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lunedì 22 luglio 2013
Corte dei Conti: Pubblico impiego: l'infermità aggravata dal servizio merita la pensione privilegiata
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana
Sentenza 19 novembre 2007, n. 3127
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana
Il Giudice unico delle pensioni , consigliere dott. Salvatore G.Cultrera
ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso in materia di pensione civile, iscritto al n. XXXXXXX proposto dal signor @@, rappresentato e difeso dall'avv. - contro l'Istituto Postelegrafonici ( IPOST ).
Uditi alla udienza pubblica del 23 ottobre 2007 l'avv. Alessandro Maggio, in sostituzione dell'avv. Massimo @@.
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Fatto
Il ricorrente, ex dipendente dell'Ente Poste Italiane con la qualifica di dirigente di esercizio, collocato a riposo per limiti d'età dall'1 febbraio 1995, ha presentato istanza di concessione di pensione privilegiata perché affetto da infermità “ glaucoma con degenerazione maculare e v.c. OD 8/10 e OS 3/50 non elevabile con lenti.”
Agli atti risulta acquisito il verbale n. 446 del 7 luglio 1999 della CMO presso l'O.M. di Messina, reso su richiesta dell'amministrazione di appartenenza del ricorrente, della visita eseguita in pari data in cui è stato diagnosticato : glaucoma con degenerazione maculare e v.c. OD 8/10 e OS 3/50 non elevabile con lenti” . La CMO, ha riconosciuto tale infermità dipendente da causa di servizio ma ha giudicato che la stessa non avesse comportato inidoneità dell'interessato al servizio cui era preposto durante la sua attività lavorativa.
L'istanza è stata respinta con delibera dell'IPOST n.1359 del 25 giugno 2001 nelle cui premesse si dà atto del contenuto del verbale del 7 luglio 1999 della CMO di Messina che aveva espresso il giudizio che l'infermità riscontrata al @@ fosse da riconoscersi dipendente da causa di servizio e che, però, non avesse reso lo stesso inidoneo al servizio cui era preposto.
In allegato al ricorso è stato prodotto certificato del pro@@ @@, rilasciato in data il 20 dicembre 1994, in cui era stato sostenuto che l'infermità sofferta dal @@ fosse tale da rendere il medesimo inidoneo a svolgere per tempi prolungati i servizi amministrativi e contabili cui era addetto presso l' Ente Poste Italiane .
Vista la memoria depositata il 2 ottobre 2006 del difensore avv. @@, con allegata documentazione, nella quale si insiste per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13 ottobre 2006 è stata emessa l'ordinanza 310/06 depositata il 30 ottobre 2006 con cui è stata disposta l'acquisizione di un motivato parere della CML presso l'O.M. di Palermo al fine di accertare - agli effetti dell'art.64, comma 1, del DPR 1092/1973 - previo attento esame della documentazione in atti, e, occorrendo, previa visita dell'interessato, se l' infermità diagnosticata dalla CMO nella visita del 7 luglio 1999, con riferimento alla data del collocamento a riposo del ricorrente (1 febbraio 1995 ), oltre ad essere dipendente dal servizio, fosse specificamente tale da renderlo non idoneo al servizio in modo permanente ed assoluto; avrebbe dovuto essere indicato dalla CML anche l'ascrizione tabellare della infermità in argomento con riferimento alla citata data.
La CML nella seduta del 7 maggio 2007 ha espresso il parere che l'infermità sofferta dal ricorrente non fosse riconducibile al servizio mancando in questo alcun fattore di rischio ex se di insorgenza dell'infermità medesima. Per quanto riguarda l'idoneità al servizio il CTU ha ritenuto che l'infermità oculare determinasse alla data del collocamento a riposo l'inabilità assoluta e permanente a svolgere il servizio considerata la tipologia delle mansioni cui era preposto che costituivano un fattore aggravante per le sue già compromesse capacità visive.
In data 8 ottobre 2007 il difensore del ricorrente ha depositato memoria nella quale, in controdeduzione alle conclusioni assunte dalla CML, insiste per il riconosci,mento della dipendenza da causa di servizio. Conclusivamente chiede l'accoglimento del ricorso mediante declaratoria del diritto del ricorrente alla concessione della pensione privilegiata con pagamento degli arretrati oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
Diritto
Il ricorso merita accoglimento. In disparte la considerazione che l'oggetto del quesito posto al CTU con l'ordinanza istruttoria n. 310/06 riguardava esplicitamente l'idoneità al servizio e non anche la dipendenza da causa del servizio, già ammessa dall'IPOST ( v. deliberazione n.1359 del 25 giugno 2001 ) deve rilevarsi che nello stesso parere reso dalla CML si dà atto della esistenza di fattori di rischio aggravanti insiti nelle prestazioni rese in servizio dal ricorrente onde l'infermità de qua non può che essere ritenuta, a motivo del suo aggravamento in servizio, riconducibile, proprio sotto tale profilo concausalmente all'espletamento delle mansioni lavorative, che sicuramente ne hanno determinato l'evoluzione peggiorativa come si dirà qui di seguito. In tale ottica l'affermazione fatta dal CTU. nel parere, reso in esecuzione dell'ordinanza istruttoria, che l'infermità oculare determinasse alla data del collocamento a riposo del @@ la sua inabilità assoluta e permanente a svolgere il servizio non può essere scissa dall'altra affermazione dello stesso CTU secondo cui la tipologia delle mansioni cui era preposto il ricorrente potesse costituire un fattore aggravante per le sue già compromesse capacità visive.
Ora dagli atti risulta che il signor @@ prestò servizio dal 1971 al 1995 ; nel 1986 venne riconosciuto affetto da “glaucoma cronico semplice con escavazione della pupilla e danno al nervo ottico”, infermità classificata, ai fini dell'equo indennizzo, alla 8^ categoria nella misura massima. All'atto del collocamento a riposo il @@ avanzò istanza di pensione privilegiata in esito alla quale la CMO di Messina con verbale n.446 del 7 luglio 1999 diagnosticò “glaucoma con degenerazione maculare e v.c. OD 8/10 e OS 3/50 non elevabile con lenti.”. Ciò mette in evidenza un quadro clinico della infermità in questione, riconosciuta nel 1986, progressivamente evoluto in forma peggiorativa nell'arco di circa un decennio di sevizio attivo prestato fino al collocamento a riposo nel febbraio 1995. La conferma dell'evoluzione peggiorativa sempre più accentuata della infermità oculare del @@ è emersa in modo palese dall'esito della visita collegiale eseguita dalla stessa CML il 22 gennaio 2007 in cui l'infermità viene diagnosticata come “OO glaucoma cronico semplice e degenerazione maculare OS> OD ; OD pseudoafachia con v.c.8/10; OS cataratta c.n. con v.n 1/50 non migliorabile con lenti”.
Sulla base delle suesposte considerazioni devono ritenersi presenti nella fattispecie all'esame i presupposti previsti nell'art.64 del TU n.1092 del 1973 in base ai quali è conferita la pensione privilegiata. Pertanto in relazione ad infermità riconducibile alla attività prestata alle dipendenze dell'Amministrazione, tale da rendere l'interessato inabile in modo permanente ed assoluto alla prosecuzione del servizio, è riconosciuto al signor @@ V. il diritto alla concessione di trattamento pensionistico privilegiato ordinario in conseguenza di infermità dipendente concausalmente in modo efficiente e determinante da fatti di servizio. L'infermità, si riconosce ascrivibile, per gli effetti gravemente invalidanti che ne sono derivati alla data di cessazione del servizio, alla settima categoria tabella A annessa alla legge 313/1968 e successive modificazioni ( v. sulla classifica il verbale n.446 del 7 luglio 1999 della CMO di Messina) . Sulle competenze pensionistiche spettanti sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a termini dell'art.429, comma 3, c.p.c. in base ai criteri indicati nella sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.10/2002/QM, che questo giudice condivide pienamente, che si rifanno alla regola dell'assorbimento secondo cui l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata alla stregua degli indici ISTAT ex art.150 disp.att.c.p.c. rilevati anno per anno da applicare alle competenze maturate dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto dal signor V. @@ e, per l'effetto, gli riconosce il diritto alla concessione di trattamento pensionistico privilegiato ordinario con decorrenza dalla cessazione dal servizio (1 febbraio 1995 ) per infermità dipendente da causa di servizio ascritta alla settima categoria tabella A annessa alla legge 313/1968 e successive modificazioni, che ha determinato una condizione di inabilità permanente ed assoluta alla prosecuzione del servizio
Condanna l'IPOST al pagamento in favore del ricorrente delle competenze pensionistiche spettanti oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a termini dell'art.429, comma 3, c.p.c. in base alla regola dell'assorbimento, cioè nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata alla stregua degli indici ISTAT ex art.150 disp.att.c.p.c. rilevati anno per anno da applicare alle competenze pensionistiche maturate dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Palermo il 23 ottobre 2007
Il consigliere - giudice unico
@@to dott. Salvatore G.Cultrera
Depositata nei modi di legge.
Palermo lì, 19 novembre 2007
Il Collaboratore di Cancelleria
@@to Dott. Virgilio David
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