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lunedì 20 maggio 2013

Ministero dello sviluppo economico Ris. 16-4-2013 n. 63130 Attività di fornitura di servizi di rinfresco per feste e ricorrenze - Corretto inquadramento dell'attività.


Ministero dello sviluppo economico
Ris. 16-4-2013 n. 63130
Attività di fornitura di servizi di rinfresco per feste e ricorrenze - Corretto inquadramento dell'attività.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 16 aprile 2013, n. 63130 (1).
Attività di fornitura di servizi di rinfresco per feste e ricorrenze - Corretto inquadramento dell'attività.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Si fa riferimento alla mail con la quale codesta Regione chiede un parere in merito al corretto inquadramento giuridico di una attività commerciale.
Fa presente che il titolare di un panificio con rivendita di bevande, il quale ha la disponibilità di un locale ubicato presso altro indirizzo con destinazione d'uso commerciale, intenderebbe affittarlo a soggetti privati per organizzare feste di compleanno o altre ricorrenze quali battesimi e comunioni fornendo anche il servizio di rinfresco (bevande, pasticcini e salatini sfornati dal proprio laboratorio) senza quindi effettuare alcuna preparazione né somministrazione in loco.
Chiede, pertanto, se questa attività possa essere considerata "catering", ovvero ristorazione al domicilio del consumatore (anche nel caso di banchetti organizzati per particolari eventi o cerimonie), sulla base della Ris. 17 gennaio 2013, n. 8562 con la quale sono state fornite alcune indicazioni sul concetto dell'attività in discorso.


Al riguardo si rappresenta quanto segue.


Con la risoluzione citata, Ris. 17 gennaio 2013, n. 8562, la scrivente Direzione ha avuto modo di fornire alcune indicazioni circa l'attività di catering, in particolare con riferimento alla modifica intervenuta all'alinea del comma 6 dell'art. 71, del D.Lgs. n. 59 del 2010 con la soppressione della locuzione "anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinate di persone", per effetto della quale non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lett. a), b) e c) del comma 6 del medesimo decreto legislativo nel caso di vendita di prodotti alimentari e per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate non al pubblico ma nei confronti di una cerchia determinate di persone.
Con riferimento al fatto se a seguito del nuovo disposto normativo anche l'attività di catering rientri nell'applicazione della nuova regola, la scrivente Direzione, nella citata nota, ha ritenuto che nel caso in cui tale attività, che consiste nel preparare i pasti in un luogo di produzione per poi trasportarli in un altro per il consumo da parte di una collettività, venga esercitata nei luoghi e nelle condizioni elencate alle lett. b), e), f), g) ed h) del comma 6 dell'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come sostituito dall'art. 64 del D.Lgs. n. 59 del 2010, purché siano effettuate con modalità o in spazi nei quali l'accesso è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui è riservato a determinati soggetti, il requisito professionale non può essere richiesto, trattandosi di modalità di esercizio espressamente elencate.
Nel caso in cui, invece, il catering riguardi la ristorazione al domicilio del consumatore su specifica richiesta di un committente in spazi riservati (anche nel caso di banchetti organizzati per particolari eventi o cerimonie), la scrivente ha ritenuto non sufficienti gli elementi per garantire la tutela della salute e della qualità dei servizi agli ospiti e quindi confermato la necessità del possesso del requisito professionale.
Ciò premesso, ad avviso della scrivente, l'attività oggetto del quesito non può essere considerata alla stregua di un'attività commerciale di catering; essa si sostanzia, invece, in una semplice fornitura di ulteriori servizi nei confronti dei propri clienti da parte del titolare dell'attività artigianale. Uno di questi servizi potrebbe concretizzarsi nella consegna dei prodotti ordinati in un luogo pattuito, sia esso l'abitazione del cliente che uno spazio affittato dallo stesso, anche se quest'ultimo coincide con un locale di proprietà del titolare dell'attività commerciale che prepara e consegna i prodotti alimentari ordinati.
Si ritiene, altresì, di precisare che il soggetto in discorso, comunque, in quanto titolare di un'attività artigianale (panificio) con rivendita di bevande, dovrebbe essere già in possesso del requisito professionale di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59 del 2010 e s.m.i., obbligatorio per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare (anche solo bevande confezionate).


Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 64
L. 25 agosto 1991, n. 287, art. 3

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