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venerdì 14 giugno 2013

Ministero della salute Circ. 10-6-2013 n. DGPREV/13313-P Chiarimenti applicativi - D.M. 9 luglio 2012.


Ministero della salute
Circ. 10-6-2013 n. DGPREV/13313-P
Chiarimenti applicativi - D.M. 9 luglio 2012.
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione, Direzione generale della prevenzione, Ufficio II - Qualità degli ambienti di lavoro e di vita - Radioprotezione.
Circ. 10 giugno 2013, n. DGPREV/13313-P (1).
Chiarimenti applicativi - D.M. 9 luglio 2012.
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione, Direzione generale della prevenzione, Ufficio II - Qualità degli ambienti di lavoro e di vita - Radioprotezione.


Ai
Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L.

Loro sedi
Al
Ministero del lavoro

Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro

Via Fornivo, 8

00192 - Roma
Al
Ministero del lavoro

Direzione generale per le attività ispettiva

Via Flavia, 6

00187 - Roma
Al
Coordinamento tecnico delle regioni presso la Regione Veneto

Direzione prevenzione

Dorsoduro - 3493

30123 - Venezia
All'
Inail

Direzione centrale prevenzione

Piazzale Pastore, 6

00144 - Roma
Alla
S.I.M.L.II.

Piazzale Spedali Civili, 1

25123 - Brescia (BS)
All'
A.N.M.A.

Via San Maurillio, 4

20123 - Milano
Al
CO.NA.ME.CO

10134 - Fabbrica di Roma

Loc. Gricciano (VT)




In relazione alle sollecitazioni pervenute alla scrivente Direzione Generale inerenti l'oggetto, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di lavoro e Direzione Generale per le Attività Ispettive, e con il Coordinamento tecnico delle Regioni, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti:
In attuazione dell'art. 40, comma 2-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è stato emanato il D.M. 9 luglio 2012 - pubblicato sulla Gazz. Uff. 26 luglio 2012, n. 173 - che ha definito i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione annuale dei dati collettivi aggregati, sanitari e di rischio, dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Il D.M. 9 luglio 2012 è entrato in vigore il 25 agosto 2012, 30 giorni dopo la sua pubblicazione, pertanto a partire da tale data sono stati riattivati gli obblighi di redazione e trasmissione delle informazioni dei dati inerenti la sorveglianza sanitaria da parte dei medici competenti, temporaneamente sospesi dallo stesso comma 2-bis dell'art. 40.
In considerazione della probabilità di possibili criticità nella fase di prima attuazione, all'art. 4 il decreto ha previsto una fase transitoria, della durata di dodici mesi, a far data dall'entrata in vigore del decreto stesso, per l'effettuazione di una adeguata sperimentazione del nuovo obbligo introdotto dall'art. 40, finalizzato ad evidenziare eventuali necessità sia di modifiche delle procedure telematiche previste inizialmente in via sperimentale, ove le stesse si dimostrassero non pienamente rispondenti ai previsti criteri di semplicità, e sia anche dei dati richiesti con l'allegato 3B, per renderli meglio fruibili ed utilizzabili a fini epidemiologici.
Unicamente per il periodo di sperimentazione, che interessa la raccolta e la trasmissione dei dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2012, il termine per l'invio delle informazioni richieste dall'allegato 3B, normalmente fissato dall'art. 40 entro il primo trimestre successivo all'anno di riferimento, è stato differito dal D.M. 9 luglio 2012 al 30 giugno 2013 ed inoltre è stata introdotta all'art. 4del decreto la previsione che: "Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 40, la sanzione di cui all'art. 58, comma 1, lett. e), è sospesa fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede".
La sospensione della sanzione, a carico dei medici competenti che non abbiano ottemperato nel termine previsto all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 40, risulta pertanto prevista in ragione di possibili difficoltà non preventivate che abbiano ostacolata o impedita la raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui all'allegato 3B, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2012, oggetto della sperimentazione.
A tal riguardo stante la formulazione letterale del sopraccitato art. 4, che può prestarsi a generare possibili dubbi interpretativi, si chiarisce che "fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede" non va inteso come una temporanea sospensione dell'accertabilità di eventuale inosservanza dell'obbligo di trasmissione entro il 30 giugno, che duri "fino al 24 agosto 2013", per cui solo successivamente a tale data l'eventuale violazione può essere accertata e sanzionata, ma nel senso che, ove ricorrano i presupposti richiamati all' art. 4 del D.M. 9 luglio 2012, la omessa trasmissione dei dati relativi all'anno 2012 entro il termine fissato non è soggetto a sanzione in quanto tale periodo di sperimentazione risulta coperto dalla condizione di sospensione dell'applicazione della sanzione prevista.
Infatti la ratio della previsione, introdotta all'art. 4 del D.M. in via transitoria, è quella di favorire la serenità e la buona riuscita della sperimentazione stessa, stante anche la finalità di tale fase temporale di testare sul piano pratico la funzionalità della procedura telematica da utilizzare, assicurando una condizione esimente per il medico competente che si sia trovato nella condizione di non aver potuto adempiere al proprio obbligo di trasmissione dei dati inerenti la sorveglianza sanitaria effettuata nell'anno 2012, alla data prescritta del 30 giugno 2013, non per proprie responsabilità omissive ma per contingenti difficoltà operative.
Al riguardo si ritiene opportuno sottolineare che le preventivate possibili difficoltà operative non saranno in ogni caso tali da ostacolare l'utile acquisizione delle informazioni richieste dall'allegato 3B, anche successivamente al termine prefissato del 30 giugno, in quanto la procedura telematica resa disponibile dall'INAIL prevede, per la fase sperimentale in funzione di questa evenienza, tale ulteriore possibilità, nonché il recupero delle informazioni eventualmente già inviate per altra via telematica ai competenti servizi territoriali di vigilanza, senza necessità pertanto di ripetizione dell'invio delle informazioni precedentemente trasmesse da parte del medico competente.


Il Direttore generale
Dr. Giuseppe Ruocco

D.M. 9 luglio 2012, art. 4
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 40
D.M. 9 luglio 2012, allegato A
D.M. 9 luglio 2012, allegato B

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