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venerdì 6 settembre 2013

Senato: Atto n. 4-00720 Pubblicato il 6 agosto 2013, nella seduta n. 89 FASANO , GASPARRI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che: il decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2006 disciplina l'assegnazione in uso e la gestione degli alloggi demaniali di servizio annessi alla strutture penitenziarie e l'individuazione, l'assegnazione e la gestione delle unità abitative ad uso temporaneo o degli alloggi collettivi di servizio per il personale dell'amministrazione penitenziaria;




Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00720


Atto n. 4-00720

Pubblicato il 6 agosto 2013, nella seduta n. 89

FASANO , GASPARRI - Al Ministro della giustizia. -
Premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2006 disciplina l'assegnazione in uso e la gestione degli alloggi demaniali di servizio annessi alla strutture penitenziarie e l'individuazione, l'assegnazione e la gestione delle unità abitative ad uso temporaneo o degli alloggi collettivi di servizio per il personale dell'amministrazione penitenziaria;
nell'ambito delle macro-categorie elencate, è possibile operare un'ulteriore classificazione distinguendo tra: 1) alloggi gratuiti di servizio in connessione con l'incarico di servizio (provveditore regionale, direttore titolare di istituto penitenziario o di scuola di formazione di aggiornamento e comandante di reparto) (art. 2, comma 1); 2) alloggi destinati esclusivamente al Ministro e, ricorrendo motivi di sicurezza, ai Sottosegretari di Stato (art. 2, comma 4); 3) alloggi in concessione gratuita per speciali ragioni di servizio, quali personale trasferito per ragioni di sicurezza, personale incaricato dello svolgimento di particolari e temporanee attività fuori dalla sede di servizio e personale che svolge la propria attività in sedi disagiate (artt. 4 e 5); 4) alloggi assegnati in concessione onerosa a domanda del personale (art. 6); 5) unità abitative ad uso temporaneo (cosiddette foresterie) destinate al personale dell'amministrazione quando ricorrono particolari esigenze di servizio o esigenze di sicurezza e al personale del Ministero in presenza di esigenze di sicurezza (art. 12, comma 1); 6) alloggi collettivi di servizio destinati al personale dell'amministrazione penitenziaria che vi abbia interesse (art. 12, comma 3);
in attuazione del decreto presidenziale il direttore generale delle Risorse materiali, dei beni e dei servizi del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha emanato il provvedimento n. 3828 del 18 giugno 2013, con cui sono stati individuati i criteri di determinazione dei canoni di utilizzo delle unità abitative ad uso temporaneo e degli alloggi collettivi di servizio, con riferimento all'articolo 12, commi 2 e 4, del decreto stesso;
nell'osservanza di tali direttive alcuni provveditori regionali hanno già avviato la procedura per la riscossione dei canoni di locazione unitamente agli oneri accessori, anche per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria accasermato ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 395 del 1990 (di ordinamento del Corpo) riportato nelle premesse del citato provvedimento del direttore generale n. 3828,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga se quanto posto in essere da alcuni provveditorati regionali nei confronti del personale del Corpo accasermato, avallato a livello centrale, sia conforme alla normativa primaria vigente specifica per il Corpo di Polizia penitenziaria, poiché i contenuti di cui all'articolo 18 della legge n. 395 del 1990 non sembra che possano essere assolutamente assorbiti nella fattispecie di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2006, riguardante l'individuazione, l'assegnazione e la gestione delle unità abitative ad uso temporaneo e degli alloggi di servizio per il personale dell'amministrazione penitenziaria;
se non appaia evidente che gli alloggi collettivi di servizio non possono essere assolutamente fusi e confusi con le caserme, in quanto ontologicamente, storicamente e funzionalmente diversi dai primi, dal momento che mentre gli alloggi di servizio annessi alle strutture penitenziarie, come espressamente indicato negli articoli 1 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2006, sono unità abitative a tutti gli effetti, destinate esclusivamente al singolo individuo o a nuclei familiari, le caserme si compongono di stanze di pernottamento ad uso plurimo, in cui i destinatari hanno l'obbligo di permanere per soddisfare finalità di esclusivo interesse istituzionale, per cui ne discende la naturale gratuità della fruizione complessivamente intesa: in tali sensi si è espresso anche il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, Servizi ispettivi di finanza pubblica, in occasione di una visita ispettiva effettuata presso la scuola di via di Brava a Roma, occasione in cui ha avuto modo di puntualizzare come il personale del Corpo che abbia l'obbligo di fruire degli alloggi collettivi per soddisfare finalità di esclusivo interesse istituzionale non debba corrispondere alcun onere per la sistemazione in caserma, e ciò in linea con quanto previsto dall'articolo 18 richiamato;
se ritenga possibile sovrapporre gli alloggi collettivi di servizio con la caserma, dal momento che l'articolo 18 della legge n. 395 del 1990 disciplina l'alloggio di servizio e le caserme in modo differente, come si evince dai commi 6 e 7 del medesimo articolo: del resto, anche sul piano del linguaggio comune la locuzione "alloggio" rimanda al concetto di unità abitativa diversamente dalla "caserma", che si configura come un aggregato di stanze di pernottamento ad uso plurimo inscindibilmente e funzionalmente connesse alla sicurezza degli istituti e servizi penitenziari, peraltro in molti casi prive dei requisiti minimi di vivibilità, salubrità ed igiene ex tabella A annessa all'accordo quadro nazionale del 24 marzo 2004;
se risulti se disposizioni in tal senso si rinvengano per la Polizia di Stato e per il Corpo forestale, atteso che la natura onerosa di tale fruizione si porrebbe in contrasto con il carattere strumentale delle caserme alle preminenti esigenze di sicurezza che esse assolvono, oltre a soddisfare, in via transeunte, rilevanti esigenze abitative, in occasione di assegnazioni di fine corso o trasferimenti d'ufficio improvvisi;
se ritenga che la natura che si pretende onerosa della fruizione delle caserme contrasti con il fatto che gli stipendi siano bloccati da 2 anni, e presumibilmente lo saranno fino al 31 dicembre 2014 e che non si possa dare corso alla liquidazione degli emolumenti accessori relativi agli avanzamenti di qualifica e all'assegno di funzione se non in misura pari al 46 per cento di quanto spettante nonché alle prestazioni straordinarie rese se non in modo dilazionato;
se, infine, un'imposizione del genere non risulti essere aberrante e che, se confermata, dovrebbe necessariamente essere estesa agli appartenenti a tutte le forze di polizia che si trovino nelle medesime condizioni, con ripercussioni incalcolabili.

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