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lunedì 22 luglio 2013

Cassazione: RESPONSABILITA' PENALE DEL MEDICO COMPETENTE PER UNA OMESSA VISITA AD UN LAVORATORE.




Nuova pagina 1
RESPONSABILITA' PENALE DEL MEDICO COMPETENTE PER UNA OMESSA VISITA AD
UN LAVORATORE.
Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 24290 del 28
giugno 2005 (u.p. 30 marzo 2005) - Pres. D’Urso – Est. Bianchi - P.M.
(Diff.) Febbraro - Ric. D’Emanuele
LAVORO (RAPPORTO)
Cass. pen. Sez.
IV, (ud. 30-03-2005) 28-06-2005, n. 24290
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA
PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'URSO Giovanni
- Presidente
Dott. MARINI Lionello - Consigliere
Dott. IACOPINO Silvana
- Consigliere
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa
- Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto
da:
1) ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... N. IL 21/03/1948;
avverso SENTENZA del 13/01/2004 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli
atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la
relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Udito il
Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dott.
FEBBRARO Giuseppe che ha concluso per annullamento senza rinvio perchè
il fatto non costituisce reato;
udito il difensore avv. FONTANA
Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e in subordine
la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
Fatto
Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
...omissismsmvld.... ...
omissismsmvld.... è stato chiamato a rispondere del reato di cui agli
artt. 590, commi 1, 2 e 3, e 583, comma 1, n. 1, per avere - in qualità
di incaricato della sorveglianza sanitaria sui lavoratori della Magneti
Marelli di Venaria Reale dal settembre 1996 al gennaio 1997 - cagionato
una lesione personale consistita in una malattia durata oltre 40 giorni
(dermatite allergica da contatto localizzata al volto e alle mani) a
...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., lavoratrice dipendente di tale ditta, addetta dal
settembre 1996 al settembre 1997 al montaggio di proiettori di veicoli
industriali, e, perciò, esposta nell'ambiente di lavoro a resine
epossidiche, per colpa, e in particolare, per negligenza, imprudenza,
imperizia, e per inosservanza delle norme sull'igiene del lavoro, e,
segnatamente, degli artt. 3, comma 1, lettere l), m), 16, 17 D.leg.
19/911994 n. 626, per avere omesso di sottoporre a visita medica
periodica la lavoratrice benchè la stessa fosse esposta a rischio
lavorativo identificato nel documento di valutazione dei rischi e
avesse segnalato la presenza di disturbi allergici; di sottoporla ad
accertamenti specifici (quali tests allergologie); di segnalare al
datore di lavoro la necessità di allontanare la lavoratrice
dall'esposizione a resine epossidiche, con la conseguenza che la
...omissismsmvld.... subiva la menzionata lesione personale.
L'imputato - nel
periodo che va dal settembre 96 al gennaio 97 - è stato "medico
competente" preposto alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori presso
la MAGNETI MARELLI di Venaria Reale, in sostituzione temporanea del
medico titolare, assente per malattia. Il ...omissismsmvld.... era già
dipendente della MAGNETI e già assolveva alla funzione di medico
competente in altri stabilimenti. La ...omissismsmvld.... era stata addetta dal
settembre 96 al montaggio di proiettori, lavorazione che prevede
l'utilizzo di un collante a base di resine epossidiche, attraverso una
pistola a spruzzo, la sua postazione di lavoro era denominata modulo
U64; su tale postazione mancava un impianto di aspirazione dei vapori e
fumi. Per eseguire tale lavoro era stata inizialmente dotata di guanti
di cotone lunghi fino al polso, da cambiare ogni giorno ma non di
occhiali protettivi. Secondo le schede di valutazione dei rischi
predisposti dalla MAGNETI MARELLI il contatto con colle epossidiche può
dar luogo a dermatiti; uno, due mesi dopo il settembre 96 l'operaia,
secondo quanto dalla medesima dichiarato, cominciava ad accusare
disturbi quali bruciore agli occhi, alla bocca, al naso, al polso; il
giorno 14.11.96 ella si reca in sala medica e, in assenza del dott. ...
omissismsmvld...., parla con l'infermiera che annota i sintomi riferiti
dalla lavoratrice sul diario di sala medica (prurito viso, occhi,
palpebre, avambraccia - U64. Terapia POLARAMIN, cioè un antistaminico
locale); l'infermiera non riferisce nulla al Dott. ...
omissismsmvld....; i disturbi dell'operaia continuano tanto che il
28.2.97, quando l'imputato è stato nel frattempo sostituito dal medico
titolare, la lavoratrice si ripresenta in sala medica, lamentando
prurito al viso e le viene di nuovo indicata la terapia con Polaramin;
l'operaia si rivolge allora al proprio medico curante di base, su
indicazione di costui viene sottoposta il 3.3.97 a tests allergologici
che risultano positivi;
riferisce in fabbrica tale situazione e viene
variata la sua postazione di lavoro; i disturbi a questo punto si
attenuano fino a scomparire totalmente tanto che il 30.5.97 il CT del
PM la visita e attesta la completa guarigione. Il giudice di primo
grado assolve l'imputato per totale assenza di colpa rilevando, in
estrema sintesi, che egli, in quanto medico supplente, non aveva
obbligo di visita periodica della lavoratrice nè doveva segnalare al
datore di lavoro i sintomi denunciati dalla medesima all'infermiera il
14.11.96 sia perchè non vi era stato un contatto diretto tra il medico
e la donna, sia perchè la stessa aveva indicato un sintomo, il prurito,
del tutto generico, laddove la dermatite da contatto da manifestazioni
oggettive come eritema, edema, presenza di vesciche;
inoltre, la
lavoratrice, nel periodo in cui era stato presente l'imputato, non era
più tornata in sala medica.
Secondo la sentenza di appello l'imputato
deve invece ritenersi responsabile del reato ascritto; la Corte di
appello prende le mosse dalla necessità di riconoscere alla normativa
dettata per la salute in fabbrica la sua natura preventiva, quella cioè
di dettare obblighi finalizzati a evitare l'insorgenza di malattie e
non solo quella di adottare misure per attenuare o eliminare malattie
già insorte; ricorda che la manualistica specializzata raccolta in
primo grado dimostra la specificità del prurito quale sintomo
d'insorgenza di una dermatite allergica da contatto, vi si legge
infatti non solo che la sintomatologia elettiva di tale malattia
consiste per lo più in prurito, ma che esiste un periodo di incubazione
più meno lungo che divide tale sensibilizzazione dalla comparsa di un
quadro franco obiettivabile e che le zone, tipiche interessate sono il
dorso delle mani, le superfici flessorie degli avambracci, il volto, le
palme delle mani e il dorso dei piedi; ritiene che il dott. ...
omissismsmvld.... al momento della lettura del diario medico doveva
dunque avere consapevolezza dell'esistenza di un disturbo che si
caratterizzava come sintomo specifico di una malattia e dunque era in
colpa per non aver approfondito con una visita di controllo la
situazione onde poter valutare compiutamente le eventuali contromisure
da adottare;
ritiene che non può giovare all'imputato la mancanza di un
contatto diretto della donna col medico, ma solo con un'infermiera:
l'assenza del medico competente nel momento in cui la lavoratrice
chiedeva la visita medica è fatto consequenziale a decisioni aziendali
e, semmai, proprio il non aver constatato di persona il quadro clinico
della lavoratrice sofferente avrebbe reso ancor più opportuna e
doverosa la decisione di sottoporla a verifica medica. Quand'anche
infatti non si volesse ritenere nascente dalla segnalazione del
disturbo l'obbligo di visita ex art. 16 del D.L.vo 626/94 (così come
invece ritenuto dalla sent. Farabi cit.) si ritroverebbe pur sempre
nella lett. i) del primo comma dell'art. 17 del D.L.vo 626/94 - che
fissa i doveri del medico competente - un generale obbligo in capo a
tale soggetto di effettuare una visita medica qualora sia il lavoratore
a richiederla e vi sia una correlazione, come in questo caso, fra tale
richiesta e i rischi professionali: il comportamento tenuto dalla
...omissismsmvld.... l'14.11.96 , di recarsi nella sala medica (ove il medico
titolare aveva obbligo contrattuale di essere presente e comunque lei
si aspettava di trovare) non può infatti che essere interpretato se non
come richiesta di diagnosi e terapia rivolta a soggetto competente,
cioè a medico.
Ricorre per cassazione l'imputato prospettando,
attraverso il difensore di fiducia avv.to Giovannandrea Anfora, i
seguenti motivi:
1) Violazione di legge e difetto di motivazione in
relazione agli artt. 3, co. 1, lett. l), m), 16 e 17 d. lgs. 626/94; in
particolare sostiene che gli obblighi di cui all'art. 16 di effettuare
accertamenti preventivi e periodici, essendo connessi
all'organizzazione generale dell'attività medica di fabbrica, non
potevano fare carico all'imputato in ragione del carattere temporaneo
dell'incarico da lui svolto, tanto più che il medico titolare
dell'incarico aveva già escluso la necessità di accertamenti preventivi
e periodici in quanto la lavorazione cui era addetta la parte offesa
non era inserita nella Tabella allegata al dpr 305/56;
la segnalazione
del prurito da parte della donna non poteva aver fatto sorgere
l'obbligo per il dott. ...omissismsmvld.... di verificarne lo stato di
salute, nè ai sensi dell'art. 16 nè ai sensi dell'art. 17, atteso che
si trattava di un sintomo, il prurito appunto, non specifico, rimesso
alla percezione soggettiva individuale di una persona e che il semplice
accesso della lavoratrice alla sala medica, finalizzata ad ottenere un
medicinale (pomata), non può essere interpretato come una richiesta da
parte del lavoratore di visita medica ai sensi dell'art. 17 lett. i)
del d.lsv. in questione; non vi era stata quella richiesta esplicita e
specifica di visita medica da parte della lavoratrice che appunto fa
sorgere l'obbligo di relativa visita; 2) violazione di legge e difetto
di motivazione sul nesso causale in quanto, considerato che il momento
consumativo del reato di lesioni colpose è, per pacifica
giurisprudenza, quello della insorgenza della malattia e che la
malattia, secondo quanto espresso dai consulenti, è insorta nella
seconda metà del mese di settembre, al momento della omissione
contestata al Dott. ...omissismsmvld...., e cioè nei giorni successivi al
14.11.1996, il reato era già consumato essendo ormai trascorso il
periodo di quaranta giorni di cui all'art. 583, co. 1, n. 1 c.p..
Motivi della decisione
Rileva innanzi tutto il Collegio, per rispondere
al secondo motivo di ricorso, logicamente preliminare in quanto con
esso si pone in dubbio la sussistenza stessa del reato, che il momento
consumativo del reato contestato al ...omissismsmvld.... non può che
essere quello in cui egli ha posto in essere la condotta colposa
contestatagli, condotta intervenuta precisamente dal 14.11.96 (quando
la lavoratrice si recò in sala medica per essere visitata) al 31.1.97
(quando l'imputato cessò dalla carica). La circostanza che la malattia
della ...omissismsmvld.... sia insorta, secondo la valutazione dei consulenti, in
epoca precedente a quella in cui il medico iniziò la sostituzione non
ha alcuna rilevanza in ordine al reato al medesimo contestato, potendo
evidentemente tale reato sussistere solo dal momento in cui il ...
omissismsmvld.... ha assunto la posizione di garanzia ed avrebbe quindi
dovuto e potuto porre in essere quei comportamenti, invece omessi, a
tutela della salute del lavoratore, e dovendosi d'altro lato tenere
presente che la durata della malattia non è stata di 40 giorni, nè tale
era secondo il capo di imputazione, ma si è protratta ben oltre, fino a
quando la lavoratrice non venne spostata ad altre funzioni e, in data
30.5.1997, venne dichiarata guarita.
Peraltro nella contestazione mossa
all'imputato di aver cagionato la anzidetta malattia è compresa, tale
essendo stata specificata la colpa del ricorrente nello stesso capo di
imputazione, l'addebito della mancata diagnosi della malattia stessa.
Tanto premesso, il reato ascritto all'imputato va dichiarato estinto
per intervenuta prescrizione. Dalla data del comportamento omissivo,
come sopra individuato, è infatti decorso il periodo massimo di sette
anni e mezzo entro i quali si verifica la prescrizione del reato
stesso, non essendo nella specie intervenute sospensioni del processo
rilevanti ai fini della prescrizione.
Nè sussistono, ad avviso del
Collegio, le condizioni per un proscioglimento più favorevole
all'imputato, rilevando il suo comportamento quanto meno sotto il
profilo della violazione dell'art. 17 del decreto legislativo 626/94;
ed invero correttamente la Corte di appello ha posto in luce la
finalità ampiamente preventiva della normativa sulla salute del
lavoratore e dunque la necessità di interpretare la normativa stessa
secondo criteri che, pur rispettosi del principio di legalità, tengano
conto del fine primario che l'ordinamento ha di mira. L'art. 17 lett.
i) stabilisce che il medico competente "fatti i salvi i controlli
sanitari di cui alla lett. b) (che rinvia all'art. 16), effettua le
visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia
correlata ai rischi professionali"; ora, nessun dubbio potendo
sussistere sulla circostanza che il Dott. ...omissismsmvld.... si
trovasse, sia pure temporaneamente, data la sua qualità di sostituto
del medico titolare dell'incarico, nella qualità di medico competente,
si tratta però di stabilire quali tra gli obblighi previsti dagli artt.
16 e 17, potessero a lui fare carico. Ritiene il Collegio che, tenuto
conto della brevità dell'incarico, non potesse a lui riferirsi
l'obbligo di quegli accertamenti preventivi e periodici dall'art. 16
che, essendo connessi alla organizzazione generale dell'attività medica
di fabbrica, debbono essere preventivati e; strutturati secondo cadenze
e modalità generali, di lunga durata, comunque incompatibili con una
sostituzione che si è esaurita nell'arco di pochi mesi; tuttavia,
secondo quanto questa Corte ha già avuto modo di osservare nella
sentenza del 1.8.2001 n. 33751, Farabi, gli accertamenti periodici di
cui appunto all'art. 16 non sono solo quelli per così dire
"programmati" e cioè effettuati in date prefissate, con una frequenza
prestabilita, ma possono essere effettuati anche in momenti diversi da
quelli programmati, quando il medico competente o il datore di lavoro o
il lavoratore stesso ne ravvisino la necessità, essendosi ad esempio
verificato un qualche accadimento che imponga di verificare lo stato di
salute del lavoratore ed effettuare un giudizio formale sulla sua
idoneità alla mansione specifica cui è adibito. La disposizione, così
interpretata, si avvicina e si raccorda con quella di cui all'art. 17
lett. i) sopra menzionata e giustifica la affermazione di
responsabilità del medico; correttamente infatti la Corte di appello ha
ritenuto che l'essersi recata la donna nell'ambulatorio, dove la stessa
si aspettava di trovare il medico e dove il medico avrebbe dovuto
essere, costituisca, indipendentemente dal fatto che la assenza del ...
omissismsmvld.... possa essere stata del tutto giustificata, un
comportamento equivalente alla richiesta di visita, o comunque, data la
chiara annotazione dei sintomi indicatori della malattia (sui quali
l'accertamento compiuto dal giudice di appello è congruamente motivato
e pertanto non censurabile) un comportamento che avrebbe imposto una
visita periodica ex art. 16, a fronte del quale il medico aveva
l'obbligo di effettuare la visita stessa; di conseguenza il non essersi
attivato affinchè si rendesse possibile, con opportuna tempestività, la
visita della donna nei giorni successivi costituisce colpa del
medesimo, come appunto correttamente è stato ritenuto.
P.Q.M.
La Corte:
- Annulla la sentenza impugnata senza rinvio essendo il reato estinto
per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2005
c.p. art. 590
D.Lgs.
19/09/1994 n. 626, art. 3
D.Lgs. 19/09/1994 n. 626, art. 16
D.Lgs.
19/09/1994 n. 626, art. 17

 

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