Ministero dell'interno
Circ. 9-9-2013 n. 300/A/6910/13/108/13/7
Modifiche in materia di scadenza della validità delle CQC ottenute per documentazione. Proroga della validità delle COC già rilasciate.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.
Circ. 9 settembre 2013, n. 300/A/6910/13/108/13/7 (1).
Modifiche in materia di scadenza della validità delle CQC ottenute per documentazione. Proroga della validità delle COC già rilasciate.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.
Alle
Questure della Repubblica
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia stradale
Loro sedi
Alle
Zone polizia di frontiera
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia ferroviaria
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia postale e delle comunicazioni
Loro sedi
e, p.c.:
Alle
Prefetture - Uffici territoriali del Governo
Loro sedi
Ai
Commissariati del Governo per le province autonome
Trento - Bolzano
Alla
Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta
Aosta
Al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti. la navigazione ed i sistemi informativi c statistici
Roma
Al
Ministero della giustizia dipartimento per l'amministrazione penitenziaria
Roma
Al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Corpo forestale dello Stato
Roma
Al
Comando generale dell'arma dei carabinieri
Roma
Al
Comando generale della guardia di finanza
Roma
Al
Centro addestramento della polizia di Stato
Cesena
Sulla Gazz. Uff. della Repubblica Italiana 26 agosto 2013 è stato pubblicato il Decr. 6 agosto 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante modifiche al Decr. 17 aprile 2013, in materia di scadenza di validità della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta dai conducenti, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 c successive modificazioni (allegato 1).
Questo provvedimento stabilisce che la qualificazione CQC, già rilasciata ai sensi dell'art. 3 del Decr. 17 aprile 2013 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è valida fino al 9 settembre 2015 per il trasporlo di persone e al 9 settembre 2016 per quello di cose, prorogando l'obbligo di effettuare la formazione periodica del conducente fino a tali date.
Come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Circ. 7 agosto 2013, n. 20630 del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione Generale per la Motorizzazione, Divisione 5 (allegato 2), la disposizione soprarichiamata, emessa sulla base di un analogo indirizzo condiviso dalla Commissione Europea [1], ha l'effetto di escludere l'applicazione di sanzioni per chi non ha ancora provveduto ad effettuare la formazione periodica necessaria per il rinnovo di validità della CQC.
In termini pratici, soprattutto per quanto concerne l'attività di controllo degli organi di polizia stradale, la disposizione, almeno per l'attività di autotrasporto effettuata in ambito nazionale, consente ai conducenti titolari di CQC recanti una scadenza di validità già spirata, di continuare a circolare con il documento scaduto fino alla nuova scadenza del 2015 (per trasporlo persone) e del 2016 (per trasporlo cose).
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregale di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
[1] V. Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, di cui al documento prot. COM[2010] 385 finale del 12 luglio 2012. Accordo raggiunto nel corso della riunione del Comitato patenti del 27 maggio 2009 e comunicato ai membri del Comitato con nota dei Servizi della Commissione prot. n. E3/AC/mv[2008] 58675 del 1° luglio 2009.
Il Direttore centrale
Giuffrè
Allegato 1
Decr. 6 agosto 2013
Modifiche al Decr. 17 aprile 2013, in materia di scadenza di validità della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta dai conducenti, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 agosto 2013, n. 199)
Il Capo del dipartimento
per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Vista la Dir. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il Capo II del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214, che ha recepito la Dir. 2003/59/CE;
Visto il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2, recante "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 e al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della Dir. 2011/94/UE recante modifiche della Dir. 2006/126/CE concernente la patente di guida", ed in particolare il Capo II che reca modifiche al predetto D.Lgs. n. 286 del 2005;
Visto il proprio Decr. 17 aprile 2013, recante "Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC", pubblicato nella G.U. 3 maggio 2013 n. 102, ed in particolare l'art. 3, comma 2 che, tra l'altro, stabilisce che la qualificazione CQC, rilasciata ai titolari di diritti acquisiti ai sensi dell'art. 17 del più volte citato D.Lgs. n. 286 del 2005, è valida fino al 9 settembre 2013 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2014 per quello di cose;
Vista la "Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni", di cui al documento prot. COM (2010) 385 final del 12 luglio 2012, dalla quale risulta che Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia e, per talune ipotesi specifiche, anche Portogallo, Spagna e Norvegia, si sono avvalsi della possibilità di fissare il termine per il completamento della prima fase di formazione periodica dei conducenti a cui sono riconosciuti diritti acquisiti ai sensi dell'art. 4, della Dir. 2003/59/CE, alla data rispettivamente del 2015 per i titolari di patente di categoria D o DE, e 2016 per quelli di patente di categoria C o CE, giusto accordo raggiunto nel corso della riunione del Comitato patenti del 27 maggio 2009 e comunicato ai membri del Comitato con nota dei Servizi della Commissione prot. n. E3/AC/mv (2008) 58675 del 1° luglio 2009;
Ritenuto opportuno riconoscere anche ai conducenti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, la possibilità di usufruire di tale maggior termine, in luogo di quello più ristretto previsto dal suddetto art. 3, comma 2, del Decr. 17 aprile 2013, al fine di non gravare l'autotrasporto nazionale di costi di formazione non sostenuti dagli altri Stati membri e mantenere, sotto tale profilo, pari condizioni di concorrenza;
Ritenuto quindi necessario rideterminare la data di scadenza della validità della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta dai soggetti titolari dei predetti diritti acquisiti;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 3, comma 2, del Decr. 17 aprile 2013 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
1. All'art. 3 del Decr. 17 aprile 2013 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Non può più essere richiesto il documento comprovante la qualificazione CQC, ai sensi del comma 1, oltre le date del 9 settembre 2013 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2014 per quello di cose.
3. La qualificazione CQC, rilasciata ai sensi del presente articolo, è valida fino al 9 settembre 2015 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2016 per quello di cose.».
Art. 2
Disposizioni transitorie.
1. Al fine di assicurare parità di trattamento tra tutti i conducenti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 del Decr. 17 aprile 2013 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, come inserito dall'art. 1 del presente decreto, si applicano anche ai conducenti che hanno già frequentato corsi di formazione periodica o che a ciò provvedono dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente i predetti corsi sono da considerarsi utili a rinnovare la validità carta di qualificazione del conducente posseduta fino al 9 settembre 2020, se per il trasporto di persone, e fino al 9 settembre 2021, se per il trasporto di cose.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Allegato 2
Circ. 7 agosto 2013, n. 20630
A) Modifiche in materia di scadenza della validità delle CQC ottenute per documentazione. B) Modifiche alle precedenti disposizioni in materia di responsabile del corso. C) Precisazione in merito a precedenti disposizioni in materia di rilevazione delle presenze (2)
(2) Il testo della Circ. 7 agosto 2013, n. 20630, emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è riportato autonomamente.
Decr. 6 agosto 2013
Decr. 17 aprile 2013
Decr. 17 aprile 2013, art. 3
D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, art. 17
Circ. 7 agosto 2013, n. 20630
Nessun commento:
Posta un commento