Ministero dell'interno
Circ. 22-11-2007 n. 557/PAS/10880-12982(5) Obiettori di coscienza; modifica della legge n. 230 del 1998. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale. |
Obiettori di coscienza; modifica della legge n. 230 del 1998.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale.
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Come è noto, dal 6 settembre 2007 è entrata in vigore la legge 2 agosto 2007, n. 130, con la quale sono state apportate sostanziali modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza.
In
particolare, il nuovo testo dell’art. 15 consente ora, a coloro che
sono stati ammessi a prestare il servizio civile, di detenere ed usare
le armi ed i materiali esplodenti “non dotati di significativa capacità
offensiva” che verranno individuati con un apposito Decreto del Ministro
dell’Interno.
L’art. 17-ter, inoltre, ha
previsto la possibilità, per chi ne faccia richiesta e trascorsi 5 anni
dalla prestazione del servizio civile, di ottenere, da parte
dell’”Ufficio Nazionale per il Servizio Civile”, un apposito
provvedimento di revoca dello status di “obiettore”.
Tale provvedimento consente di rimuovere i divieti posti in materia di armi ed esplosivi di cui al predetto art. 15.
Tanto
premesso, per chiarire i numerosi dubbi sull’applicazione della norma
qui esposti, si rappresenta che, nelle more dell’emanazione del previsto
decreto, a parere di quest’Ufficio appare possibile consentire, a
favore degli obiettori di coscienza che non abbiano ottenuto la prevista
revoca dello status, la detenzione e l’uso delle sole armi a modesta
capacità offensiva individuate dal D.M. n. 362 del 2001,
mentre, per tutti coloro che esibiranno la “presa d’atto” rilasciata dal
citato Ufficio, le SS.LL. potranno procedere al rilascio delle
richieste licenze in materia di armi o esplosivi, ferma restando la
verifica di tutti gli altri requisiti oggettivi e soggettivi previsti
dalla normativa vigente.
per il Capo della Polizia
Il Direttore dell’ufficio per l’amministrazione generale
Cazzella
D.M. 9 agosto 2001, n. 362
L. 8 luglio 1998, n. 230
L. 2 agosto 2007, n. 130
L. 8 luglio 1998, n. 230
L. 2 agosto 2007, n. 130
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