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lunedì 22 luglio 2013

Ministero dell'interno Circ. 22-11-2007 n. 557/PAS/10880-12982(5) Obiettori di coscienza; modifica della legge n. 230 del 1998. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale.




Ministero dell'interno
Circ. 22-11-2007 n. 557/PAS/10880-12982(5)
Obiettori di coscienza; modifica della legge n. 230 del 1998.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale.
Obiettori di coscienza; modifica della legge n. 230 del 1998.

Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale.



 
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Come è noto, dal 6 settembre 2007 è entrata in vigore la legge 2 agosto 2007, n. 130, con la quale sono state apportate sostanziali modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza.
In particolare, il nuovo testo dell’art. 15 consente ora, a coloro che sono stati ammessi a prestare il servizio civile, di detenere ed usare le armi ed i materiali esplodenti “non dotati di significativa capacità offensiva” che verranno individuati con un apposito Decreto del Ministro dell’Interno.
L’art. 17-ter, inoltre, ha previsto la possibilità, per chi ne faccia richiesta e trascorsi 5 anni dalla prestazione del servizio civile, di ottenere, da parte dell’”Ufficio Nazionale per il Servizio Civile”, un apposito provvedimento di revoca dello status di “obiettore”.
Tale provvedimento consente di rimuovere i divieti posti in materia di armi ed esplosivi di cui al predetto art. 15.
Tanto premesso, per chiarire i numerosi dubbi sull’applicazione della norma qui esposti, si rappresenta che, nelle more dell’emanazione del previsto decreto, a parere di quest’Ufficio appare possibile consentire, a favore degli obiettori di coscienza che non abbiano ottenuto la prevista revoca dello status, la detenzione e l’uso delle sole armi a modesta capacità offensiva individuate dal D.M. n. 362 del 2001, mentre, per tutti coloro che esibiranno la “presa d’atto” rilasciata dal citato Ufficio, le SS.LL. potranno procedere al rilascio delle richieste licenze in materia di armi o esplosivi, ferma restando la verifica di tutti gli altri requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa vigente.

per il Capo della Polizia
Il Direttore dell’ufficio per l’amministrazione generale
Cazzella
D.M. 9 agosto 2001, n. 362
L. 8 luglio 1998, n. 230
L. 2 agosto 2007, n. 130

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