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martedì 19 marzo 2013

Ministero dell'interno Circ. 14-1-2013 n. 155 Legge 14 novembre 2012, n. 203, recante "Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse". Emanata dal Ministero dell'interno, Ufficio del commissario straordinario del governo per le persone scomparse.


Ministero dell'interno
Circ. 14-1-2013 n. 155
Legge 14 novembre 2012, n. 203, recante "Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse".
Emanata dal Ministero dell'interno, Ufficio del commissario straordinario del governo per le persone scomparse.

Circ. 14 gennaio 2013, n. 155 (1).

Legge 14 novembre 2012, n. 203, recante "Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse" (2).

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Ufficio del commissario straordinario del governo per le persone scomparse.

(2) Cfr., per ulteriori chiarimenti in materia, circolare 21 gennaio 2013, n. 276, emanata dal Ministero dell'interno.



     

Ai
   

Prefetti della Repubblica
           

Loro sedi
     

Ai
   

Commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano
           

Loro sedi
     

Al
   

Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta
           

Servizi di prefettura
           

Aosta

e, p.c.:
   

Alla
   

Presidenza del Consiglio dei Ministri
           

Segretariato generale
           

Roma
     

Al
   

Ministero dell'interno
           

Gabinetto del ministro
           

Segreteria del dipartimento della P.S.
           

Roma
       



Il 29 novembre dello scorso anno è entrata in vigore la legge 14 novembre 2012, n. 203 con la quale sono state emanate disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.

L'articolato normativo, pur nella sua concisione, costituisce un importante quadro di riferimento sia per le istituzioni coinvolte che per la pubblica opinione, visto anche il recente risalto mediatico determinato dai numerosi casi trattati dalla cronaca giudiziaria.

Si ritiene, pertanto, opportuno attirare l'attenzione delle SS.LL. sugli aspetti che costituiscono un elemento di novità nell'ordinamento vigente.

Rispetto agli istituti civilistici dell'assenza e della morte presunta, la cui disciplina, come noto, attiene essenzialmente agli aspetti di volontaria giurisdizione e di tutela patrimoniale degli interessi degli eredi, la scomparsa di persona dal luogo di dimora abituale o temporanea afferisce piuttosto al rapporto che ciascun cittadino, italiano o straniero, ha con la propria comunità di appartenenza. Da tale rapporto discendono diritti e doveri reciproci, compreso quello della garanzia del bene più grande, quale è quello della vita. Pertanto, eccezion fatta per i casi riguardanti le denunce connesse a reati perseguibili d'ufficio, di cui all'art. 333 c.p.p., qualora si abbia ragione di temere che dalla scomparsa possa discendere un pericolo per la incolumità personale dell'interessato, è data facoltà a chiunque, non solo ai diretti familiari, di sporgerne denuncia.

L'art. 1 - comma 4 stabilisce, infatti, che l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia di scomparsa promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al Prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del Commissario straordinario per le persone scomparse e per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni di volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi sul territorio. Il Prefetto valuta, altresì, sentiti l'Autorità Giudiziaria e i familiari dello scomparso, l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione.

La previsione di disciplinare compiutamente il rapporto con gli organi d'informazione rappresenta un'importante modalità operativa da perseguire, vista la ricaduta positiva che talune informazioni possono avere per favorire le ricerche. Resta ferma, ovviamente, la necessità di condivisione dell'intera pianificazione provinciale con l'Autorità giudiziaria competente, anche quella minorile, per i risvolti di carattere riservato che, in tanti casi, rivestono indagini sulle persone scomparse.

Si osserva che la legge codifica un modus operandi già attuato nella prassi, giacché l'azione svolta dall'Ufficio del Commissario Straordinario, sin dalla sua istituzione nel 2007, è stata incentrata sull'opera di coordinamento delle forze istituzionali e non, coinvolte nella ricerca di persone scomparse, per favorire la tempestività e la sinergia degli interventi, consentendo di ottenere apprezzabili risultati nel contrasto del complesso fenomeno. Si richiamano, al riguardo, le nove relazioni semestrali sinora presentate e pubblicate sul sito dell'Ufficio.

Si è potuto, difatti, riscontrare come in tutti i casi di scomparsa verificatisi, l'attivazione dei Piani provinciali da parte delle Prefetture che li hanno approntati, sulla base di quanto indicato nelle linee-guida di cui alla Circ. 5 agosto 2010, n. 832 ha evidenziato come il puntuale coordinamento delle forze dell'ordine e degli altri soggetti istituzionali, come pure il concorso del volontariato, espressione della società civile, abbia permesso il ritrovamento dello scomparso in tempi rapidi.

È utile sottolineare come le disposizioni contenute nella recente normativa, nel sancire la tempestività dell'azione del Prefetto sia nella fase di comunicazione all'Ufficio del Commissario Straordinario sia in quella operativa di attivazione del Piano provinciale, abbiano rimarcato la centralità del ruolo del Prefetto stesso nella essenziale funzione di raccordo di tutte le forze in campo a livello provinciale, responsabilità, peraltro, collaudate da tempo anche in altri delicati settori.

Altro aspetto degno di rilievo è costituito dalla corretta alimentazione, a cura degli operatori di polizia, del sistema d'indagine dal quale si origina il sistema Ricerca Scomparsi "RI.SC.", operativo dall'aprile 2010, contenente tutte le informazioni più significative sulla persona scomparsa, in grado di supportare le indagini anche per l'utilizzo della funzione di "matching" con i dati relativi ai corpi rinvenuti e rimasti senza identità. Per la corretta tenuta del suddetto sistema, è fatto obbligo per il denunciante, in caso di ritrovamento della persona scomparsa, di darne immediata comunicazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge in esame.

Si ritiene, ad ogni modo, che, grazie anche al supporto normativo sopracitato, quanto fatto finora possa essere ulteriormente affinato sia nell'ottica della migliore comprensione del problema nel suo insieme che per la individuazione di metodologie di ausilio all'azione degli operatori.

È, infatti, intendimento di questo Ufficio stimolare, anche con la collaborazione dell'apposito Tavolo Tecnico interforze, la messa a punto di un sistema nazionale per la ricerca di persone scomparse per facilitare, con l'utilizzo delle tecnologie informatiche, interventi omogenei su tutto il territorio nazionale.

In vista di tale importante obiettivo da perseguire, pertanto, potrebbero essere utili, per esempio, la istituzione in sede provinciale di tavoli di confronto non solo con le Forze dell'ordine ma anche con gli altri soggetti istituzionali. Tra questi, assumono particolare rilevanza i responsabili degli enti locali, per la loro prossimità al cittadino e per la funzione insostituibile di rappresentanza e di gestione delle problematiche delle comunità locali, tanto utili da conoscere anche per inquadrare il contesto nel quale è avvenuta la scomparsa stessa. A ciò, si aggiunga la previsione dell'utilizzo degli uomini e dei mezzi della polizia locale, il cui coinvolgimento è, peraltro, previsto dal comma 4 dell'art. 1 della normativa in argomento per le denunce di scomparsa.

Potrà, altresì, essere favorita la organizzazione di corsi di addestramento e di formazione per la costituzione di squadre specializzate e appositamente dedicate, la programmazione di momenti di incontro con esperti della materia per l'analisi e l'approfondimento delle tematiche concernenti il cennato fenomeno, con il contributo delle Associazioni dei familiari delle persone scomparse per i diversi aspetti di interesse.

Sulla base delle esperienze maturate sul campo, codeste Prefetture vorranno, pertanto, formulare ogni utile proposta e suggerimento per implementare un iter procedimentale uniforme a livello nazionale, pure in considerazione dei diversi scenari di riferimento e delle specifiche realtà territoriali.

Si coglie l'occasione, infine, per sottolineare la necessità per le Prefetture che non vi abbiano ancora provveduto, di elaborare quanto prima il proprio Piano provinciale facendone pervenire una copia allo scrivente Ufficio.


Si confida nella consueta, fattiva collaborazione e si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.


Il Commissario straordinario

Prefetto Paola Basilone



c.p.p. art. 333
L. 14 novembre 2012, n. 203, art. 1

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