LEGGE 18 luglio 2013, n. 85
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio
2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione
dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori
sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo
determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione
degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. (13G00128)
(GU n.168 del 19-7-2013)
Vigente al: 20-7-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi
urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di
rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in
materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche
amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari
membri del Governo, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21
MAGGIO 2013, N. 54
All'articolo 1:
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria
esclusivamente per la sospensione di cui al comma 1 possono
utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non
vincolato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma
3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 e'
estesa, su richiesta dei comuni interessati, anche alle unioni di
comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo
utilizzo da parte del singolo comune, all'incremento di anticipazione
consentito e riconosciuto a ciascun comune componente dell'unione ai
sensi del comma 2. Alla restituzione dell'anticipazione provvedono i
singoli comuni componenti dell'unione nella misura pari alla quota
dell'anticipazione richiesta da ciascuno di essi».
All'articolo 3:
al comma 1, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti:
«, Vice Ministro»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Coloro i quali, non essendo membri del Parlamento,
assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri,
Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato non possono
cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della
legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennita' di cui al primo periodo
del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418,
ovvero con il trattamento per cui abbiano eventualmente optato ai
sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre
1999, n. 418.
1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge
9 novembre 1999, n. 418, e' soppresso».
All'articolo 4:
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «sessanta giorni» e dopo le parole: «le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti:
«nonche' delle competenti Commissioni parlamentari»;
al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini
di fabbisogno e di indebitamento, derivanti dal comma 3 del presente
articolo, pari a 57.635.541 euro per l'anno 2013, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle maggiori
entrate recate dal presente decreto»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili
nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di
lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico,
sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o sostitutive in
coerenza con l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, possono essere prorogati o rinnovati
fino al 31 luglio 2014, anche in deroga all'articolo 5, comma 4-bis,
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive
modificazioni, per i periodi strettamente necessari a garantire la
continuita' del servizio e nei limiti delle risorse gia' disponibili
nel bilancio dell'ente locale, in ogni caso nel rispetto dei vincoli
stabiliti dal patto di stabilita' interno e della vigente normativa
volta al contenimento della spesa complessiva per il personale negli
enti locali. L'esclusione prevista dall'articolo 10, comma 4-bis,
primo periodo, del citato decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, si applica anche per i contratti a tempo determinato di cui al
presente comma».
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54
Testo del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 117 del 21 maggio 2013), coordinato con la
legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Interventi urgenti in tema di
sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di
ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a
tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di
eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.».
(13A06329)
(GU n.168 del 19-7-2013)
Vigente al: 19-7-2013
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni in materia di imposta municipale propria
l. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina
dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la
disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in
particolare, a riconsiderare l'articolazione della potesta'
impositiva a livello statale e locale, e la deducibilita' ai fini
della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale
propria relativa agli immobili utilizzati per attivita' produttive,
per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' sospeso per le seguenti categorie di
immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/ l, A/8 e A/9;
b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari, nonche' alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi
le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo
93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13,
commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni.
2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di
cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo l, comma 9, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e' ulteriormente incrementato
fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun
comune, dall'allegato A, pari al cinquanta per cento:
a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale
propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni,
per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e
relative pertinenze;
b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale
propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per
l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b)
e c) del comma l.
(( 2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria
esclusivamente per la sospensione di cui al comma 1 possono
utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non
vincolato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma
3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ))
3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione
delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun
comune dal Ministero dell'interno, con modalita' e termini fissati
con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 3-bis. L'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 e'
estesa, su richiesta dei comuni interessati, anche alle unioni di
comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo
utilizzo da parte del singolo comune, all'incremento di anticipazione
consentito e riconosciuto a ciascun comune componente dell'unione ai
sensi del comma 2. Alla restituzione dell'anticipazione provvedono i
singoli comuni componenti dell'unione nella misura pari alla quota
dell'anticipazione richiesta da ciascuno di essi. ))
4. All'onere di cui al comma 3, pari a 18,2 milioni di euro per
l'anno 2013 si provvede, quanto a 12,5 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 600.000
euro mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 3 e
quanto a 5,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
Art. 2
Clausola di salvaguardia
l. La riforma di cui all'articolo l dovra' essere attuata nel
rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento
di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni
parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti
dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della
riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la
disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata
dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo
articolo l e' fissato al 16 settembre 2013.
Art. 3
Contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attivita'
politica
l. I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di Presidente
del Consiglio dei Ministri, Ministro, (( Vice Ministro )) o
Sottosegretario di Stato, non possono cumulare il trattamento
stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n.
212, con l'indennita' spettante ai parlamentari ai sensi della legge
31 ottobre 1965, n. 1261, ovvero con il trattamento economico in
godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto
dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 68 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(( 1-bis. Coloro i quali, non essendo membri del Parlamento,
assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri,
Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato non possono
cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della
legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennita' di cui al primo periodo
del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418,
ovvero con il trattamento per cui abbiano eventualmente optato ai
sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre
1999, n. 418.
1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9
novembre 1999, n. 418, e' soppresso. ))
Art. 4
Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di
contratti di solidarieta' e di contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato.
l. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e
della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito
dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della
coesione sociale, ferme restando le risorse gia' destinate
dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e
successive modificazioni, e dall'articolo l, comma 253, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del
Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in vista
dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo,
immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di
cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n.
92, e rilevata l'eccezionalita' della situazione di emergenza
occupazionale che richiede il reperimento di risorse al predetto
fine, anche tramite la ridestinazione di somme gia' diversamente
finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma l,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementata, per l'anno 2013, di 250 milioni di euro per essere
destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in
deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui
all'ultimo periodo dell'articolo l, comma 68, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per il
perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi benefici
contributivi;
b) il comma 255 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e' sostituito dal seguente: «255. Le risorse derivanti
dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013 sono versate dall'INPS per un
importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013 al bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma l, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del
finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n.
92.»;
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma l,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni di euro
derivanti dai seguenti interventi:
l) le somme versate entro il 15 maggio 2013 all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma l, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, non riassegnate alla data di entrata in
vigore del presente decreto restano acquisite all'entrata del
bilancio dello Stato; il Fondo di cui all'articolo 148, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotto per l'anno 2013 di
10 milioni di euro;
2) per l'anno 2013 le disponibilita' di cui all'articolo 5
della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per un importo di 100 milioni di euro;
3) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e' ridotta di
100 milioni di euro per l'anno 2013.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro (( sessanta giorni )) dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano (( nonche' delle competenti Commissioni
parlamentari )) e sentite le parti sociali, sono determinati, nel
rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di
concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente,
con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di
decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai
limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione
alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del
reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari.
Allo scopo di verificare gli andamenti di spesa, l'Inps, sulla base
dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettua un
monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo disponibile al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero
dell'economia e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto dal
presente comma l'Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente (( e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
3. Al comma 405 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme gia'
impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarieta' di cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236 e non ancora pagate, sono mantenute nel conto dei residui per
l'importo di 57.635.541 euro per essere versate, nell'anno 2013,
all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva
riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime
finalita'.».
(( 3-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini
di fabbisogno e di indebitamento, derivanti dal comma 3 del presente
articolo, pari a 57.635.541 euro per l'anno 2013, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle maggiori
entrate recate dal presente decreto. ))
4. All'articolo l, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: «31 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2013».
(( 4-bis. Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili
nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di
lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico,
sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o sostitutive in
coerenza con l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, possono essere prorogati o rinnovati
fino al 31 luglio 2014, anche in deroga all'articolo 5, comma 4-bis,
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive
modificazioni, per i periodi strettamente necessari a garantire la
continuita' del servizio e nei limiti delle risorse gia' disponibili
nel bilancio dell'ente locale, in ogni caso nel rispetto dei vincoli
stabiliti dal patto di stabilita' interno e della vigente normativa
volta al contenimento della spesa complessiva per il personale negli
enti locali. L'esclusione prevista dall'articolo 10, comma 4-bis,
primo periodo, del citato decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, si applica anche per i contratti a tempo determinato di cui al
presente comma. ))
5. Il termine di cui all'articolo l, comma 410, primo periodo,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' prorogato al 31 dicembre
2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, con
le procedure di cui all'articolo 5, comma l, del decreto-legge 20
giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno
2013 e' assegnata all'apposito programma dello stato di previsione
del Ministero dell'interno.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio
per l'attuazione del presente decreto.
Art. 5
Entrata in vigore
l. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio
2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione
dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori
sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo
determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione
degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. (13G00128)
(GU n.168 del 19-7-2013)
Vigente al: 20-7-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi
urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di
rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in
materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche
amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari
membri del Governo, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21
MAGGIO 2013, N. 54
All'articolo 1:
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria
esclusivamente per la sospensione di cui al comma 1 possono
utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non
vincolato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma
3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 e'
estesa, su richiesta dei comuni interessati, anche alle unioni di
comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo
utilizzo da parte del singolo comune, all'incremento di anticipazione
consentito e riconosciuto a ciascun comune componente dell'unione ai
sensi del comma 2. Alla restituzione dell'anticipazione provvedono i
singoli comuni componenti dell'unione nella misura pari alla quota
dell'anticipazione richiesta da ciascuno di essi».
All'articolo 3:
al comma 1, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti:
«, Vice Ministro»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Coloro i quali, non essendo membri del Parlamento,
assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri,
Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato non possono
cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della
legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennita' di cui al primo periodo
del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418,
ovvero con il trattamento per cui abbiano eventualmente optato ai
sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre
1999, n. 418.
1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge
9 novembre 1999, n. 418, e' soppresso».
All'articolo 4:
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «sessanta giorni» e dopo le parole: «le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti:
«nonche' delle competenti Commissioni parlamentari»;
al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini
di fabbisogno e di indebitamento, derivanti dal comma 3 del presente
articolo, pari a 57.635.541 euro per l'anno 2013, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle maggiori
entrate recate dal presente decreto»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili
nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di
lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico,
sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o sostitutive in
coerenza con l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, possono essere prorogati o rinnovati
fino al 31 luglio 2014, anche in deroga all'articolo 5, comma 4-bis,
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive
modificazioni, per i periodi strettamente necessari a garantire la
continuita' del servizio e nei limiti delle risorse gia' disponibili
nel bilancio dell'ente locale, in ogni caso nel rispetto dei vincoli
stabiliti dal patto di stabilita' interno e della vigente normativa
volta al contenimento della spesa complessiva per il personale negli
enti locali. L'esclusione prevista dall'articolo 10, comma 4-bis,
primo periodo, del citato decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, si applica anche per i contratti a tempo determinato di cui al
presente comma».
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54
Testo del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 117 del 21 maggio 2013), coordinato con la
legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Interventi urgenti in tema di
sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di
ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a
tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di
eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.».
(13A06329)
(GU n.168 del 19-7-2013)
Vigente al: 19-7-2013
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni in materia di imposta municipale propria
l. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina
dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la
disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in
particolare, a riconsiderare l'articolazione della potesta'
impositiva a livello statale e locale, e la deducibilita' ai fini
della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale
propria relativa agli immobili utilizzati per attivita' produttive,
per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' sospeso per le seguenti categorie di
immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/ l, A/8 e A/9;
b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari, nonche' alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi
le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo
93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13,
commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni.
2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di
cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo l, comma 9, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e' ulteriormente incrementato
fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun
comune, dall'allegato A, pari al cinquanta per cento:
a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale
propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni,
per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e
relative pertinenze;
b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale
propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per
l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b)
e c) del comma l.
(( 2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria
esclusivamente per la sospensione di cui al comma 1 possono
utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non
vincolato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma
3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ))
3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione
delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun
comune dal Ministero dell'interno, con modalita' e termini fissati
con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 3-bis. L'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 e'
estesa, su richiesta dei comuni interessati, anche alle unioni di
comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo
utilizzo da parte del singolo comune, all'incremento di anticipazione
consentito e riconosciuto a ciascun comune componente dell'unione ai
sensi del comma 2. Alla restituzione dell'anticipazione provvedono i
singoli comuni componenti dell'unione nella misura pari alla quota
dell'anticipazione richiesta da ciascuno di essi. ))
4. All'onere di cui al comma 3, pari a 18,2 milioni di euro per
l'anno 2013 si provvede, quanto a 12,5 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 600.000
euro mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 3 e
quanto a 5,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
Art. 2
Clausola di salvaguardia
l. La riforma di cui all'articolo l dovra' essere attuata nel
rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento
di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni
parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti
dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della
riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la
disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata
dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo
articolo l e' fissato al 16 settembre 2013.
Art. 3
Contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attivita'
politica
l. I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di Presidente
del Consiglio dei Ministri, Ministro, (( Vice Ministro )) o
Sottosegretario di Stato, non possono cumulare il trattamento
stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n.
212, con l'indennita' spettante ai parlamentari ai sensi della legge
31 ottobre 1965, n. 1261, ovvero con il trattamento economico in
godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto
dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 68 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(( 1-bis. Coloro i quali, non essendo membri del Parlamento,
assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri,
Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato non possono
cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della
legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennita' di cui al primo periodo
del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418,
ovvero con il trattamento per cui abbiano eventualmente optato ai
sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre
1999, n. 418.
1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9
novembre 1999, n. 418, e' soppresso. ))
Art. 4
Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di
contratti di solidarieta' e di contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato.
l. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e
della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito
dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della
coesione sociale, ferme restando le risorse gia' destinate
dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e
successive modificazioni, e dall'articolo l, comma 253, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del
Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in vista
dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo,
immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di
cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n.
92, e rilevata l'eccezionalita' della situazione di emergenza
occupazionale che richiede il reperimento di risorse al predetto
fine, anche tramite la ridestinazione di somme gia' diversamente
finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma l,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementata, per l'anno 2013, di 250 milioni di euro per essere
destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in
deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui
all'ultimo periodo dell'articolo l, comma 68, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per il
perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi benefici
contributivi;
b) il comma 255 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e' sostituito dal seguente: «255. Le risorse derivanti
dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013 sono versate dall'INPS per un
importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013 al bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma l, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del
finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n.
92.»;
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma l,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni di euro
derivanti dai seguenti interventi:
l) le somme versate entro il 15 maggio 2013 all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma l, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, non riassegnate alla data di entrata in
vigore del presente decreto restano acquisite all'entrata del
bilancio dello Stato; il Fondo di cui all'articolo 148, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotto per l'anno 2013 di
10 milioni di euro;
2) per l'anno 2013 le disponibilita' di cui all'articolo 5
della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per un importo di 100 milioni di euro;
3) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e' ridotta di
100 milioni di euro per l'anno 2013.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro (( sessanta giorni )) dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano (( nonche' delle competenti Commissioni
parlamentari )) e sentite le parti sociali, sono determinati, nel
rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di
concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente,
con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di
decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai
limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione
alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del
reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari.
Allo scopo di verificare gli andamenti di spesa, l'Inps, sulla base
dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettua un
monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo disponibile al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero
dell'economia e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto dal
presente comma l'Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente (( e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
3. Al comma 405 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme gia'
impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarieta' di cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236 e non ancora pagate, sono mantenute nel conto dei residui per
l'importo di 57.635.541 euro per essere versate, nell'anno 2013,
all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva
riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime
finalita'.».
(( 3-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini
di fabbisogno e di indebitamento, derivanti dal comma 3 del presente
articolo, pari a 57.635.541 euro per l'anno 2013, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle maggiori
entrate recate dal presente decreto. ))
4. All'articolo l, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: «31 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2013».
(( 4-bis. Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili
nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di
lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico,
sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o sostitutive in
coerenza con l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, possono essere prorogati o rinnovati
fino al 31 luglio 2014, anche in deroga all'articolo 5, comma 4-bis,
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive
modificazioni, per i periodi strettamente necessari a garantire la
continuita' del servizio e nei limiti delle risorse gia' disponibili
nel bilancio dell'ente locale, in ogni caso nel rispetto dei vincoli
stabiliti dal patto di stabilita' interno e della vigente normativa
volta al contenimento della spesa complessiva per il personale negli
enti locali. L'esclusione prevista dall'articolo 10, comma 4-bis,
primo periodo, del citato decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, si applica anche per i contratti a tempo determinato di cui al
presente comma. ))
5. Il termine di cui all'articolo l, comma 410, primo periodo,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' prorogato al 31 dicembre
2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, con
le procedure di cui all'articolo 5, comma l, del decreto-legge 20
giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno
2013 e' assegnata all'apposito programma dello stato di previsione
del Ministero dell'interno.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio
per l'attuazione del presente decreto.
Art. 5
Entrata in vigore
l. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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