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venerdì 13 settembre 2013

N. 189 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 2013 Ordinanza del 23 maggio 2013 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sul ricorso proposto da Liddi Roberto contro Ministero dell'interno e Questura di Bari. Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro - Devoluzione alla competenza funzionale ed inderogabile del T.A.R. Lazio, sede di Roma - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della ragionevolezza - Lesione del principio di pari dignita' degli organi di giustizia amministrativa di primo grado. - Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, art. 135, comma 1, lett. q-quater). - Costituzione, artt. 3 e 125. (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.37 del 11-9-2013)


N. 189 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 2013

Ordinanza del 23 maggio  2013  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per la Puglia sul ricorso proposto da Liddi Roberto  contro
Ministero dell'interno e Questura di Bari.

Giustizia amministrativa - Riordino  del  processo  amministrativo  -
  Controversie   aventi   ad   oggetto   i    provvedimenti    emessi
  dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in
  materia di giochi pubblici con vincita in denaro - Devoluzione alla
  competenza funzionale ed inderogabile del  T.A.R.  Lazio,  sede  di
  Roma - Violazione del principio di  uguaglianza  sotto  il  profilo
  della ragionevolezza - Lesione del principio di pari dignita' degli
  organi di giustizia amministrativa di primo grado.
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, art. 135, comma 1, lett.
  q-quater).
- Costituzione, artt. 3 e 125.
(GU n.37 del 11-9-2013 ) 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  472  del  2013,  proposto  da:   Roberto   Liddi,
rappresentato e difeso dagli avv. Federica Ferrati, Cesare Di Cintio,
con domicilio eletto presso Paola Loiacono in Bari, via  Abate  Gimma
n. 147;
    Contro Ministero dell'interno, Questura di Bari, rappresentati  e
difesi dall'Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata  in  Bari,
via Melo, 97;
    Per l'annullamento:
        del decreto di rigetto DIV. P.A.S. - Cat. 11A3/2012 avente ad
oggetto  l'istanza  di  rilascio  dell'autorizzazione   di   Pubblica
Sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S, reso dalla Questura  di  Bari  il  16
novembre 2012 e notificato al ricorrente il 17 gennaio 2013;
        nonche' di tutti gli atti presupposti, preparatori,  connessi
e consequenziali;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio   di   Ministero
dell'interno e di Questura di Bari;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio  2013  il
dott. Roberto Michele Palmieri e  uditi  per  le  parti  i  difensori
Cesare Di Cintio;
    1. Il Fatto.
    1.1. Il ricorrente gestisce una  agenzia  di  scommesse  sportive
sotto l'insegna e il marchio "planetwin365.com", di cui  e'  titolare
SKS365 Group GmbH (SKS), societa' bookmaker di Innsbruck.
    Egli si pone quindi come Centro Elaborazione/Centro  Trasmissione
Dati (CED/CTD), operando  pertanto  quale  intermediario  nell'ambito
delle scommesse, con  il  compito  di  raccogliere  e  registrare  le
giocate  degli  scommettitori  italiani,  per  poi  comunicarle  alla
societa' SKS, con .sede all'estero, che fa le veci di allibratore.
    Al fine dell'esercizio dell'attivita' di raccolta  delle  giocate
il ricorrente ha presentato alla Questura  di  Bari  istanza  per  il
rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art.  88  r.d.  n.  773/31
(TULPS),  in  ossequio  al  disposto  degli  artt.  46-47  d.P.R.  n.
445/2000, depositando la documentazione all'uopo richiesta.
    Con decreto n. Cat. 11A3/2012 del 16 novembre 2012, notificato al
ricorrente il successivo 17 gennaio 2013, il Questore della Provincia
di Bari ha rigettato la suddetta istanza.
    1.2. Il decreto di rigetto e'  stato  ritualmente  impugnato  dal
ricorrente,  che  ha  dedotto  i  seguenti  motivi  di  gravame:   1)
violazione degli artt. 8, 49, 54, 56 TFUE; disparita' di trattamento;
violazione  del   principio   di   diritto   comunitario   di   mutuo
riconoscimento; 2) violazione degli artt. 18-52 TFUE; violazione  del
principio di libera concorrenza; eccesso di potere  per  travisamento
dei fatti e disparita' di trattamento.
    Ha chiesto pertanto, previa concessione della  tutela  cautelare,
l'annullamento dell'atto impugnato.
    1.3. Costituitisi in giudizio, il  Ministero  dell'interno  e  la
Questura  di   Bari   hanno   chiesto   il   rigetto   del   ricorso,
preliminarmente eccependo la competenza funzionale del TAR  Lazio  ex
art. 135 comma 1, lett. q-quater) c.p.a.
    1.4.  All'udienza  camerale  del  10  maggio  2013  il  Collegio,
accertata la  completezza  del  contraddittorio  e  dell'istruttoria,
sentite sul punto le parti costituite, ha riservato  di  definire  il
giudizio con sentenza in forma semplificata, ai  sensi  dell'art.  60
c.p.a, dando altresi' rituale avviso alle parti, ai  sensi  dell'art.
73 comma 3 c.p.a, della possibilita' di sospensione del giudizio  per
prospettazione   ex   officio   della   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 135 comma 1  lett.  q-quater)  c.p.a,  nella
parte  in  cui  la  norma  devolve  alla  competenza   funzionale   e
inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi  ad
oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorita' di polizia relativi
al rilascio di autorizzazioni  in  materia  di  giochi  pubblici  con
vincita in denaro».
    2.  Rilevanza  della  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater) c.p.a.
    2.1. Ai sensi dell'art.  135  comma  1,  lett.  q-quater)  c.p.a,
introdotto dall'art.  10,  comma  9-ter,  d.l.  2  marzo  2012  n.16,
convertito con modificazioni in legge 26 aprile  2012,  n.  44,  sono
devolute alla competenza  funzionale  e  inderogabile  del  Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di  Roma,  «le  controversie
aventi ad  oggetto  i  provvedimenti  ...  emessi  dall'Autorita'  di
polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia  di  giochi
pubblici con vincita in denaro».
    Avuto  riguardo  a  tale  previsione  normativa,  e'   interdetto
pertanto a questo Tribunale di emettere sentenza ex  art.  60  c.p.a,
stante la propria incompetenza funzionale a decidere il merito  della
controversia (scrutinio di legittimita' del  diniego  di  licenza  ex
art. 88 TULPS, emesso dal Questore  della  Provincia  di  Bari),  per
essere la stessa devoluta al TAR capitolino.
    Alla stessa stregua, e' parimenti  interdetto  a  questo  TAR  di
decidere sulla richiesta cautelare, posto che, ai sensi dell'art.  15
comma 2 c.p.a, nel testo novellato dal d.lgs.  n.  160/12,  «In  ogni
caso il giudice decide sulla competenza  prima  di  provvedere  sulla
domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai  sensi
degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa».
    2.2. Per tali ragioni,  reputa  questo  TAR  la  rilevanza  della
q.l.c. dell'art. 135 comma 1 lett. q-quater) c.p.a,  nella  parte  in
cui tale norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile  del
TAR Lazio, sede di Roma, tra  l'altro,  «le  controversie  aventi  ad
oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorita' di polizia relativi
al rilascio di autorizzazioni  in  materia  di  giochi  pubblici  con
vincita in denaro», non potendo l'odierno  giudizio  essere  definito
ne' in sede di merito, ne' in sede cautelare, se non a seguito  della
risoluzione del rilevato incidente di costituzionalita'.
    3. Non manifesta infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 135, comma  1,  lett.  q-quater)  c.p.a,  in
riferimento all'art. 3 Cost.
    3.1.  Questo  TAR  dubita   della   legittimita'   costituzionale
dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater), c.p.a, nella  parte  che  in
questa sede rileva, e segnatamente in relazione alla devoluzione alla
competenza funzionale e inderogabile del TAR  Lazio,  sede  di  Roma,
delle «controversie aventi ad  oggetto  i  provvedimenti  ...  emessi
dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di  autorizzazioni  in
materia di  giochi  pubblici  con  vincita  in  denaro»,  e  cio'  in
riferimento agli artt. 3 e 125 Cost.
    3.2. Per quel che attiene al primo parametro costituzionale (art.
3), premette il Collegio che e' pacifica l'esclusione  del  sindacato
giurisdizionale   sul   merito   delle   leggi,   avendo   la   Corte
costituzionale, sin dalle sue prime pronunce,  rimesso  all'esclusivo
apprezzamento del legislatore ogni valutazione circa  l'opportunita',
la completezza o l'equita' del dettato normativo (cfr, in tal  senso,
C. cost. n. 46/1959 e 119/80).
    In tempi piu' recenti, il giudice delle  leggi  ha  chiarito  che
spetta  al  legislatore  «un'ampia   potesta'   discrezionale   nella
conformazione degli istituti processuali, col solo limite  della  non
irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, pur se  fra  loro
differenziati»; discrezionalita' di cui il legislatore fruisce  anche
«nella disciplina della competenza»  (Corte  cost.  n.  341/2006.  In
termini confermativi, Corte cost. n. 206/04).
    Se cio' e' vero, e' tuttavia altrettanto  pacifica  la  risalente
giurisprudenza della Corte volta a sindacare la ragionevolezza  delle
scelte legislative che diano luogo a  situazioni  giuridiche  tra  di
loro  differenziate.  In  tal  senso,  valutazioni  in   termini   di
necessita' di sussistenza - ad opera di norme  prevedenti  situazioni
differenziate  verso  determinate  categorie   di   soggetti   -   di
«ragionevoli motivi» (C. cost. n. 61/1964),  di  «presupposti  logici
obiettivi» (C. cost. n. 7/63), del «limite della ragionevolezza»  (C.
cost. n. 2/66), costituiscono da tempo una costante dell'insegnamento
della  Corte  costituzionale,  tutte  riconducibili  alla  tradizione
medioevale della «rationabilitas» e della «causa  legis»,  valori  ai
quali deve necessariamente  informarsi,  in  uno  Stato  di  diritto,
l'attivita', pur ampiamente discrezionale, di produzione normativa.
    3.3. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie,  rileva  il
Collegio che il legislatore (art. 1 comma 1 legge n. 44/12), in  sede
di conversione del d.l. 2 marzo 2012 n.16, (Semplificazione fiscale),
ha aggiunto al variegato panorama di controversie gia' devolute  alla
competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma  (art.
135 c.p.a.), una ipotesi ulteriore, e segnatamente quella di  cui  al
cennato art. 135 comma 1 lett. q-quater) c.p.a.
    Tale previsione normativa, nella  parte  -  che  in  questa  sede
rileva - in cui devolve alla competenza funzionale e inderogabile del
TAR capitolino «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ...
emessi  dall'Autorita'   di   polizia   relativi   al   rilascio   di
autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in  denaro»,
opera  una  deroga  al  criterio  generale  di  individuazione  della
competenza, fissato nel tribunale amministrativo regionale nella  cui
circoscrizione territoriale ha  sede  l'amministrazione  autrice  del
provvedimento impugnato (art. 13 1° comma, prima parte, c.p.a.).
    3.4. Cio' chiarito, occorre ora accertare se tale deroga trovi  o
meno una qualche giustificazione nell'ordito  costituzionale,  oppure
sia eccentrica rispetto ad esso, ponendo in essere una disparita'  di
trattamento priva di qualsivoglia ragionevolezza.  A  tal  fine,  non
potranno che essere utilizzate le indicazioni sul punto  offerte  dal
giudice della «Magna Charta».
    3.4.1. Il criterio dell'uniformita' del giudizio.
    La Corte costituzionale, con sentenza n. 189  del  1992,  ebbe  a
individuare - unitamente alla peculiare posizione costituzionale  del
CSM - quale motivo idoneo  a  giustificare  la  prima  delle  deroghe
introdotte dal  legislatore  all'ordinario  sistema  di  ripartizione
della competenza tra i  diversi  tribunali  amministrativi  regionali
(competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma,  per
le controversie in tema di provvedimenti emessi dal CSM e riguardanti
i magistrati  ordinari),  la  «esigenza  largamente  avvertita  circa
l'uniformita'  della  giurisprudenza  fin  dalle  pronunce  di  primo
grado».
    3.4.2. Senonche', se tale e' la ratio che a suo tempo giustifico'
il radicamento di competenza, nelle controversie suddette, in capo al
TAR romano, non sembra che essa sussista anche nel  caso  di  specie.
Invero, nel caso sottoposto al presente scrutinio, si controverte  in
ordine a provvedimenti emessi non gia' da una autorita' centrale (nel
qual caso occorrerebbe  tuttavia  interrogarsi  sulla  compatibilita'
della relativa deroga con la diversa previsione di cui  all'art.  13,
comma 1, seconda parte c.p.a, che stabilisce la  competenza  del  TAR
locale,  in  relazione  a  provvedimenti  pur  emessi  da   autorita'
centrali, ma i cui effetti si esauriscano in ambito locale),  sibbene
da un'autorita' periferica, e segnatamente  la  Questura,  competente
per l'appunto al rilascio di autorizzazioni ex art. 88 TULPS.
    Pertanto, la possibilita' che  in  subiecta  materia  si  formino
pronunce contrastanti tra i vari TT.AA.RR. dislocati  sul  territorio
della Repubblica si pone nella  stessa  misura  in  cui  sussiste  in
relazione  a  controversie  di  altra  natura  (es.  in  materia   di
espropriazioni, appalti, contenzioso elettorale, licenze commerciali,
ecc.). Controversie rispetto alle quali,  tuttavia,  non  vi  e',  in
primo  grado,  alcun  accentramento  di  competenza  in  capo  ad  un
particolare Tribunale amministrativo regionale, ma  una  ripartizione
fondata sui criteri generali di cui  all'art.  13  c.p.a,  e  in  cui
l'uniformita'  della  giurisprudenza  viene  garantita,  in  sede  di
gravame, dal Consiglio di Stato, ed in particolar modo  dall'Adunanza
Plenaria (art. 99 c.p.a.).
    3.4.3. Per tali ragioni, la deroga in esame si  pone  in  termini
del tutto distonici rispetto all'ordinario sistema di  riparto  delle
competenze tra i vari  Tribunali  amministrativi  regionali  scolpito
dall'art. 13 c.p.a, e  appare  ispirata,  piu'  che  dalla  «esigenza
largamente avvertita  dura  l'uniformita'  della  giurisprudenza  fin
dalle pronunce di primo grado» (Corte cost. n. 189/92 cit.),  da  una
riedizione - seppur in versione minore, in quanto riferita alla  sola
competenza - del criterio di riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a.
fondato esclusivamente sui  cc.dd.  «blocchi  di  materie»,  criterio
esploso sul finire degli anni '90 (cfr. artt. 33-34 d.lgs. n.  80/98)
e stigmatizzato dalla Corte costituzionale con le note  sentenze  nn.
204/04 e 191/06.
    E  che  l'esigenza  di  garantire  l'uniformita'  (e  quindi   la
prevedibilita') delle decisioni  sin  dal  primo  grado  di  giudizio
risulti, nella specie, di assai dubbia realizzazione, e'  tanto  piu'
palese se si considera che - come condivisibilmente affermato da  TAR
Calabria, Sez. Reggio Calabria, nell'ordinanza  11  aprile  2013,  n.
217, di rimessione degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  per  lo
scrutinio di  costituzionalita'  dell'art.  135  lett.  p)  c.p.a.  -
«proprio  l'individuazione  del  Tar  Lazio   quale   unico   giudice
funzionalmente   competente   si   presenta    antitetica    rispetto
all'obiettivo  indicato  dalla  Corte,  poiche'  l'ampliamento  della
struttura del Tar  romano,  in  parte  dovuto  anche  allo  smisurato
aumento, nel corso degli anni, delle sue competenze  (tribunale  oggi
composto da ben dodici sezioni, con circa cinque - sei magistrati per
sezione), unitamente al problema dell'efficiente  organizzazione  del
lavoro (compresa la necessaria rotazione delle materie e dei  giudici
fra le sezioni), fa si' che esso non si presenti neppure in  astratto
idoneo ad assicurare  l'ambita  uniformita'  o,  paradossalmente,  si
presenti addirittura come il meno idoneo».
    3.4.4.  In  sostanza,  l'accentramento  di   competenza   operato
dall'art.  135  comma  1  lett.  q-quater)  c.p.a.  in  relazione  ai
provvedimenti «...  emessi  dall'Autorita'  di  polizia  relativi  al
rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con  vincita
in denaro», oltre ad essere del tutto eccentrico in un sistema in cui
la competenza a sindacare gli atti  di  autorita'  aventi  competenza
territorialmente limitata e'  devoluta  al  tribunale  amministrativo
regionale nella cui circoscrizione detta autorita' ha sede (art.  13,
1° comma 1° parte, c.p.a.), rischia di tradursi, in concreto, in  una
sorta di eterogenesi dei fini, stante la concreta  possibilita'  che,
per le ragioni gia' lumeggiate dal TAR reggino, la norma in  commento
raggiunga  obiettivi  configgenti  con  quelli  (l'uniformita'  delle
decisioni sin dal primo grado di giudizio) ai quali essa pur dovrebbe
tendere.
    3.4.5. Per tali ragioni, reputa questo TAR che, rispetto  a  tale
parametro di raffronto offerto dal giudice delle leggi (C.  cost.  n.
189/92), la q.l.c. dell'art. 135 comma 1 lett. q-quater) c.p.a. nella
parte  in  cui  tale  norma  devolve  alla  competenza  funzionale  e
inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi  ad
oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorita' di polizia relativi
al rilascio di autorizzazioni  in  materia  di  giochi  pubblici  con
vincita  in  denaro»,  sia,  oltre  che   rilevante,   altresi'   non
manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost.
    4.  Il  criterio  della  straordinarieta'  delle  situazioni   di
emergenza.
    4.1. Cio' detto quanto al primo  termine  di  comparazione  della
norma in commento con il  principio  di  ragionevolezza  (uniformita'
delle decisioni sin dal primo grado di giudizio),  va  ora  esaminato
l'ulteriore torno del problema, rappresentato dalla possibilita'  che
la deroga introdotta da tale norma possa  reputarsi  giustificata  in
ragione  di   altre   finalita',   del   pari   dotate   di   rilievo
costituzionale.
    A tal riguardo, la Corte costituzionale, con sentenza n.  237/07,
nel giustificare la legittimita' costituzionale  dell'art.  3,  commi
2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005,  n.  245
(Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza  nel  settore  dei
rifiuti nella  regione  Campania),  commi  aggiunti  dalla  legge  di
conversione 27 gennaio 2006, n. 21, ha precisato che: «la  disciplina
processuale a regime cui ha dato vita, in particolare, il comma 2-bis
del contestato art. 3, trova la sua  ragion  d'essere  proprio  nella
straordinarieta'   delle   situazioni   di   emergenza    (e    nella
eccezionalita'  dei  poteri   occorrenti   per   farvi   fonte)   che
costituiscono  il  presupposto  dei   provvedimenti   amministrativi,
l'impugnativa dei quali forma l'oggetto  dei  giudizi  devoluti  alla
competenza  esclusiva  del  Tribunale  amministrativo  regionale  del
Lazio».
    4.2. Tale essendo la ratio  della  deroga  al  criterio  generale
della  competenza,  giustificata  dalla  Consulta  in  un'ottica   di
bilanciamento di contrapposti interessi, ne va scrutinata la positiva
sussistenza nel caso in esame.
    E sul punto, occorre muovere dall'individuazione dei  presupposti
normativi richiesti al fine del sorgere di uno «stato di  emergenza».
Soccorre a  tal  riguardo  l'art.  5,  comma  1,  legge  n.  225/1992
(Istituzione del Servizio nazionale  della  protezione  civile),  che
individua quale presupposto del suo sorgere il verificarsi di  taluno
degli eventi «di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  c)»,  della
medesima legge, vale a dire  non  quelli  «naturali  o  connessi  con
l'attivita'   dell'uomo»,   come   tali   suscettibili   di   «essere
fronteggiati  mediante  interventi  attuabili  dai  singoli  enti   e
amministrazioni  competenti  in  via  ordinaria»  (o  attraverso   un
coordinamento  degli  stessi),  bensi'  solo   «calamita'   naturali,
catastrofi o altri eventi che, per intensita' ed estensione,  debbono
essere fronteggiati con mezzi  e  poteri  straordinari  da  impiegare
durante limitati e predefiniti periodi di tempo».
    4.3. Tale essendo la definizione di «stato di emergenza»,  che  a
termini di Corte cost. n. 237/07 esclude che l'intervento legislativo
in  deroga  alle  regole  generali  vigenti  in  tema  di  competenza
costituisca    esercizio    manifestamente    irragionevole     della
discrezionalita' legislativa (come tale lesivo  dell'art.  3  Cost.),
non sembra a questo TAR che  detta  emergenza  ricorra  nel  caso  di
specie.
    Invero, si verte, nel caso in esame (art. 88  TULPS),  nel  campo
delle  «licenz(e)  per  l'esercizio  delle  scommesse»,   ovvero   di
autorizzazioni  di  polizia  necessarie  al  fine  dell'esercizio  di
attivita' commerciali. Attivita'  invero  particolari,  in  quanto  a
concreto  rischio  di  infiltrazioni  da  parte   di   organizzazioni
criminose, e sottoposte pertanto a duplice  scrutinio,  di  tipo  sia
concessorio, (attraverso le attivita' propedeutiche al  rilascio  del
relativo titolo da parte dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli
di Stato), e sia autorizzatorio, mediante la preliminare  verifica  -
effettuata appunto dalla Questura - in ordine alle qualita' personali
dell'istante  e  all'idoneita'  dei  locali  da  adibire  al  giuoco.
Scrutinio che, come ampiamente  chiarito  dalla  giurisprudenza,  sia
comunitaria  (Corte  di  Giustizia,  6  marzo  2007,  cause   riunite
C-338/04, C-359/04, C-360/04, Placanica),  sia  interna  (Cass.  pen,
SS.UU, 26 aprile 2004, n. 23271), si propone non gia' di contenere la
domanda e l'offerta  del  giuoco,  ma  di  canalizzarla  in  circuiti
controllabili, ai  fine  di  prevenirne  la  possibile  degenerazione
criminale.
    4.4.  Avuto  riguardo,  pertanto,  ai  sicuri  approdi   cui   e'
addivenuta, in subiecta materia, la  giurisprudenza  sia  comunitaria
che interna, rimane oscura a questo Collegio la  positiva  ricorrenza
della «straordinarieta' delle situazioni di  emergenza»,  nonche'  la
«eccezionalita' dei poteri occorrenti per farvi fronte», che  per  il
dettato di Corte cost. n. 237/07 giustificano la deroga  al  criterio
generale di riparto della competenza sancito (ora)  dall'art.  13  1°
comma 1° parte c.p.a.
    Al contrario, avuto riguardo sia al tipo di  attivita'  rilevante
nel  caso  in  esame  (attivita'  commerciale,  costituzionalmente  e
comunitariamente garantita, ancorche' sottoposta a controlli di varia
natura, per le ragioni sopra dette), e sia al  tipo  di  accertamento
che  la  Questura  e'  chiamata  a  svolgere  per  la  parte  di  sua
competenza,  si  e'  in  presenza  di  una  situazione  assolutamente
fisiologica, tanto da  essere  fronteggiata  con  mezzi  ordinari  (i
normali accertamenti di polizia), e  disciplinata  da  una  serie  di
disposizioni normative del tutto idonee al perseguimento degli  scopi
richiesti.
    In sostanza, a fronte di istanza del privato volta al rilascio di
licenza ex art.  88  TULPS,  gli  accertamenti  che  la  Questura  e'
chiamata a compiere non sono per nulla  straordinari,  tanto  da  non
richiedere in alcun modo poteri eccezionali, e men  che  meno  poteri
«... da impiegare durante limitati e predefiniti  periodi  di  tempo»
(art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 225/92 cit.).
    Trattasi invece - si ribadisce - di poteri  del  tutto  ordinari,
tanto da essere previsti e minuziosamente regolati  dalla  legge,  in
chiave ampiamente preventiva rispetto al fatto (id est. le istanze ex
art. 88 TULPS).
    Ma, se cosi' e', non e' dato a questo Collegio di comprendere  le
ragioni di un  accentramento  dello  scrutinio  di  legittimita'  dei
provvedimenti emessi dalla Questura, ex art. 88 TULPS, in capo ad  un
unico Tribunale, nella specie il TAR Lazio, sede di  Roma.  Trattasi,
invero, di accentramento del  tutto  irragionevole,  che  non  sembra
trovare alcuna rispondenza nelle  finalita'  (il  dover  fronteggiare
straordinarie situazioni di emergenza) avute  di  mira  dalla  citata
sentenza della Corte costituzionale n. 237/07.
    4.5. Per tali ragioni, reputa questo  TAR  che,  anche  sotto  il
profilo da ultimo delineato, la q.l.c. dell'art. 135, comma 1,  lett.
q-quater) c.p.a, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui la
norma devolve alla  competenza  funzionale  e  inderogabile  del  TAR
Lazio,  sede  di  Roma,  «le  controversie  aventi   ad   oggetto   i
provvedimenti  ...  emessi  dall'Autorita'  di  polizia  relativi  al
rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con  vincita
in denaro», sia, oltre che  rilevante,  altresi'  non  manifestamente
infondata.
    5. Non manifesta infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 135, comma  1,  lett.  q-quater)  c.p.a,  in
riferimento all'art. 125 Cost.
    5.1.  Cio'  detto  quanto  al  possibile  contrasto  della  norma
censurata con l'art. 3 Cost.  ne  va  ora  evidenziato  un  ulteriore
aspetto problematico, in  riferimento,  questa  volta,  alla  diversa
previsione di cui all'art. 125 Cost. Ancora  una  volta,  termine  di
raffronto e' l'insegnamento offerto dal giudice delle leggi, il quale
non ha mancato di sottolineare (sent. n. 237/07) che: «e'  innegabile
che la contestata disciplina - tanto in  ragione  del  suo  carattere
derogatorio  dell'ordinario  sistema  ...   di   ripartizione   della
competenza tra i diversi organi di primo  grado  della  giurisdizione
amministrativa, quanto per  il  fatto  di  costituire  solo  l'ultimo
esempio, in ordine di tempo, di  una  serie  di  ripetuti  interventi
legislativi che hanno concentrato presso il Tribunale  amministrativo
romano interi settori del contenzioso nei  confronti  della  pubblica
amministrazione - fa sorgere un delicato  problema  di  rapporto  con
l'articolazione su base regionale, ex art. 125 Cost., del sistema  di
giustizia amministrativa.  Di  qui,  la  necessita'  di  un  criterio
rigoroso in ordine alla verifica della non manifesta irragionevolezza
della disciplina processuale in esame».
    5.2. Ad avviso del Collegio, tale affermazione implica un  -  sia
pur parziale -  superamento  dell'originario  impianto  motivazionale
fornito da Corte cost. n. 189/92, secondo cui: «l'attribuzione  della
competenza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio,  anziche'
ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su  tutto  il
territorio  nazionale,   non   altera   il   sistema   di   giustizia
amministrativa».
    In particolare, sembra a questo Collegio che, per il  dettato  di
Corte cost. n. 237/07, occorra piuttosto accertare di volta in  volta
la positiva sussistenza di «...  ragioni  idonee  a  giustificare  la
deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza tra gli
organi di primo grado della giustizia amministrativa».
    5.3. Senonche', alla luce di quanto sopra  detto,  e'  ampiamente
revocabile in dubbio la sussistenza di quei «criteri  rigorosi»  che,
ai sensi di Corte cost. 237/07, consentono di ritenere «... che ci si
trovi di fronte ad  un  esercizio  non  manifestamente  irragionevole
della discrezionalita' legislativa, cio' che esclude la  possibilita'
di ravvisare la paventata violazione dell'art. 3 della Costituzione».
Cio' in quanto da un lato non sembrano sussistere - o  comunque,  non
piu' di quanto non ricorrano  nella  generalita'  delle  controversie
trattate dai vari TT.AA.RR. dislocati sulla Penisola, per le quali il
legislatore non ha avvertito analoghe pulsioni - particolari esigenze
di uniformita' di decisioni sin dal primo grado di giudizio, tali  da
giustificare l'effettuato spostamento di competenza.
    In secondo luogo, sembrano quantomai evanescenti le eccezionali e
straordinarie situazioni di emergenza, suscettibili  di  giustificare
la deroga al citato criterio di riparto della competenza.
    5.4. Per tali ragioni, ad avviso di  questo  TAR  sono  maturi  i
tempi  per  una  rimeditazione,   in   parte   qua,   dell'originario
orientamento offerto da  Corte  cost.  n.  189/92,  che  consenta  di
ritenere fondate le censure di costituzionalita', per  contrasto  con
l'art. 125 Cost., di tutte quelle norme volte  -  come  nel  caso  in
esame - a concentrare in un unico consesso giudiziario (nella specie,
il  TAR  Lazio,  sede  di  Roma)   la   disciplina   di   determinate
controversie, in assenza di criteri diversi da quelli -  di  per  se'
irrilevanti - rappresentati dal particolare tipo di materia trattata.
    6. La rimessione alla Corte costituzionale.
    6.1.  Conclusivamente,  reputa  questo  TAR  rilevante,   e   non
manifestamente infondata, la q.l.c. dell'art.  135,  comma  1,  lett.
q-quater)  c.p.a,  nella  parte  in  cui  tale  norma  devolve   alla
competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le
controversie  aventi  ad   oggetto   i   provvedimenti   ...   emessi
dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di  autorizzazioni  in
materia di giochi pubblici con vincita  in  denaro»,  in  riferimento
agli artt. 3-125 Cost.
    6.2.  Conseguentemente,  l'odierno  giudizio  va   sospeso,   con
immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

                               P.Q.M.

    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  la  rilevanza  e  non  manifesta   infondatezza   della
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  135,  comma  1,
lett. q-quater) c.p.a., nella parte in cui tale  norma  devolve  alla
competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le
controversie  aventi  ad   oggetto   i   provvedimenti   ...   emessi
dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di  autorizzazioni  in
materia di giochi pubblici con vincita in denaro», cosi' provvede:
        1) sospende il presente giudizio;
        2) dispone trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,
per il competente controllo di legittimita' dell'art. 135,  comma  1,
lett. q-quater) c.p.a., nei limiti  sopra  chiariti,  in  riferimento
agli artt. 3-125 Cost.
    Manda alla  Segreteria  del  Tribunale  di  provvedere:  a)  alla
trasmissione della presente ordinanza alla Corte  costituzionale;  b)
alla sua notifica alle parti in causa e al Presidente  del  Consiglio
dei ministri; c) alla sua comunicazione ai  Presidenti  della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.

    Cosi' deciso in Bari nella camera  di  consiglio  del  giorno  10
maggio 2013.

                        Il Presidente: Conti


                                                L'estensore: Palmieri

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