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lunedì 22 luglio 2013
Cassazione: EFFETTUARE UNA INADEGUATA VALUTAZIONE DEI RISCHI EQUIVALE A NON EFFETTUARLA E IMPLICA LA VIOLAZIONE ALL'ART. 4 C. 2 DEL D. LGS. N. 626/94.
EFFETTUARE UNA INADEGUATA VALUTAZIONE DEI RISCHI EQUIVALE A NON EFFETTUARLA E IMPLICA LA VIOLAZIONE ALL'ART. 4 C. 2 DEL D. LGS. N. 626/94.
Cassazione Penale, Sez. III - Sentenza n. 33473 del 5 ottobre
2006 (u.p. 5 luglio 2006) – Pres. Papa – Est. Onorato – P.M. (Conf.)
Geraci – Ric. Micheletti
INFORTUNI SUL LAVORO
Cass. pen. Sez.
III, (ud. 05-07-2006) 05-10-2006, n. 33473
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico -
Presidente
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere
Dott. TERESI
Alfredo - Consigliere
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere
Dott.
SARNO Giulio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul
ricorso proposto da:
M.L.M., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza
resa il 6.5.2004 dal tribunale monocratico di Aosta.
Vista la sentenza
denunciata e il ricorso.
Udita la relazione svolta in udienza dal
Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
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Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della
decisione
1. Con sentenza del 6.5.2004 il tribunale monocratico di
Aosta ha dichiarato M.L.M. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 626
del 1994, art. 4, comma 2, e art. 89, comma 1, per aver omesso - quale
Responsabile Area della Coglie s.r.l. - di individuare le misure di
prevenzione nel documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e
la salute durante il lavoro; e per l'effetto l'ha condannato, in
concorso con le attenuanti generiche, alla pena di 1.500,00 Euro di
ammenda.
Il giudice ha osservato al riguardo che il documento di
valutazione dei rischi, per individuare le misure di protezione e
prevenzione per gli interventi da effettuare in prossimità degli organi
in movimento, indicava genericamente "procedure operative", che però
non specificava: il che configurava il reato contestato, questo essendo
integrato anche quando una sola delle necessarie misure prevenzionali
non sia stata individuata.
2 - Il difensore del M. ha proposto ricorso
per Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione
o erronea applicazione della norma incriminatrice.
Sostiene che questa
punisce solo la omessa individuazione delle misure prevenzionali, e non
anche la mera incompletezza delle stesse, la quale può avere rilievo
penale solo quando sia così macroscopica da poter essere equiparata a
una vera e propria omissione. Aggiunge che non integra il reato neppure
la indicazione generica delle misure, che dovrà poi essere specificata
in successive sedi operative.
3 - Il ricorso è infondato e va
respinto.
L'indicare come misure prevenzionali da realizzare in
prossimità degli organi meccanici in movimento semplicemente delle
"procedure operative" non specificate è una mera tautologia, che
equivale a non indicare alcuna misura. Il che evidentemente implica
violazione della norma di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma
2, laddove impone al datore di lavoro la elaborazione di un documento
di valutazione dei rischi che identifichi le misure e i dispositivi
prevenzionali atti a garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di
lavoro.
Giova aggiungere d'ufficio che la natura omissiva permanente
del reato contestato ne ha impedito la estinzione per prescrizione.
Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese
processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene
di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così
deciso in Roma, il 5 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 5
ottobre 2006
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