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Cass. civ. Sez. II, 12-11-2007, n. 23506
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere
Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE
DI REGGIO EMILIA, COMUNE AVELLINO, in persona del legale rappresentante
pro tempore Avv. S.R. Commissario Prefettizio, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA PAVIA 28, difeso dagli avvocati MANGANIELLO
BERARDINA, GABRIELLA BRIGLIADORO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MI BA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1602/03 del Giudice di pace di AVELLINO, depositata il 17/07/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/07 dal Consigliere Dott. Emilio MIGLIUCCI;
udito
l'Avvocato PORPORA Raffaele, con delega depositata in udienza degli
Avvocati MANGANIELLO Bernardina, BRIGLIADORO Gabriella, difensori del
ricorrente che hanno chiesto accoglimento del ricorso;
udito
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO
Rosario Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
La
s.r.l MI.BA proponeva al Giudice di Pace di Avellino opposizione
avverso il verbale con cui in data 2-12-2002 le era stata contestata la
violazione dell'art. 23 C.d.S., commi 4 e 11, denunciando la nullità del
verbale di accertamento fra l'altro per carenza degli elementi di cui
alla L. n. 689 del 1981, art. 16.
Con sentenza dep. il 17 luglio 2003 il Giudice di Pace accoglieva il ricorso.
Secondo
il primo giudice la contestazione dell'infrazione, determinando la
decorrenza del termine per il pagamento in misura ridotta della sanzione
pecuniaria, deve consentire l'esercizio del diritto di oblazione,
sicchè il verbale deve contenere tutti gli elementi che consentono di
pervenire all'entità della sanzione, non essendo sufficiente, come nel
caso, del verbale impugnato, l'indicazione della sanzione edittale.
Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione il Comune di Avellino sulla base di un unico motivo illustrato da memoria.
Non ha svolto attività difensiva l'intimato.
Motivi della decisione
Con l'unico articolato motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 202 C.d.S. e L. n. 689 del 1981, art. 16,
nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce che
erroneamente era stato annullato il verbale che conteneva l'indicazione
del minimo edittale della sanzione pecuniaria, atteso che, ai sensi
dell'art. 202 C.d.S., comma 1, il trasgressore è ammesso a pagare, entro
sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma
pari al minimo fissato dalle singole norme.
Il motivo è infondato.
L'art.
200 C.d.S., nel disciplinare le prescrizioni che il verbale di
accertamento dell'infrazione deve contenere, rinvia al contenuto del
modello descritto dall'art. 383 reg. esec. C.d.S..
Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 383, comma 2
(regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada)
stabilisce che, nell'ipotesi in cui è ammesso il pagamento della
sanzione pecuniaria in misura ridotta, l'accertatore deve fornire al
trasgressore ragguagli circa le modalità di pagamento, precisando
l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o
comando presso il quale questo può essere effettuato ecc...
Il
verbale deve quindi contenere una serie di indicazioni necessarie per
consentire al trasgressore il pagamento in misura ridotta della
sanzione, non essendo evidentemente al riguardo sufficiente, come
correttamente ritenuto dal giudice di pace, l'indicazione del minimo
della sanzione edittale.
Il ricorrente, che si
è limitato a dedurre la legittimità del verbale in cui era stata
indicata il minimo della sanzione pecuniaria, avrebbe dovuto non
soltanto allegare che il verbale conteneva le indicazioni prescritte di
cui si è detto ma anche, in ottemperanza al principio di autosufficienza
del ricorso, trascrivere il verbale elevato all'opponente, in modo da
consentire al giudice di legittimità, che non può esaminare gli atti del
processo, la verifica della presenza dei requisiti di legge.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Non
va adottata alcuna statuizione in ordine al regolamento delle spese
processuali, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2007
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