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martedì 19 marzo 2013

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali D.M. 13-2-2013 Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 2013, n. 54.


Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
D.M. 13-2-2013
Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 2013, n. 54.

D.M. 13 febbraio 2013   (1).

Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 2013, n. 54.

(2) Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.



IL MINISTRO DELLE POLITICHE

AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo ed, in particolare, l'art. 9, comma 2, che prevede la determinazione dei criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle Regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali;

Visto l'art. 15 della legge sopracitata che prevede disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto ministeriale di istituzione dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo n. 30032 del 22 dicembre 2009 e il successivo decreto ministeriale integrativo n. 21932 del 17 ottobre 2011;

Visti i decreti ministeriali di costituzione dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo n. 4888 dell'8 marzo 2010 e n. 24228 del 16 novembre 2011;

Visto il parere favorevole reso dal Ministero dello sviluppo economico con nota n. 0013087 del 20 giugno 2011 ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96;

Visto il verbale della riunione in data 24 gennaio 2012 con il quale l'Osservatorio ha espresso unanime parere favorevole sulla determinazione dei criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale che fa parte integrante del verbale stesso;

Considerato che, per effetto dell'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, le funzioni dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo sono state ricondotte all'interno dell'Ufficio ministeriale competente, il quale ha provveduto alla consultazione dei cessati componenti dello stesso Osservatorio sul marchio nazionale dell'agriturismo italiano;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione dei criteri di classificazione omogenei delle aziende agrituristiche per l'intero territorio nazionale ed all'individuazione del simbolo grafico che dovrà essere impiegato per indicare le categorie di classificazione;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 gennaio 2013;

Decreta:



Art. 1

Sono emanati i criteri di classificazione omogenei delle aziende agrituristiche per l'intero territorio nazionale come risulta nell'allegato A - «Definizione dei criteri unitari di classificazione delle aziende agrituristiche» - del presente decreto.



Art. 2

1.  Il recepimento dei criteri di classificazione adattati alle realtà regionali e alle loro normative dovrà essere effettuato in armonia con quanto previsto dalla «Procedura di applicazione a livello regionale» di cui all'allegato B - «Procedura di applicazione a livello regionale dei criteri di classificazione delle aziende agrituristiche» - del presente decreto.

2.  Le Regioni e le Province Autonome sottoporranno al parere non vincolante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che lo emanerà sentiti i componenti dell'ex Osservatorio, l'eventuale proposta di adattamento predisposta secondo la metodologia unitaria approvata.

3.  Nell'ambito del Programma promozionale triennale di cui all'art. 11 della legge n. 96/2006, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le Regioni e sentiti gli altri componenti dell'ex Osservatorio, metterà in atto interventi di stimolo finalizzati a favorire un armonico ed uniforme allineamento temporale dell'applicazione della metodologia unitaria approvata ed una campagna promozionale finalizzata a divulgare nel settore turistico la conoscenza del marchio adottato.

4.  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le Regioni e sentiti gli altri componenti dell'ex Osservatorio, stabilirà tempi e modalità per effettuare verifiche sull'attuazione dei criteri di classificazione allo scopo di valutarne la funzionalità anche in ordine ad eventuali proposte riguardanti la sola ristorazione.



Art. 3

1.  È approvato il marchio nazionale dell'agriturismo italiano corredato della linea grafica di immagine coordinata che include il modulo grafico di indicazione della classificazione di cui all'allegato C; tale modulo grafico potrà essere eventualmente integrato da un modulo grafico definito a livello regionale.

2.  Con successivo provvedimento ministeriale, da emanare previa intesa della Conferenza Stato - Regioni entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità applicative per l'utilizzo del marchio.



Art. 4

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano in conformità agli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione del settore agrituristico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Allegato A
Definizione dei criteri omogenei di classificazione delle Aziende agrituristiche

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Allegato B
Procedura di applicazione a livello regionale dei criteri di classificazione delle Aziende agrituristiche

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Allegato C

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