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, che non hanno chiesto la registrazione e il codice nei tempi previsti dal medesimo decreto, possono, in via transitoria, presentare nuova istanza per la registrazione entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 2. L'istanza di cui al comma 1 e' presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale e' presente la sede sociale del gestore medesimo, ovvero ad altro Comune nel cui territorio l'attrazione oggetto dell'istanza sia resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto. L'istanza e' corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da: a) disegni ovvero schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi sottoscritti da tecnico abilitato; b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato, o da organismo di certificazione, non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneita' delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici ovvero elettronici; c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007; d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attivita' e copia del libretto dell'attivita' sottoscritti da tecnico abilitato o da organismo di certificazione, anche su supporto informatico. 3. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011 si applicano fino al 30 giugno 2013. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 13 dicembre 2012 Il Ministro: Cancellieri
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