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lunedì 22 luglio 2013

Cassazione: Multe, l'ausiliario può rilevare tutte le infrazioni legate alla sosta nella zona affidata in concessione Bocciata la sentenza del giudice di pace che annullava la contravvenzione perchè elevata dal "vigilino" in un tratto di strada privo di strisce blu, dove il divieto era imposto dalla segnaletica




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Multe, l'ausiliario può rilevare tutte le infrazioni legate alla sosta nella zona affidata in concessione
Bocciata la sentenza del giudice di
pace che annullava la contravvenzione perchè elevata dal "vigilino" in
un tratto di strada privo di strisce blu, dove il divieto era imposto
dalla segnaletica



Cass. civ. Sez. II, 28-09-2007, n. 20558


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:

Dott. SPADONE Mario - Presidente

Dott. COLARUSSO Vincenzo
- Consigliere

Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere

Dott.
TRECAPELLI Giancarlo - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel.
Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso
proposto da:

COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco U.E.,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 11, difeso
dall'avvocato ROSSI ADRIANO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

F.C.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1127/03 del Giudice
di paca di PARMA, depositata il 07/08/03;

udita la relazione della
causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/06 dal Consigliere Dott.
Vincenzo MAZZACANE;

udito l'Avvocato ROSSI Adriano, difensore del
ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha
concluso per l'accoglimento del 2 motivo del ricorso, assorbite il
primo.


--------------------------------------------------------------------------------
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso del
26.3.2003 F.C. impugnava dinanzi al Giudice di Pace di Parma il verbale
di accertamento notificatole dal Comando di Polizia Municipale del
Comune di Parma il (OMISSIS) per violazione dell'art. 7 C.d.S., per
aver lasciato in sosta il proprio veicolo nel centro abitato nonostante
il divieto imposto dalla segnaletica verticale; l'opponente faceva
presente di essere titolare di permesso di sosta nella zona interessata
e chiedeva annullarsi la sanzione.

Si costituiva in giudizio il Comune
di (OMISSIS) assumendo che la suddetta violazione, accertata da un
ausiliario, si riferiva non già ad un parcheggio a pagamento ma al
mancato rispetto della segnaletica presente "in loco"; chiedeva quindi
il rigetto del ricorso.

Il Giudice di Pace con sentenza del 7.8.2003,
rilevato che la zona in cui sostava l'autovettura di proprietà
dell'esponente concerneva un tratto di strada al di fuori della
segnaletica orizzontale caratterizzata dalle righe blu, e quindi
un'area estranea alla competenza della Società TEP concessionaria della
gestione del servizio del parcheggio a pagamento, ha ritenuto
l'ausiliario della suddetta Società privo di competenza in ordine
all'accertamento compiuto, ed ha annullato la sanzione.

Per la
cassazione di tale sentenza il Comune di (OMISSIS) ha proposto un
ricorso articolato in due motivi; la parte intimata non ha svolto
attività difensiva in questa sede; il ricorrente ha successivamente
depositato uria memoria.

Motivi della decisione
Con il primo motivo il
ricorrente, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c., L. n. 689 del
1981, artt. 22 e 23, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4,
assume che erroneamente la sentenza impugnata ha rilevato d'ufficio
l'incompetenza dell'ausiliario del traffico ad elevare la
contravvenzione nei confronti della F., posto che l'opponente aveva
dedotto soltanto una questione di merito, ovvero che il soggetto dotato
di permesso di parcheggio gratuito può parcheggiare anche in divieto di
sosta.

Con il secondo motivo il Comune di (OMISSIS), denunciando
violazione della L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 132 e 133, e
L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68 commi 1, 2, 3, censura la sentenza
impugnata per avere ritenuto che la normativa richiamata non
consentirebbe agli ausiliari del traffico di accertare le trasgressioni
fuori dalle aree di concessione ; infatti il Giudice di Pace adito non
ha considerato che secondo la Delib. Comunale n. 2347 del 2000,
attuativa della L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, il
Comune di (OMISSIS), aveva affidato in concessione alla S.p.a. TEP la
gestione del servizio del parcheggio a pagamento in tutte le aree del
centro storico cittadino, a prescindere dal fatto che fossero state
contrassegnate da righe blu, con esclusione di quelle espressamente
indicate; pertanto legittimamente l'operatore della società TEP aveva
accertato la violazione da parte della F..

Il secondo motivo è
fondato, mentre il primo motivo resta assorbito all'esito
dell'accoglimento del secondo.

Con riferimento alla seconda censura
sollevata si ritiene, conformemente ad una recente pronuncia di questa
stessa Corte (Cass. 20.4.2006 n. 9287), che il potere dell'ausiliario
dipendente dalla società concessionaria del parcheggio a pagamento,
previsto dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132, non è limitato a
rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso
(ovvero il mancato pagamento della tariffa o il pagamento effettuato in
misura inferiore al dovuto, l'intralcio alla sosta degli altri veicoli
negli appositi spazi e così via), ma è esteso anche alla prevenzione ed
al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona
oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella suddetta
zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi
concessi e previo pagamento della tariffa stabilita;

pertanto ogni
infrazione alle norme sulla sosta in tali zone può essere rilevata
dagli ausiliari dipendenti della società concessionaria, essendo
quest'ultima direttamente interessata, nell'ambito territoriale
suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che
qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della
tariffa medesima.

In definitiva in seguito all'accoglimento del
secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata e
la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del
presente giudizio ad altro Giudice dell'Ufficio del Giudice di Pace di
Parma.

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara
assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del
presente giudizio ad altro Giudice dell'Ufficio del Giudice di Pace di
Parma.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2006.

Depositato in
Cancelleria il 28 settembre 2007


 

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