Ministero dello sviluppo economico
Ris. 16-4-2013 n. 63161
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 71, comma 6, lett. b) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande - Amministratore Unico.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 16 aprile 2013, n. 63161 (1).
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 71, comma 6, lett. b) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande - Amministratore Unico.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Con riferimento all'art. 71, comma 6, lett. b), del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., codesto Comune chiede di conoscere se possa ritenersi qualificato il soggetto che presta la propria opera, in qualità di Amministratore Unico, in una società che opera nel campo del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e affini.
Fa presente, al riguardo, che il soggetto in discorso non ha percepito stipendio in quanto socio e solo percettore di eventuali utili o perdite e pertanto non obbligato all'iscrizione all'INPS.
Evidenzia, inoltre, che lo stesso soggetto risulta in possesso di un attestato di frequenza e di verifica dell'apprendimento per il futuro operatore commerciale nel settore alimentare rilasciato in data 25 maggio 2011 da un'Associazione Nazionale Commercio Industria e Artigianato in collaborazione con la Confcommercio di Alcamo.
Al riguardo si precisa quanto segue.
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e successive integrazioni e modificazioni ad opera del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, ai fini della verifica del possesso della qualificazione professionale richiesta, al citato art. 71, comma 6, dispone che "L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti".
È evidente, pertanto, che ai sensi della vigente normativa in materia l'opera prestata ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale deve essere comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.
Tale specifico obbligo alle prescritte forme assicurative posto dal legislatore, ad avviso della scrivente, scaturisce dalla necessità di avere la certezza della formalità e della reale consistenza dell'attività lavorativa, soprattutto nel caso di particolari tipologie di collaborazioni e posizioni lavorative di alto profilo che non necessitano della presenza costante sul posto di lavoro.
Nei casi in questione, infatti, la scrivente ha avuto già modo di precisare che anche l'esibizione del modello Unico da parte dei soggetti in discorso con l'indicazione di una quota di reddito derivante dalla partecipazione societaria, al fine di comprovare una effettiva partecipazione in opera nella stessa, se non accompagnata da ulteriore documentazione comprovante competenze nello specifico settore di attività, non può essere presa in considerazione, in quanto potrebbe essere semplicemente espressione del solo diritto, da parte del socio, di percepire gli utili spettanti.
Pertanto, la scrivente ha ampiamente ribadito che figure di alto profilo professionale, quali il Presidente o Legale rappresentante o soggetto componente il Consiglio di amministrazione di una società operante nel comparto alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, possono considerarsi in possesso del requisito professionale solo qualora l'attività svolta, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, si sia concretizzata in compiti di gestione effettivamente operativi svolti con carattere di abitualità e prevalenza.
Ciò significa che la professionalità deve risultare documentabile e quindi a norma con le contribuzioni previdenziali previste, in grado a loro volta di attestare l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività.
Con specifico riguardo all'attestazione delle competenze, la scrivente ha avuto modo altresì di precisare che è possibile ammettere, per ragioni di equità, anche mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti all'INPS, quali ad esempio l'assicurazione INAIL o le buste paga.
Con riferimento all'attestato di frequenza e di verifica dell'apprendimento per il futuro operatore commerciale nel settore alimentare rilasciato da un'Associazione Nazionale Commercio Industria e Artigianato in collaborazione con la Confcommercio di Alcamo, la scrivente, vista anche l'assenza di informazioni più precise relative alla durata del corso in questione, non può che limitarsi a precisare che ai sensi della normativa vigente in materia di commercio il requisito professionale può essere acquisito anche tramite il possesso di titoli di studio validi (cfr. Circ. 15 aprile 2011, n. 3642/C), quali diplomi di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale o di altra scuola ad indirizzo professionale almeno triennale.
Dalle informazioni fornite non si evince la durata del corso in questione e pertanto non è possibile, per la scrivente, procedere ad un parere più esaustivo al riguardo.
Si ritiene, comunque, di precisare che qualora l'attestato in discorso sia stato rilasciato al termine di corsi istituiti o riconosciuti dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano (di durata inferiore al triennio richiesto dal dettato normativo) nei quali siano presenti materie attinenti al commercio, alla preparazione e alla manipolazione degli alimenti, la qualifica ottenuta potrebbe eventualmente ritenersi assimilabile a quella riconosciuta al termine dei corsi richiamati alla lett. a), comma 6, dell'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 2010 e s.m.i. e pertanto valida ai fini del riconoscimento del requisito professionale in questione, solo se tale sostanziale equipollenza sia in qualche modo valutata ed attestata dalla Regione competente, cui spetta sia l'organizzazione degli specifici corsi in questione che l'organizzazione della formazione professionale in generale.
Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71
D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, art. 8
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