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lunedì 22 luglio 2013

LEGGE 18 luglio 2013, n. 85 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio

LEGGE 18 luglio 2013, n. 85 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21  maggio
2013, n. 54,  recante  interventi  urgenti  in  tema  di  sospensione
dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori
sociali  in  deroga,  di  proroga  in  materia  di  lavoro  a   tempo
determinato presso le pubbliche  amministrazioni  e  di  eliminazione
degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. (13G00128)
(GU n.168 del 19-7-2013)  
 Vigente al: 20-7-2013    

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1

  1. Il decreto-legge 21  maggio  2013,  n.  54,  recante  interventi
urgenti in tema di sospensione dell'imposta  municipale  propria,  di
rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga,  di  proroga  in
materia  di  lavoro  a  tempo   determinato   presso   le   pubbliche
amministrazioni e di eliminazione  degli  stipendi  dei  parlamentari
membri del Governo, e'  convertito  in  legge  con  le  modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 18 luglio 2013

                             NAPOLITANO


                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Alfano, Ministro dell'interno

                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e
                                delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
                                                             Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  21
                         MAGGIO 2013, N. 54

    All'articolo 1:
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    «2-bis. I comuni che  ricorrono  all'anticipazione  di  tesoreria
esclusivamente  per  la  sospensione  di  cui  al  comma  1   possono
utilizzare,  per  l'anno  2013,  l'avanzo  di   amministrazione   non
vincolato, in deroga a  quanto  stabilito  dall'articolo  187,  comma
3-bis, del  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
    «3-bis. L'applicazione delle disposizioni dei  commi  2  e  3  e'
estesa, su richiesta dei comuni interessati,  anche  alle  unioni  di
comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa  al  suo
utilizzo da parte del singolo comune, all'incremento di anticipazione
consentito e riconosciuto a ciascun comune componente dell'unione  ai
sensi del comma 2. Alla restituzione dell'anticipazione provvedono  i
singoli comuni componenti dell'unione nella misura  pari  alla  quota
dell'anticipazione richiesta da ciascuno di essi».
    All'articolo 3:
    al comma 1, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti:
«, Vice Ministro»;
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
    «1-bis. Coloro  i  quali,  non  essendo  membri  del  Parlamento,
assumono le  funzioni  di  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
Ministro, Vice  Ministro  o  Sottosegretario  di  Stato  non  possono
cumulare il trattamento stipendiale previsto  dall'articolo  2  della
legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennita' di cui al primo periodo
del comma 1 dell'articolo 1 della legge  9  novembre  1999,  n.  418,
ovvero con il trattamento per cui  abbiano  eventualmente  optato  ai
sensi del comma 2 del medesimo articolo  1  della  legge  9  novembre
1999, n. 418.
    1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge
9 novembre 1999, n. 418, e' soppresso».
    All'articolo 4:
    al comma 2:
    al primo periodo, le parole: «30 giorni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sessanta giorni» e  dopo  le  parole:  «le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le  seguenti:
«nonche' delle competenti Commissioni parlamentari»;
    al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica»;
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
    «3-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari,  in  termini
di fabbisogno e di indebitamento, derivanti dal comma 3 del  presente
articolo, pari  a  57.635.541  euro  per  l'anno  2013,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle  maggiori
entrate recate dal presente decreto»;
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
    «4-bis. Per assicurare il  diritto  all'educazione,  negli  asili
nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di
lavoro a tempo determinato  del  personale  educativo  e  scolastico,
sottoscritti per comprovate  esigenze  temporanee  o  sostitutive  in
coerenza con l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, e successive modificazioni, possono essere prorogati o rinnovati
fino al 31 luglio 2014, anche in deroga all'articolo 5, comma  4-bis,
del decreto legislativo  6  settembre  2001,  n.  368,  e  successive
modificazioni, per i periodi strettamente necessari  a  garantire  la
continuita' del servizio e nei limiti delle risorse gia'  disponibili
nel bilancio dell'ente locale, in ogni caso nel rispetto dei  vincoli
stabiliti dal patto di stabilita' interno e della  vigente  normativa
volta al contenimento della spesa complessiva per il personale  negli
enti locali. L'esclusione prevista  dall'articolo  10,  comma  4-bis,
primo periodo, del citato decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.
368, si applica anche per i contratti a tempo determinato di  cui  al
presente comma».
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54 
Testo del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 (in Gazzetta  Ufficiale
- serie generale - n. 117 del 21  maggio  2013),  coordinato  con  la
legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1),  recante:  «Interventi  urgenti  in  tema  di
sospensione dell'imposta municipale propria,  di  rifinanziamento  di
ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di  lavoro  a
tempo  determinato  presso  le   pubbliche   amministrazioni   e   di
eliminazione degli stipendi dei parlamentari  membri  del  Governo.».
(13A06329)
(GU n.168 del 19-7-2013)  
 Vigente al: 19-7-2013    
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.

    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.

                               Art. 1


        Disposizioni in materia di imposta municipale propria

  l.  Nelle  more  di  una  complessiva  riforma   della   disciplina
dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa  la
disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta,  in
particolare,   a   riconsiderare   l'articolazione   della   potesta'
impositiva a livello statale e locale, e  la  deducibilita'  ai  fini
della determinazione del reddito di impresa  dell'imposta  municipale
propria relativa agli immobili utilizzati per  attivita'  produttive,
per  l'anno  2013  il  versamento  della  prima   rata   dell'imposta
municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214,  e'  sospeso  per  le  seguenti  categorie  di
immobili:
    a)  abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  esclusi   i
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/ l, A/8 e A/9;
    b) unita' immobiliari appartenenti alle  cooperative  edilizie  a
proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  e  relative
pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonche'   alloggi   regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque  denominati,  aventi
le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo
93 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n.
616;
    c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui  all'articolo  13,
commi  4,  5  e  8,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni.
  2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di  tesoreria  di
cui all'articolo 222 del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo l, comma 9,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  e'  ulteriormente  incrementato
fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun
comune, dall'allegato A, pari al cinquanta per cento:
    a) del gettito relativo  all'anno  2012  dell'imposta  municipale
propria ad aliquota di base o maggiorata se  deliberata  dai  comuni,
per l'anno medesimo con  riferimento  alle  abitazioni  principali  e
relative pertinenze;
    b) del gettito relativo  all'anno  2012  dell'imposta  municipale
propria, comprensivo  delle  variazioni  deliberate  dai  comuni  per
l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b)
e c) del comma l.
  (( 2-bis. I comuni che  ricorrono  all'anticipazione  di  tesoreria
esclusivamente  per  la  sospensione  di  cui  al  comma  1   possono
utilizzare,  per  l'anno  2013,  l'avanzo  di   amministrazione   non
vincolato, in deroga a  quanto  stabilito  dall'articolo  187,  comma
3-bis, del  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ))
  3. Gli oneri per interessi a carico dei  comuni  per  l'attivazione
delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati  a  ciascun
comune dal Ministero dell'interno, con modalita'  e  termini  fissati
con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro  20  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  (( 3-bis. L'applicazione delle disposizioni dei  commi  2  e  3  e'
estesa, su richiesta dei comuni interessati,  anche  alle  unioni  di
comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa  al  suo
utilizzo da parte del singolo comune, all'incremento di anticipazione
consentito e riconosciuto a ciascun comune componente dell'unione  ai
sensi del comma 2. Alla restituzione dell'anticipazione provvedono  i
singoli comuni componenti dell'unione nella misura  pari  alla  quota
dell'anticipazione richiesta da ciascuno di essi. ))
  4. All'onere di cui al comma 3, pari a 18,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2013 si provvede, quanto  a  12,5  milioni  di  euro  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 600.000
euro mediante utilizzo  dei  risparmi  derivanti  dall'articolo  3  e
quanto a 5,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero.
                               Art. 2


                      Clausola di salvaguardia

  l. La riforma di cui  all'articolo  l  dovra'  essere  attuata  nel
rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento
di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni
parlamentari e, in ogni caso, in coerenza  con  gli  impegni  assunti
dall'Italia in ambito europeo. In  caso  di  mancata  adozione  della
riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad  applicarsi  la
disciplina vigente e  il  termine  di  versamento  della  prima  rata
dell'imposta municipale propria degli immobili  di  cui  al  medesimo
articolo l e' fissato al 16 settembre 2013.
                               Art. 3


Contenimento  delle  spese  relative   all'esercizio   dell'attivita'
                              politica

  l. I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  Ministro,  ((  Vice  Ministro  ))   o
Sottosegretario  di  Stato,  non  possono  cumulare  il   trattamento
stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8  aprile  1952,  n.
212, con l'indennita' spettante ai parlamentari ai sensi della  legge
31 ottobre 1965, n. 1261, ovvero  con  il  trattamento  economico  in
godimento per  il  quale  abbiano  eventualmente  optato,  in  quanto
dipendenti  pubblici,  ai  sensi   dell'articolo   68   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  (( 1-bis. Coloro  i  quali,  non  essendo  membri  del  Parlamento,
assumono le  funzioni  di  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
Ministro, Vice  Ministro  o  Sottosegretario  di  Stato  non  possono
cumulare il trattamento stipendiale previsto  dall'articolo  2  della
legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennita' di cui al primo periodo
del comma 1 dell'articolo 1 della legge  9  novembre  1999,  n.  418,
ovvero con il trattamento per cui  abbiano  eventualmente  optato  ai
sensi del comma 2 del medesimo articolo  1  della  legge  9  novembre
1999, n. 418.
  1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9
novembre 1999, n. 418, e' soppresso. ))
                               Art. 4

Disposizioni in materia  di  ammortizzatori  sociali  in  deroga,  di
  contratti di solidarieta' e di contratti di  lavoro  subordinato  a
  tempo determinato.
  l. In considerazione del  perdurare  della  crisi  occupazionale  e
della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del  reddito
dei lavoratori in modo  tale  da  garantire  il  perseguimento  della
coesione  sociale,  ferme  restando   le   risorse   gia'   destinate
dall'articolo 2, comma 65, della legge  28  giugno  2012,  n.  92,  e
successive modificazioni, e dall'articolo l, comma 253,  della  legge
24 dicembre 2012, n. 228,  mediante  riprogrammazione  dei  programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013  oggetto  del
Piano  di  azione  e  coesione,  al  fine  di  consentire,  in  vista
dell'attuazione del  monitoraggio  di  cui  al  comma  2,  un  primo,
immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in  deroga  di
cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n.
92,  e  rilevata  l'eccezionalita'  della  situazione  di   emergenza
occupazionale che richiede il  reperimento  di  risorse  al  predetto
fine, anche tramite la  ridestinazione  di  somme  gia'  diversamente
finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue:
    a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  l,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio   2009,   n.   2,   e'
incrementata, per l'anno 2013, di 250  milioni  di  euro  per  essere
destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori  sociali  in
deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui
all'ultimo periodo dell'articolo l, comma 68, della legge 24 dicembre
2007,  n.  247,  in  considerazione  dei  tempi  necessari   per   il
perfezionamento del procedimento  concessivo  dei  relativi  benefici
contributivi;
    b) il comma 255 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2012,  n.
228,  e'  sostituito  dal  seguente:  «255.  Le   risorse   derivanti
dall'aumento contributivo di  cui  all'articolo  25  della  legge  21
dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013 sono versate dall'INPS per  un
importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013 al bilancio  dello
Stato  per  la  successiva  riassegnazione  al  Fondo   sociale   per
l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18,  comma  l,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  ai  fini  del
finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in   deroga   di   cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della  legge  28  giugno  2012,  n.
92.»;
    c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  l,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio   2009,   n.   2,   e'
ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni  di  euro
derivanti dai seguenti interventi:
      l) le somme versate entro il 15  maggio  2013  all'entrata  del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma l, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, non riassegnate alla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  restano  acquisite  all'entrata   del
bilancio dello Stato; il Fondo di  cui  all'articolo  148,  comma  2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotto per l'anno  2013  di
10 milioni di euro;
      2) per l'anno 2013 le  disponibilita'  di  cui  all'articolo  5
della legge 6 febbraio 2009,  n.  7,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per un importo di 100 milioni di euro;
      3) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni  e'  ridotta  di
100 milioni di euro per l'anno 2013.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro (( sessanta giorni )) dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  ((  nonche'  delle   competenti   Commissioni
parlamentari )) e sentite le parti  sociali,  sono  determinati,  nel
rispetto  degli  equilibri  di  bilancio  programmati,   criteri   di
concessione degli ammortizzatori in deroga  alla  normativa  vigente,
con particolare riguardo ai  termini  di  presentazione,  a  pena  di
decadenza, delle relative domande, alle causali  di  concessione,  ai
limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in  relazione
alla continuazione rispetto ad  altre  prestazioni  di  sostegno  del
reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari.
  Allo scopo di verificare gli andamenti di spesa, l'Inps, sulla base
dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero  del
lavoro e  delle  politiche  sociali  e  dalle  regioni,  effettua  un
monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo disponibile  al
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  ed  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto  dal
presente comma l'Inps provvede con le risorse  finanziarie,  umane  e
strumentali disponibili a legislazione vigente (( e, comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
  3. Al comma 405 dell'articolo l della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  somme  gia'
impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarieta'  di  cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236 e non ancora pagate, sono mantenute nel  conto  dei  residui  per
l'importo di 57.635.541 euro  per  essere  versate,  nell'anno  2013,
all'entrata del  bilancio  dello  Stato,  ai  fini  della  successiva
riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  per  essere   destinate   alle   medesime
finalita'.».
  (( 3-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari,  in  termini
di fabbisogno e di indebitamento, derivanti dal comma 3 del  presente
articolo, pari  a  57.635.541  euro  per  l'anno  2013,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle  maggiori
entrate recate dal presente decreto. ))
  4. All'articolo l, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: «31 luglio  2013»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2013».
  (( 4-bis. Per assicurare il  diritto  all'educazione,  negli  asili
nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di
lavoro a tempo determinato  del  personale  educativo  e  scolastico,
sottoscritti per comprovate  esigenze  temporanee  o  sostitutive  in
coerenza con l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, e successive modificazioni, possono essere prorogati o rinnovati
fino al 31 luglio 2014, anche in deroga all'articolo 5, comma  4-bis,
del decreto legislativo  6  settembre  2001,  n.  368,  e  successive
modificazioni, per i periodi strettamente necessari  a  garantire  la
continuita' del servizio e nei limiti delle risorse gia'  disponibili
nel bilancio dell'ente locale, in ogni caso nel rispetto dei  vincoli
stabiliti dal patto di stabilita' interno e della  vigente  normativa
volta al contenimento della spesa complessiva per il personale  negli
enti locali. L'esclusione prevista  dall'articolo  10,  comma  4-bis,
primo periodo, del citato decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.
368, si applica anche per i contratti a tempo determinato di  cui  al
presente comma. ))
  5. Il termine di cui all'articolo  l,  comma  410,  primo  periodo,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e'  prorogato  al  31  dicembre
2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo  2,  comma  6  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine,  con
le procedure di cui all'articolo 5, comma  l,  del  decreto-legge  20
giugno 2012, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro  9.943.590,96  per  l'anno
2013 e' assegnata all'apposito programma dello  stato  di  previsione
del Ministero dell'interno.
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con proprio decreto le occorrenti  variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente decreto.
                               Art. 5


                          Entrata in vigore

  l. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

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