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Cass. pen. Sez. VI, (ud. 27-02-2007) 11-05-2007, n. 18282
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.G., N. IL (OMISSIS);
avverso sentenza del 21/12/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARTELLA ILARIO SALVATORE;
udito il P.M., in persona del S.P.G. Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.
Con sentenza del 10.11.2003, il Tribunale di Napoli, in composizione
monocratica, in esito a giudizio con rito abbreviato, dichiarava S.G.
responsabile del reato di cui all'art. 336 c.p., "perchè, in (OMISSIS)
il 23.9.2000, fermato dagli agenti F. e B., i quali intendevano
procedere al controllo della motocicletta da lui condotta, si rifiutava
di esibire i documenti, profferendo con tono minaccioso la frase: se mi
fate il verbale poi vediamo".
Per l'effetto, il S. veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.
2.
Su gravame dell'imputato, la Corte di appello di Napoli, con sentenza
in data 21.12.2004, in parziale riforma della decisione impugnata,
riduceva la pena, riconosciute le attenuanti generiche, a mesi due e
giorni venti di reclusione.
3. Con il proposto ricorso per cassazione, l'imputato, a mezzo del difensore, denuncia: violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in violazione all'art. 336 c.p..
Eccepisce
assoluta mancanza di motivazione, in quanto la decisione impugnata non
spiegherebbe le ragioni per le quali viene attribuita alla frase
pronunciata dal S. un contenuto minaccioso.
3. Il ricorso merita accoglimento.
Alla
stregua delle risultanze in atti, non è ravvisabile il delitto de quo,
nell'espressione pronunciata dal S.: "Se mi fate il verbale, poi
vediamo", non apparendo le stesse concretamente idonee alla coartazione
dei soggetti passivi (i due verbalizzanti) e ben potendo significare la
volontà di provare in un momento successivo la lecita provenienza del
motoveicolo alla cui guida il S. veniva fermato, producendo la relativa
documentazione che al momento il prevenuto non aveva con sè.
Il che è da presumere avvenuto, non risultando dagli atti la provenienza delittuosa dello stesso motoveicolo.
Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.
LA CORTE annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2007
c.p. art. 336
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