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lunedì 20 maggio 2013

Ministero dello sviluppo economico Ris. 27-3-2013 n. 51152 Orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio - Turni di aperture obbligatorie dei pubblici esercizi.


Ministero dello sviluppo economico
Ris. 27-3-2013 n. 51152
Orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio - Turni di aperture obbligatorie dei pubblici esercizi.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 27 marzo 2013, n. 51152 (1).
Orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio - Turni di aperture obbligatorie dei pubblici esercizi.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Si fa riferimento alla nota n. DB 26123 dell'8 febbraio 2013, con la quale codesta Regione, al fine di rispondere correttamente al Comune di (...) che ha sollevato la questione e che legge per conoscenza, chiede un parere in merito all'applicazione dell'art. 17, comma 5 della L.R. 29 novembre 2006, n. 21 che riconosce al Comune di poter predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione, anche in seguito alla liberalizzazione degli orari intervenuta con la modifica dell'art. 3, comma 1, lett. d-bis), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ad opera dell'art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 299 del 19 dicembre 2012, che ha ribadito la legittimità di tale norma nonché la esclusiva competenza statale in quanto inerente alla materia della concorrenza.
Fa presente che il Comune in discorso ha richiesto delucidazioni circa la possibilità, ai sensi del citato art. 17, comma 5 della L.R. n. 21 del 2006, di predisporre apposita ordinanza per la regolamentazione delle chiusure degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel mese di agosto 2013 e per le giornate di festività nazionali nell'ambito del medesimo anno.
Evidenzia, inoltre, che lo scrivente Ministero, con Ris. 5 novembre 2012, n. 227201 ha precisato che nonostante la liberalizzazione degli orari entrata in vigore dal 1° gennaio 2012 gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande "devono comunque garantire l'apertura al pubblico nei casi stabiliti dalle discipline normative di riferimento, al fine di assicurare all'utenza buoni livelli di servizio".
Chiede, pertanto, se nonostante le recenti norme che stabiliscono la libera determinazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali rimanga comunque consentita la possibilità per i Comuni di stabilire turni di aperture obbligatorie dei pubblici esercizi laddove ricorrano particolari esigenze o circostanze.


Ciò premesso si rappresenta quanto segue.


Il dettato normativo di cui alla lett. d-bis, dell'art. 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come da ultimo modificato dall'art. 31, primo comma, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia), ha disposto che dal 1° gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, anche nel caso in cui le Regioni e i comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie disposizioni legislative o regolamentari in materia, fermo restando quanto precisato al punto 4, secondo periodo, della Circ. 28 ottobre 2011, n. 3644/C il cui contenuto resta tuttora valido.
Stante quanto sopra, la scrivente non può che ribadire quanto già precedentemente sostenuto, ovvero che nonostante dal 1° gennaio 2012 gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287 del 1991 possano svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale, festività, nonché settimanale, devono comunque garantire l'apertura al pubblico nei casi stabiliti dalle discipline normative di riferimento al fine di assicurare all'utenza buoni livelli di servizio.
Ciò significa che è possibile predisporre specifica ordinanza al fine di garantire il necessario livello di servizio all'utenza nel caso del mese di agosto e delle festività nazionali.
Trattasi, infatti, di un provvedimento finalizzato non a stabilire turni di chiusura, bensì a garantire alla cittadinanza la fruizione del servizio anche nei periodi o nelle occasioni in cui il principio di piena autodeterminazione delle aperture e delle chiusure riconosciuto agli operatori del settore rischierebbe di non essere comunque in grado di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio.
Va evidenziato, per concludere, che la richiamata sentenza n. 299 della Corte Costituzionale, ha sancito che la liberalizzazione dell'orario degli esercizi commerciali così come delle giornate di apertura, tuttavia, non determina alcuna deroga rispetto agli obblighi e alle prescrizioni cui tali esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali l'ambiente, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica.


Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 , art. 3
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 31
L. 25 agosto 1991, n. 287, art. 8
L.R. 29 novembre 2006, n. 21, art. 17

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