N. 189 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 2013
Ordinanza del 23 maggio 2013 emessa dal Tribunale amministrativo
regionale per la Puglia sul ricorso proposto da Liddi Roberto contro
Ministero dell'interno e Questura di Bari.
Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo -
Controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi
dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in
materia di giochi pubblici con vincita in denaro - Devoluzione alla
competenza funzionale ed inderogabile del T.A.R. Lazio, sede di
Roma - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo
della ragionevolezza - Lesione del principio di pari dignita' degli
organi di giustizia amministrativa di primo grado.
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, art. 135, comma 1, lett.
q-quater).
- Costituzione, artt. 3 e 125.
(GU n.37 del 11-9-2013 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 472 del 2013, proposto da: Roberto Liddi,
rappresentato e difeso dagli avv. Federica Ferrati, Cesare Di Cintio,
con domicilio eletto presso Paola Loiacono in Bari, via Abate Gimma
n. 147;
Contro Ministero dell'interno, Questura di Bari, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari,
via Melo, 97;
Per l'annullamento:
del decreto di rigetto DIV. P.A.S. - Cat. 11A3/2012 avente ad
oggetto l'istanza di rilascio dell'autorizzazione di Pubblica
Sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S, reso dalla Questura di Bari il 16
novembre 2012 e notificato al ricorrente il 17 gennaio 2013;
nonche' di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi
e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero
dell'interno e di Questura di Bari;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 il
dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori
Cesare Di Cintio;
1. Il Fatto.
1.1. Il ricorrente gestisce una agenzia di scommesse sportive
sotto l'insegna e il marchio "planetwin365.com", di cui e' titolare
SKS365 Group GmbH (SKS), societa' bookmaker di Innsbruck.
Egli si pone quindi come Centro Elaborazione/Centro Trasmissione
Dati (CED/CTD), operando pertanto quale intermediario nell'ambito
delle scommesse, con il compito di raccogliere e registrare le
giocate degli scommettitori italiani, per poi comunicarle alla
societa' SKS, con .sede all'estero, che fa le veci di allibratore.
Al fine dell'esercizio dell'attivita' di raccolta delle giocate
il ricorrente ha presentato alla Questura di Bari istanza per il
rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 88 r.d. n. 773/31
(TULPS), in ossequio al disposto degli artt. 46-47 d.P.R. n.
445/2000, depositando la documentazione all'uopo richiesta.
Con decreto n. Cat. 11A3/2012 del 16 novembre 2012, notificato al
ricorrente il successivo 17 gennaio 2013, il Questore della Provincia
di Bari ha rigettato la suddetta istanza.
1.2. Il decreto di rigetto e' stato ritualmente impugnato dal
ricorrente, che ha dedotto i seguenti motivi di gravame: 1)
violazione degli artt. 8, 49, 54, 56 TFUE; disparita' di trattamento;
violazione del principio di diritto comunitario di mutuo
riconoscimento; 2) violazione degli artt. 18-52 TFUE; violazione del
principio di libera concorrenza; eccesso di potere per travisamento
dei fatti e disparita' di trattamento.
Ha chiesto pertanto, previa concessione della tutela cautelare,
l'annullamento dell'atto impugnato.
1.3. Costituitisi in giudizio, il Ministero dell'interno e la
Questura di Bari hanno chiesto il rigetto del ricorso,
preliminarmente eccependo la competenza funzionale del TAR Lazio ex
art. 135 comma 1, lett. q-quater) c.p.a.
1.4. All'udienza camerale del 10 maggio 2013 il Collegio,
accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria,
sentite sul punto le parti costituite, ha riservato di definire il
giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60
c.p.a, dando altresi' rituale avviso alle parti, ai sensi dell'art.
73 comma 3 c.p.a, della possibilita' di sospensione del giudizio per
prospettazione ex officio della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 135 comma 1 lett. q-quater) c.p.a, nella
parte in cui la norma devolve alla competenza funzionale e
inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad
oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorita' di polizia relativi
al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con
vincita in denaro».
2. Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater) c.p.a.
2.1. Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. q-quater) c.p.a,
introdotto dall'art. 10, comma 9-ter, d.l. 2 marzo 2012 n.16,
convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, sono
devolute alla competenza funzionale e inderogabile del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, «le controversie
aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorita' di
polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi
pubblici con vincita in denaro».
Avuto riguardo a tale previsione normativa, e' interdetto
pertanto a questo Tribunale di emettere sentenza ex art. 60 c.p.a,
stante la propria incompetenza funzionale a decidere il merito della
controversia (scrutinio di legittimita' del diniego di licenza ex
art. 88 TULPS, emesso dal Questore della Provincia di Bari), per
essere la stessa devoluta al TAR capitolino.
Alla stessa stregua, e' parimenti interdetto a questo TAR di
decidere sulla richiesta cautelare, posto che, ai sensi dell'art. 15
comma 2 c.p.a, nel testo novellato dal d.lgs. n. 160/12, «In ogni
caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla
domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi
degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa».
2.2. Per tali ragioni, reputa questo TAR la rilevanza della
q.l.c. dell'art. 135 comma 1 lett. q-quater) c.p.a, nella parte in
cui tale norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del
TAR Lazio, sede di Roma, tra l'altro, «le controversie aventi ad
oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorita' di polizia relativi
al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con
vincita in denaro», non potendo l'odierno giudizio essere definito
ne' in sede di merito, ne' in sede cautelare, se non a seguito della
risoluzione del rilevato incidente di costituzionalita'.
3. Non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater) c.p.a, in
riferimento all'art. 3 Cost.
3.1. Questo TAR dubita della legittimita' costituzionale
dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater), c.p.a, nella parte che in
questa sede rileva, e segnatamente in relazione alla devoluzione alla
competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma,
delle «controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi
dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in
materia di giochi pubblici con vincita in denaro», e cio' in
riferimento agli artt. 3 e 125 Cost.
3.2. Per quel che attiene al primo parametro costituzionale (art.
3), premette il Collegio che e' pacifica l'esclusione del sindacato
giurisdizionale sul merito delle leggi, avendo la Corte
costituzionale, sin dalle sue prime pronunce, rimesso all'esclusivo
apprezzamento del legislatore ogni valutazione circa l'opportunita',
la completezza o l'equita' del dettato normativo (cfr, in tal senso,
C. cost. n. 46/1959 e 119/80).
In tempi piu' recenti, il giudice delle leggi ha chiarito che
spetta al legislatore «un'ampia potesta' discrezionale nella
conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non
irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, pur se fra loro
differenziati»; discrezionalita' di cui il legislatore fruisce anche
«nella disciplina della competenza» (Corte cost. n. 341/2006. In
termini confermativi, Corte cost. n. 206/04).
Se cio' e' vero, e' tuttavia altrettanto pacifica la risalente
giurisprudenza della Corte volta a sindacare la ragionevolezza delle
scelte legislative che diano luogo a situazioni giuridiche tra di
loro differenziate. In tal senso, valutazioni in termini di
necessita' di sussistenza - ad opera di norme prevedenti situazioni
differenziate verso determinate categorie di soggetti - di
«ragionevoli motivi» (C. cost. n. 61/1964), di «presupposti logici
obiettivi» (C. cost. n. 7/63), del «limite della ragionevolezza» (C.
cost. n. 2/66), costituiscono da tempo una costante dell'insegnamento
della Corte costituzionale, tutte riconducibili alla tradizione
medioevale della «rationabilitas» e della «causa legis», valori ai
quali deve necessariamente informarsi, in uno Stato di diritto,
l'attivita', pur ampiamente discrezionale, di produzione normativa.
3.3. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, rileva il
Collegio che il legislatore (art. 1 comma 1 legge n. 44/12), in sede
di conversione del d.l. 2 marzo 2012 n.16, (Semplificazione fiscale),
ha aggiunto al variegato panorama di controversie gia' devolute alla
competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma (art.
135 c.p.a.), una ipotesi ulteriore, e segnatamente quella di cui al
cennato art. 135 comma 1 lett. q-quater) c.p.a.
Tale previsione normativa, nella parte - che in questa sede
rileva - in cui devolve alla competenza funzionale e inderogabile del
TAR capitolino «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ...
emessi dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di
autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro»,
opera una deroga al criterio generale di individuazione della
competenza, fissato nel tribunale amministrativo regionale nella cui
circoscrizione territoriale ha sede l'amministrazione autrice del
provvedimento impugnato (art. 13 1° comma, prima parte, c.p.a.).
3.4. Cio' chiarito, occorre ora accertare se tale deroga trovi o
meno una qualche giustificazione nell'ordito costituzionale, oppure
sia eccentrica rispetto ad esso, ponendo in essere una disparita' di
trattamento priva di qualsivoglia ragionevolezza. A tal fine, non
potranno che essere utilizzate le indicazioni sul punto offerte dal
giudice della «Magna Charta».
3.4.1. Il criterio dell'uniformita' del giudizio.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 189 del 1992, ebbe a
individuare - unitamente alla peculiare posizione costituzionale del
CSM - quale motivo idoneo a giustificare la prima delle deroghe
introdotte dal legislatore all'ordinario sistema di ripartizione
della competenza tra i diversi tribunali amministrativi regionali
(competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, per
le controversie in tema di provvedimenti emessi dal CSM e riguardanti
i magistrati ordinari), la «esigenza largamente avvertita circa
l'uniformita' della giurisprudenza fin dalle pronunce di primo
grado».
3.4.2. Senonche', se tale e' la ratio che a suo tempo giustifico'
il radicamento di competenza, nelle controversie suddette, in capo al
TAR romano, non sembra che essa sussista anche nel caso di specie.
Invero, nel caso sottoposto al presente scrutinio, si controverte in
ordine a provvedimenti emessi non gia' da una autorita' centrale (nel
qual caso occorrerebbe tuttavia interrogarsi sulla compatibilita'
della relativa deroga con la diversa previsione di cui all'art. 13,
comma 1, seconda parte c.p.a, che stabilisce la competenza del TAR
locale, in relazione a provvedimenti pur emessi da autorita'
centrali, ma i cui effetti si esauriscano in ambito locale), sibbene
da un'autorita' periferica, e segnatamente la Questura, competente
per l'appunto al rilascio di autorizzazioni ex art. 88 TULPS.
Pertanto, la possibilita' che in subiecta materia si formino
pronunce contrastanti tra i vari TT.AA.RR. dislocati sul territorio
della Repubblica si pone nella stessa misura in cui sussiste in
relazione a controversie di altra natura (es. in materia di
espropriazioni, appalti, contenzioso elettorale, licenze commerciali,
ecc.). Controversie rispetto alle quali, tuttavia, non vi e', in
primo grado, alcun accentramento di competenza in capo ad un
particolare Tribunale amministrativo regionale, ma una ripartizione
fondata sui criteri generali di cui all'art. 13 c.p.a, e in cui
l'uniformita' della giurisprudenza viene garantita, in sede di
gravame, dal Consiglio di Stato, ed in particolar modo dall'Adunanza
Plenaria (art. 99 c.p.a.).
3.4.3. Per tali ragioni, la deroga in esame si pone in termini
del tutto distonici rispetto all'ordinario sistema di riparto delle
competenze tra i vari Tribunali amministrativi regionali scolpito
dall'art. 13 c.p.a, e appare ispirata, piu' che dalla «esigenza
largamente avvertita dura l'uniformita' della giurisprudenza fin
dalle pronunce di primo grado» (Corte cost. n. 189/92 cit.), da una
riedizione - seppur in versione minore, in quanto riferita alla sola
competenza - del criterio di riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a.
fondato esclusivamente sui cc.dd. «blocchi di materie», criterio
esploso sul finire degli anni '90 (cfr. artt. 33-34 d.lgs. n. 80/98)
e stigmatizzato dalla Corte costituzionale con le note sentenze nn.
204/04 e 191/06.
E che l'esigenza di garantire l'uniformita' (e quindi la
prevedibilita') delle decisioni sin dal primo grado di giudizio
risulti, nella specie, di assai dubbia realizzazione, e' tanto piu'
palese se si considera che - come condivisibilmente affermato da TAR
Calabria, Sez. Reggio Calabria, nell'ordinanza 11 aprile 2013, n.
217, di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, per lo
scrutinio di costituzionalita' dell'art. 135 lett. p) c.p.a. -
«proprio l'individuazione del Tar Lazio quale unico giudice
funzionalmente competente si presenta antitetica rispetto
all'obiettivo indicato dalla Corte, poiche' l'ampliamento della
struttura del Tar romano, in parte dovuto anche allo smisurato
aumento, nel corso degli anni, delle sue competenze (tribunale oggi
composto da ben dodici sezioni, con circa cinque - sei magistrati per
sezione), unitamente al problema dell'efficiente organizzazione del
lavoro (compresa la necessaria rotazione delle materie e dei giudici
fra le sezioni), fa si' che esso non si presenti neppure in astratto
idoneo ad assicurare l'ambita uniformita' o, paradossalmente, si
presenti addirittura come il meno idoneo».
3.4.4. In sostanza, l'accentramento di competenza operato
dall'art. 135 comma 1 lett. q-quater) c.p.a. in relazione ai
provvedimenti «... emessi dall'Autorita' di polizia relativi al
rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita
in denaro», oltre ad essere del tutto eccentrico in un sistema in cui
la competenza a sindacare gli atti di autorita' aventi competenza
territorialmente limitata e' devoluta al tribunale amministrativo
regionale nella cui circoscrizione detta autorita' ha sede (art. 13,
1° comma 1° parte, c.p.a.), rischia di tradursi, in concreto, in una
sorta di eterogenesi dei fini, stante la concreta possibilita' che,
per le ragioni gia' lumeggiate dal TAR reggino, la norma in commento
raggiunga obiettivi configgenti con quelli (l'uniformita' delle
decisioni sin dal primo grado di giudizio) ai quali essa pur dovrebbe
tendere.
3.4.5. Per tali ragioni, reputa questo TAR che, rispetto a tale
parametro di raffronto offerto dal giudice delle leggi (C. cost. n.
189/92), la q.l.c. dell'art. 135 comma 1 lett. q-quater) c.p.a. nella
parte in cui tale norma devolve alla competenza funzionale e
inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad
oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorita' di polizia relativi
al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con
vincita in denaro», sia, oltre che rilevante, altresi' non
manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost.
4. Il criterio della straordinarieta' delle situazioni di
emergenza.
4.1. Cio' detto quanto al primo termine di comparazione della
norma in commento con il principio di ragionevolezza (uniformita'
delle decisioni sin dal primo grado di giudizio), va ora esaminato
l'ulteriore torno del problema, rappresentato dalla possibilita' che
la deroga introdotta da tale norma possa reputarsi giustificata in
ragione di altre finalita', del pari dotate di rilievo
costituzionale.
A tal riguardo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 237/07,
nel giustificare la legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi
2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245
(Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei
rifiuti nella regione Campania), commi aggiunti dalla legge di
conversione 27 gennaio 2006, n. 21, ha precisato che: «la disciplina
processuale a regime cui ha dato vita, in particolare, il comma 2-bis
del contestato art. 3, trova la sua ragion d'essere proprio nella
straordinarieta' delle situazioni di emergenza (e nella
eccezionalita' dei poteri occorrenti per farvi fonte) che
costituiscono il presupposto dei provvedimenti amministrativi,
l'impugnativa dei quali forma l'oggetto dei giudizi devoluti alla
competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del
Lazio».
4.2. Tale essendo la ratio della deroga al criterio generale
della competenza, giustificata dalla Consulta in un'ottica di
bilanciamento di contrapposti interessi, ne va scrutinata la positiva
sussistenza nel caso in esame.
E sul punto, occorre muovere dall'individuazione dei presupposti
normativi richiesti al fine del sorgere di uno «stato di emergenza».
Soccorre a tal riguardo l'art. 5, comma 1, legge n. 225/1992
(Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), che
individua quale presupposto del suo sorgere il verificarsi di taluno
degli eventi «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)», della
medesima legge, vale a dire non quelli «naturali o connessi con
l'attivita' dell'uomo», come tali suscettibili di «essere
fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e
amministrazioni competenti in via ordinaria» (o attraverso un
coordinamento degli stessi), bensi' solo «calamita' naturali,
catastrofi o altri eventi che, per intensita' ed estensione, debbono
essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare
durante limitati e predefiniti periodi di tempo».
4.3. Tale essendo la definizione di «stato di emergenza», che a
termini di Corte cost. n. 237/07 esclude che l'intervento legislativo
in deroga alle regole generali vigenti in tema di competenza
costituisca esercizio manifestamente irragionevole della
discrezionalita' legislativa (come tale lesivo dell'art. 3 Cost.),
non sembra a questo TAR che detta emergenza ricorra nel caso di
specie.
Invero, si verte, nel caso in esame (art. 88 TULPS), nel campo
delle «licenz(e) per l'esercizio delle scommesse», ovvero di
autorizzazioni di polizia necessarie al fine dell'esercizio di
attivita' commerciali. Attivita' invero particolari, in quanto a
concreto rischio di infiltrazioni da parte di organizzazioni
criminose, e sottoposte pertanto a duplice scrutinio, di tipo sia
concessorio, (attraverso le attivita' propedeutiche al rilascio del
relativo titolo da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato), e sia autorizzatorio, mediante la preliminare verifica -
effettuata appunto dalla Questura - in ordine alle qualita' personali
dell'istante e all'idoneita' dei locali da adibire al giuoco.
Scrutinio che, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza, sia
comunitaria (Corte di Giustizia, 6 marzo 2007, cause riunite
C-338/04, C-359/04, C-360/04, Placanica), sia interna (Cass. pen,
SS.UU, 26 aprile 2004, n. 23271), si propone non gia' di contenere la
domanda e l'offerta del giuoco, ma di canalizzarla in circuiti
controllabili, ai fine di prevenirne la possibile degenerazione
criminale.
4.4. Avuto riguardo, pertanto, ai sicuri approdi cui e'
addivenuta, in subiecta materia, la giurisprudenza sia comunitaria
che interna, rimane oscura a questo Collegio la positiva ricorrenza
della «straordinarieta' delle situazioni di emergenza», nonche' la
«eccezionalita' dei poteri occorrenti per farvi fronte», che per il
dettato di Corte cost. n. 237/07 giustificano la deroga al criterio
generale di riparto della competenza sancito (ora) dall'art. 13 1°
comma 1° parte c.p.a.
Al contrario, avuto riguardo sia al tipo di attivita' rilevante
nel caso in esame (attivita' commerciale, costituzionalmente e
comunitariamente garantita, ancorche' sottoposta a controlli di varia
natura, per le ragioni sopra dette), e sia al tipo di accertamento
che la Questura e' chiamata a svolgere per la parte di sua
competenza, si e' in presenza di una situazione assolutamente
fisiologica, tanto da essere fronteggiata con mezzi ordinari (i
normali accertamenti di polizia), e disciplinata da una serie di
disposizioni normative del tutto idonee al perseguimento degli scopi
richiesti.
In sostanza, a fronte di istanza del privato volta al rilascio di
licenza ex art. 88 TULPS, gli accertamenti che la Questura e'
chiamata a compiere non sono per nulla straordinari, tanto da non
richiedere in alcun modo poteri eccezionali, e men che meno poteri
«... da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo»
(art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 225/92 cit.).
Trattasi invece - si ribadisce - di poteri del tutto ordinari,
tanto da essere previsti e minuziosamente regolati dalla legge, in
chiave ampiamente preventiva rispetto al fatto (id est. le istanze ex
art. 88 TULPS).
Ma, se cosi' e', non e' dato a questo Collegio di comprendere le
ragioni di un accentramento dello scrutinio di legittimita' dei
provvedimenti emessi dalla Questura, ex art. 88 TULPS, in capo ad un
unico Tribunale, nella specie il TAR Lazio, sede di Roma. Trattasi,
invero, di accentramento del tutto irragionevole, che non sembra
trovare alcuna rispondenza nelle finalita' (il dover fronteggiare
straordinarie situazioni di emergenza) avute di mira dalla citata
sentenza della Corte costituzionale n. 237/07.
4.5. Per tali ragioni, reputa questo TAR che, anche sotto il
profilo da ultimo delineato, la q.l.c. dell'art. 135, comma 1, lett.
q-quater) c.p.a, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui la
norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del TAR
Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti ... emessi dall'Autorita' di polizia relativi al
rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita
in denaro», sia, oltre che rilevante, altresi' non manifestamente
infondata.
5. Non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater) c.p.a, in
riferimento all'art. 125 Cost.
5.1. Cio' detto quanto al possibile contrasto della norma
censurata con l'art. 3 Cost. ne va ora evidenziato un ulteriore
aspetto problematico, in riferimento, questa volta, alla diversa
previsione di cui all'art. 125 Cost. Ancora una volta, termine di
raffronto e' l'insegnamento offerto dal giudice delle leggi, il quale
non ha mancato di sottolineare (sent. n. 237/07) che: «e' innegabile
che la contestata disciplina - tanto in ragione del suo carattere
derogatorio dell'ordinario sistema ... di ripartizione della
competenza tra i diversi organi di primo grado della giurisdizione
amministrativa, quanto per il fatto di costituire solo l'ultimo
esempio, in ordine di tempo, di una serie di ripetuti interventi
legislativi che hanno concentrato presso il Tribunale amministrativo
romano interi settori del contenzioso nei confronti della pubblica
amministrazione - fa sorgere un delicato problema di rapporto con
l'articolazione su base regionale, ex art. 125 Cost., del sistema di
giustizia amministrativa. Di qui, la necessita' di un criterio
rigoroso in ordine alla verifica della non manifesta irragionevolezza
della disciplina processuale in esame».
5.2. Ad avviso del Collegio, tale affermazione implica un - sia
pur parziale - superamento dell'originario impianto motivazionale
fornito da Corte cost. n. 189/92, secondo cui: «l'attribuzione della
competenza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, anziche'
ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il
territorio nazionale, non altera il sistema di giustizia
amministrativa».
In particolare, sembra a questo Collegio che, per il dettato di
Corte cost. n. 237/07, occorra piuttosto accertare di volta in volta
la positiva sussistenza di «... ragioni idonee a giustificare la
deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza tra gli
organi di primo grado della giustizia amministrativa».
5.3. Senonche', alla luce di quanto sopra detto, e' ampiamente
revocabile in dubbio la sussistenza di quei «criteri rigorosi» che,
ai sensi di Corte cost. 237/07, consentono di ritenere «... che ci si
trovi di fronte ad un esercizio non manifestamente irragionevole
della discrezionalita' legislativa, cio' che esclude la possibilita'
di ravvisare la paventata violazione dell'art. 3 della Costituzione».
Cio' in quanto da un lato non sembrano sussistere - o comunque, non
piu' di quanto non ricorrano nella generalita' delle controversie
trattate dai vari TT.AA.RR. dislocati sulla Penisola, per le quali il
legislatore non ha avvertito analoghe pulsioni - particolari esigenze
di uniformita' di decisioni sin dal primo grado di giudizio, tali da
giustificare l'effettuato spostamento di competenza.
In secondo luogo, sembrano quantomai evanescenti le eccezionali e
straordinarie situazioni di emergenza, suscettibili di giustificare
la deroga al citato criterio di riparto della competenza.
5.4. Per tali ragioni, ad avviso di questo TAR sono maturi i
tempi per una rimeditazione, in parte qua, dell'originario
orientamento offerto da Corte cost. n. 189/92, che consenta di
ritenere fondate le censure di costituzionalita', per contrasto con
l'art. 125 Cost., di tutte quelle norme volte - come nel caso in
esame - a concentrare in un unico consesso giudiziario (nella specie,
il TAR Lazio, sede di Roma) la disciplina di determinate
controversie, in assenza di criteri diversi da quelli - di per se'
irrilevanti - rappresentati dal particolare tipo di materia trattata.
6. La rimessione alla Corte costituzionale.
6.1. Conclusivamente, reputa questo TAR rilevante, e non
manifestamente infondata, la q.l.c. dell'art. 135, comma 1, lett.
q-quater) c.p.a, nella parte in cui tale norma devolve alla
competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le
controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi
dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in
materia di giochi pubblici con vincita in denaro», in riferimento
agli artt. 3-125 Cost.
6.2. Conseguentemente, l'odierno giudizio va sospeso, con
immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 135, comma 1,
lett. q-quater) c.p.a., nella parte in cui tale norma devolve alla
competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le
controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi
dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in
materia di giochi pubblici con vincita in denaro», cosi' provvede:
1) sospende il presente giudizio;
2) dispone trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,
per il competente controllo di legittimita' dell'art. 135, comma 1,
lett. q-quater) c.p.a., nei limiti sopra chiariti, in riferimento
agli artt. 3-125 Cost.
Manda alla Segreteria del Tribunale di provvedere: a) alla
trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale; b)
alla sua notifica alle parti in causa e al Presidente del Consiglio
dei ministri; c) alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
Cosi' deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10
maggio 2013.
Il Presidente: Conti
L'estensore: Palmieri
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