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lunedì 20 maggio 2013

Ministero dello sviluppo economico Ris. 26-3-2013 n. 50249 Strutture ricettive con somministrazione di alimenti e bevande ai soli ospiti - Art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59 del 2010 - Richiesta chiarimenti.


Ministero dello sviluppo economico
Ris. 26-3-2013 n. 50249
Strutture ricettive con somministrazione di alimenti e bevande ai soli ospiti - Art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59 del 2010 - Richiesta chiarimenti.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 26 marzo 2013, n. 50249 (1).
Strutture ricettive con somministrazione di alimenti e bevande ai soli ospiti - Art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59 del 2010 - Richiesta chiarimenti.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Codesto Comune chiede chiarimenti circa l'obbligatorietà o meno dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. ad opera del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata da parte di una struttura ricettiva nei confronti dei soli ospiti, con particolare riferimento ai recenti interventi di modifica che hanno previsto l'eliminazione dell'inciso "anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone" contenuto nel comma 6 dell'art. 71 del medesimo decreto.
Chiede, infatti, se sia corretto ricondurre al concetto di "attività esercitata nei confronti di una cerchia determinata di persone" l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei confronti dei soli ospiti di un struttura ricettiva.


Al riguardo si precisa quanto segue.


L'art. 8, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 147 del 2012 riformula l'alinea del comma 6 dell'art. 71, sopprimendo tra le modifiche apportate la locuzione "anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone".
Per effetto di tale soppressione non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lett. a), b) e c) del comma 6 dell'art. 71 nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate non al pubblico ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti.
Ciò premesso, la scrivente Direzione sottolinea, però, che l'attività in questione è disciplinata dal D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, cosiddetto "Codice del Turismo", il quale con l'articolo 8, comma 2 introduce una disposizione innovativa che riguarda il sistema autorizzatorio e l'esercizio dell'impresa alberghiera.
Il citato art. 8, comma 2, recita: "Per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell'ambito di tale attività rientra, altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati (...). Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura...".
Visto il contenuto della disposizione in questione che legittima il soggetto, titolato a svolgere l'attività ricettiva, a svolgere anche l'attività di somministrare alimenti e bevande a soggetti non alloggiati e verificata l'assenza di rinvio all'art. 71, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, che ha recepito la Direttiva 123/2006/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, la scrivente Direzione ha avuto già modo di ritenere che si possa prescindere dall'obbligatorietà del possesso della qualificazione professionale prevista dal citato art. 71.
Del resto il possesso dei requisiti professionali non è richiesto in caso di somministrazione alle "persone alloggiate" e agli altri soggetti sopra elencati già da svariati anni per effetto della soppressione della sezione speciale IMPRESE TURISTICHE del Registro Esercenti il Commercio, istituita dall'art. 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217.
Tale soppressione, operata dall'art. 11, comma 4, della legge di riforma della legislazione nazionale del turismo, legge 29 marzo 2001, n. 135 (a sua volta abrogata e sostituita dal citato nuovo Codice del Turismo) ha infatti determinato che l'esercizio dell'attività di impresa ricettiva (albergo, hotel, campeggio, etc.) abilita ad effettuare unitamente all'attività ricettiva, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
Ora l'unicità della "licenza" prevista dal citato D.Lgs. n. 79/2011 per l'attività ricettiva e per quella di somministrazione non può essere interpretata in modo da vanificare la portata innovativa della disposizione, né certamente, tenendo conto del chiaro intento di liberalizzazione della norma, come volta a ripristinare il requisito professionale per l'attività ricettiva, bensì proprio come finalizzata ad eliminare tale requisito professionale anche per l'attività di somministrazione ove in tal modo connessa con quella ricettiva.
Con l'occasione si fa presente invece la necessità di valutare le modalità di applicazione, anche nel caso di specie (limitatamente agli esercizi che, svolgendo attività ricettiva, intendono effettivamente svolgere attività di somministrazione al pubblico) delle disposizioni in materia di programmazione di cui all'art. 64, comma 3, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, il quale limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, consente ai Comuni di limitare le aperture "limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità", nonché ai fini "(...) di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale..".
Ove detta programmazione, se adottata dal Comune, non si applicasse, infatti, si determinerebbe una disparità di trattamento tra i soggetti che intendono avviare un'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificata dal citato D.Lgs. n. 59 del 2010, e i soggetti che intendono usufruire del disposto di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 79 del 2011.
Non solo: ove detta limitazione non fosse applicata risulterebbe invalidata la possibilità di attuare una programmazione effettivamente efficace con le conseguenze di alterare quello sviluppo armonico del settore della somministrazione che è il presupposto della citata disposizione di cui al comma, 3, dell'art. 64, del citato D.Lgs. n. 59 del 2010 e che l'ordinamento comunitario consente se giustificato da motivi imperativi di interesse generale che, nel caso di specie, sono applicabili (nel corso dell'iter di recepimento della Dir. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, tali motivi sono stati sostenuti e condivisi dalla Commissione Europea che ha accolto il permanere del meccanismo autorizzatorio).
Ad avviso della scrivente resta fermo, per concludere, anche il rispetto dei criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, recante il "Regolamento concernente i criteri di sorvegli abilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande".
Come ripetutamente ribadito dal Ministero dell'Interno, infatti, (per ultimo con nota del 25 agosto 2011, prot. n. 557/PAS/U/015552/12000.A) il predetto decreto "prevede che alle disposizioni in esso contenute soggiacciono, senza alcuna distinzione e possibilità di deroga, tutti i locali e le aree nelle quali viene svolta, anche solo temporaneamente, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande".


Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71
D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 8
L. 25 agosto 1991, n. 287
D.M. 17 dicembre 1992, n. 564

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