Translate

martedì 19 marzo 2013

Ministero della salute Nota 8-3-2013 n. DGSAF.III/4856 D.M. 1 aprile 1997 recante «Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina», modificato ed integrato dal D.M. 30 dicembre 2010 e dal D.M. 4 agosto 2011. Art. 8, comma 2. Chiarimenti. Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III ex DGSA - Gestione operativa del centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie, animali e unità centrale di crisi.


Ministero della salute
Nota 8-3-2013 n. DGSAF.III/4856
D.M. 1 aprile 1997 recante «Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina», modificato ed integrato dal D.M. 30 dicembre 2010 e dal D.M. 4 agosto 2011. Art. 8, comma 2. Chiarimenti.
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III ex DGSA - Gestione operativa del centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie, animali e unità centrale di crisi.

Nota 8 marzo 2013, n. DGSAF.III/4856 (1).

D.M. 1 aprile 1997 recante «Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina», modificato ed integrato dal D.M. 30 dicembre 2010 e dal D.M. 4 agosto 2011. Art. 8, comma 2. Chiarimenti.

(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III ex DGSA - Gestione operativa del centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi.



     

Agli
   

Assessorati alla sanità
           

Servizi veterinari

e, p.c.:
   

Al
   

Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky
           

IIZZSS
     

Alle
   

Associazioni di categoria del settore suinicolo
           

Ufficio II DGSAF
           

Loro sedi
       



Facendo riferimento e seguito alla nota n. DGSAF.III/2019 del 1 febbraio 2013 relativamente all'obbligo di destinare alla riproduzione solo animali provenienti da allevamenti indenni, in vigore dal 1° gennaio 2013, si fa presente quanto segue.

Sono pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimento in merito a tale obbligo, in particolare per quanto riguarda la gestione della movimentazione di riproduttori provenienti da aziende delle razze iscritte ai Registri Anagrafici (Cinta senese, Mora Romagnola, Casertana, Nero siciliano, Apulo-calabrese e Sarda) che, per la loro tipologia di conduzione zootecnica tradizionale e di allevamenti allo stato semi-brado su vaste aree, non sono attestate indenni da Malattia di Aujeszky e pertanto non possono più destinare i loro riproduttori per la conservazione delle razze.

Fermo restando che non è possibile concedere alcun regime derogatorio al divieto di cui al comma 2, art. 8 del D.M. 1 aprile 1997 e successive modifiche ed integrazioni, rilevato tuttavia che è comunque evidente la necessità di utilizzare un numero limitato di riproduttori da destinarsi esclusivamente alla conservazione delle razze onde evitare l'elevato livello di consanguineità, come dichiarato dall'ANAS, la scrivente ritiene che per superare tale limite l'unica strada percorribile, senza inficiare il sistema in atto di eradicazione della malattia, sia l'attuazione di una procedura come di seguito descritta.

A tale proposito, l'ANAS ha inviato preliminarmente l'elenco delle aziende delle razze sopra elencate che potrebbero rispondere alle necessità esposte con evidenziato il codice aziendale, ubicazione, consistenza numerica; ogni azienda dovrà registrare le movimentazioni in BDN secondo la normativa vigente, nonché identificare individualmente come previsto dal disciplinare di razza ogni riproduttore da movimentare; l'autorizzazione dello spostamento verrà concessa, di volta in volta anche sentito il Centro di Referenza Nazionale, su richiesta. dell'ANAS alla scrivente che provvedere ad informare, via email, il Servizio veterinario delle Regioni interessate dalla movimentazione (partenza e destino). I capi movimentati dovranno essere vaccinati nell'azienda di destinazione nel rispetto del benessere animale.

Per quanto sopra si chiede a codeste Regioni di informare le ASL in merito alla procedura sopra descritta e successivamente di dare conferma all'ANAS e al Ministero, per conoscenza, dell'avvenuta movimentazione.


Si ringrazia della collaborazione e si inviano cordiali saluti.


Il Direttore generale

Dott.ssa Gaetana Ferri



D.M. 1 aprile 1997, art. 8
D.M. 30 dicembre 2010, art. 1
D.M. 4 agosto 2011, art. 1

Nessun commento: