Ministero dello sviluppo economico
Ris. 26-3-2013 n. 50011
Quesito in merito alla figura del preposto negli esercizi di commercio al dettaglio e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 26 marzo 2013, n. 50011 (1).
Quesito in merito alla figura del preposto negli esercizi di commercio al dettaglio e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Si fa riferimento alla nota n. 3274 del 12 febbraio 2013 con la quale codesto Comune chiede chiarimenti in merito alla figura del preposto sulla base delle modificazioni intervenute ad opera del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.
Nello specifico evidenzia che con l'abrogazione del comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114 del 1998, ad opera dell'art. 8, comma 7 del citato D.Lgs. n. 147/2012, che prevedeva espressamente la condizione di specificità della persona preposta all'attività commerciale, il divieto di nominare un identico preposto per più società, anche sulla base di quanto specificato nella Circ. 12 settembre 2012, n. 3656/C è stato considerato decaduto "fermo restando che la predisposizione all'attività commerciale debba essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità, e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti" (cfr. punto 1.4.3 della Circ. 12 settembre 2012, n. 3656/C).
Stante quanto sopra, fa presente che in alcuni esercizi di somministrazione del territorio è stato più volte accertato che il soggetto designato quale preposto all'attività spesso non risulta legato all'impresa da alcun contratto di lavoro, essendo nella maggior parte dei casi dipendente a tempo pieno di altre imprese e per questo mai presente in occasione di ripetuti sopralluoghi effettuati. Inoltre, la stessa situazione è presente anche nel caso di un legale rappresentante in possesso dei requisiti professionali che non ha nominato alcun preposto per la conduzione dell'esercizio.
Sottolinea, altresì, che con Lett.Circ. 10 marzo 2006, n. 2567 l'allora Ministero delle Attività Produttive, aveva diffuso l'orientamento espresso dal Ministero dell'Interno in merito all'obbligatorietà della conduzione personale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, fatta salva la possibilità, per i soggetti titolari di impresa individuale che risultassero in possesso di più titoli autorizzatori, di ricorrere all'istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S.
Ciò premesso, chiede di conoscere:
- se il soggetto designato quale preposto all'attività commerciale debba essere legato al soggetto titolare dell'autorizzazione da una delle forme contrattuali vigenti
- se nel caso di società, il legale rappresentante in possesso dei requisiti professionali possa risultare dipendente a tempo pieno di altra impresa e quindi non presente nell'esercizio
- come precedere se, a fronte di ripetuti sopralluoghi, il soggetto designato preposto non risulta mai presente.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
L'art. 8, comma 7, del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 ha abrogato il comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, il quale disponeva che: "In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale".
In vigenza della formulazione ora abrogata, che prevedeva espressamente la condizione di specificità della persona preposta all'attività commerciale, la scrivente Direzione aveva sostenuto l'impossibilità di nominare un identico preposto per più società.
Con la nuova formulazione intervenuta con le modifiche all'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 2010 è stata eliminata tale condizione di specificità con la conseguenza che il precedente divieto possa considerarsi decaduto.
Di conseguenza la scrivente Direzione ha già avuto modo di esprimersi al riguardo, con Ris. 15 novembre 2012, n. 236057, sostenendo che uno stesso preposto può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più punti vendita, fermo restando, come sostenuto al punto 1.4.3 della Circ. 12 settembre 2012, n. 3656/C), che la preposizione all'attività commerciale debba essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità, e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.
Ne deriva che la persona designata come preposto può non essere necessariamente legata contrattualmente al soggetto titolare dell'autorizzazione e che il medesimo può non essere sempre presente nell'esercizio commerciale, garantendo comunque quanto richiesto ed esplicitato al citato punto 1.4.3 della Circ. 12 settembre 2012, n. 3656/C).
Si precisa, altresì, che quanto sopra espresso è conseguente al contenuto delle disposizioni in materia di esercizio delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande di cui al citato D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.
Va rilevato, però, che nel caso di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificata e integrata dal D.Lgs. n. 59 del 2010 e s.m.i., resta fermo, ad avviso della scrivente, quanto precisato dal Ministero dell'Interno con nota n. 557/PAS.16646.12000.A(17) 31 gennaio 2006, in merito all'obbligatorietà della conduzione personale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, fatta salva la possibilità per i soggetti titolari di impresa individuale che risultino in possesso di più titoli autorizzatori, di ricorrere all'istituto della rappresentanza ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S.
Non è più sostenibile, invece, quanto formulato nella predetta nota ossia che "... il rappresentante deve essere in possesso dei requisiti prescritti per il conseguimento della licenza, con riferimento a quelli anche di carattere professionale richiesti dalla sopramenzionata legislazione di settore per la specifica attività di somministrazione di alimenti e bevande".
Con riferimento a quest'ultima questione, infatti, ad avviso della scrivente, dopo l'emanazione del D.Lgs. n. 147 del 2012, è consentita la possibilità che il possesso dei requisiti professionali sia in capo ad un soggetto preposto che può non coincidere con il soggetto al quale il titolare dell'attività ricorre in applicazione dei citati artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S.
Del resto, il richiamo di cui all'art. 8 del R.D. n. 773 del 1931, ossia che "... il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione" non può che riferirsi ai requisiti prescritti dal medesimo Regio Decreto ai fini di pubblica sicurezza.
Peraltro, il medesimo Ministero, nella nota 29 gennaio 2013, n. 557/PAS/U/001574/12000.A(4)2(2) ha sostenuto che "Poiché l'introduzione della SCIA non implica alcuna modifica dei presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività, restano fermi i requisiti soggettivi previsti per il rilascio di detta licenza di polizia (indicati, in particolare, dagli artt. 11, 92 e 131 del TULPS). Pertanto, è necessario che la SCIA sia corredata anche dalle dichiarazioni attestanti il possesso di detti requisiti in capo al titolare della licenza e di eventuali suoi rappresentanti, i quali devono essere oggetto della successiva verifica comunale analogamente e al pari di quelli richiesti dalla disciplina di settore".
La presente nota, comunque, stante l'oggetto della questione, è inviata al Ministero dell'Interno che è pregato di far conoscere, anche alla scrivente, eventuali determinazioni contrarie.
Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71
D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, art. 8
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 5
L. 25 agosto 1991, n. 287
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 8
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 93
Nota 29 gennaio 2013, n. 557/PAS/U/001574/12000.A(4)2(2)
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