Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00720
Atto n. 4-00720
Pubblicato il 6 agosto 2013, nella seduta n. 89
FASANO , GASPARRI - Al Ministro della giustizia. -
Premesso che:
il decreto del Presidente della
Repubblica n. 314 del 2006 disciplina l'assegnazione in uso e la
gestione degli alloggi demaniali di servizio annessi alla strutture
penitenziarie e l'individuazione, l'assegnazione e la gestione delle
unità abitative ad uso temporaneo o degli alloggi collettivi di servizio
per il personale dell'amministrazione penitenziaria;
nell'ambito delle macro-categorie
elencate, è possibile operare un'ulteriore classificazione distinguendo
tra: 1) alloggi gratuiti di servizio in connessione con l'incarico di
servizio (provveditore regionale, direttore titolare di istituto
penitenziario o di scuola di formazione di aggiornamento e comandante di
reparto) (art. 2, comma 1); 2) alloggi destinati esclusivamente al
Ministro e, ricorrendo motivi di sicurezza, ai Sottosegretari di Stato
(art. 2, comma 4); 3) alloggi in concessione gratuita per speciali
ragioni di servizio, quali personale trasferito per ragioni di
sicurezza, personale incaricato dello svolgimento di particolari e
temporanee attività fuori dalla sede di servizio e personale che svolge
la propria attività in sedi disagiate (artt. 4 e 5); 4) alloggi
assegnati in concessione onerosa a domanda del personale (art. 6); 5)
unità abitative ad uso temporaneo (cosiddette foresterie) destinate al
personale dell'amministrazione quando ricorrono particolari esigenze di
servizio o esigenze di sicurezza e al personale del Ministero in
presenza di esigenze di sicurezza (art. 12, comma 1); 6) alloggi
collettivi di servizio destinati al personale dell'amministrazione
penitenziaria che vi abbia interesse (art. 12, comma 3);
in attuazione del decreto presidenziale
il direttore generale delle Risorse materiali, dei beni e dei servizi
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha emanato il
provvedimento n. 3828 del 18 giugno 2013, con cui sono stati individuati
i criteri di determinazione dei canoni di utilizzo delle unità
abitative ad uso temporaneo e degli alloggi collettivi di servizio, con
riferimento all'articolo 12, commi 2 e 4, del decreto stesso;
nell'osservanza di tali direttive alcuni
provveditori regionali hanno già avviato la procedura per la riscossione
dei canoni di locazione unitamente agli oneri accessori, anche per il
personale del Corpo di Polizia penitenziaria accasermato ai sensi
dell'articolo 18 della legge n. 395 del 1990 (di ordinamento del Corpo)
riportato nelle premesse del citato provvedimento del direttore generale
n. 3828,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga se
quanto posto in essere da alcuni provveditorati regionali nei confronti
del personale del Corpo accasermato, avallato a livello centrale, sia
conforme alla normativa primaria vigente specifica per il Corpo di
Polizia penitenziaria, poiché i contenuti di cui all'articolo 18 della
legge n. 395 del 1990 non sembra che possano essere assolutamente
assorbiti nella fattispecie di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 314 del 2006, riguardante
l'individuazione, l'assegnazione e la gestione delle unità abitative ad
uso temporaneo e degli alloggi di servizio per il personale
dell'amministrazione penitenziaria;
se non appaia evidente che gli alloggi
collettivi di servizio non possono essere assolutamente fusi e confusi
con le caserme, in quanto ontologicamente, storicamente e funzionalmente
diversi dai primi, dal momento che mentre gli alloggi di servizio
annessi alle strutture penitenziarie, come espressamente indicato negli
articoli 1 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del
2006, sono unità abitative a tutti gli effetti, destinate esclusivamente
al singolo individuo o a nuclei familiari, le caserme si compongono di
stanze di pernottamento ad uso plurimo, in cui i destinatari hanno
l'obbligo di permanere per soddisfare finalità di esclusivo interesse
istituzionale, per cui ne discende la naturale gratuità della fruizione
complessivamente intesa: in tali sensi si è espresso anche il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale
di finanza, Servizi ispettivi di finanza pubblica, in occasione di una
visita ispettiva effettuata presso la scuola di via di Brava a Roma,
occasione in cui ha avuto modo di puntualizzare come il personale del
Corpo che abbia l'obbligo di fruire degli alloggi collettivi per
soddisfare finalità di esclusivo interesse istituzionale non debba
corrispondere alcun onere per la sistemazione in caserma, e ciò in linea
con quanto previsto dall'articolo 18 richiamato;
se ritenga possibile sovrapporre gli
alloggi collettivi di servizio con la caserma, dal momento che
l'articolo 18 della legge n. 395 del 1990 disciplina l'alloggio di
servizio e le caserme in modo differente, come si evince dai commi 6 e 7
del medesimo articolo: del resto, anche sul piano del linguaggio comune
la locuzione "alloggio" rimanda al concetto di unità abitativa
diversamente dalla "caserma", che si configura come un aggregato di
stanze di pernottamento ad uso plurimo inscindibilmente e funzionalmente
connesse alla sicurezza degli istituti e servizi penitenziari, peraltro
in molti casi prive dei requisiti minimi di vivibilità, salubrità ed
igiene ex tabella A annessa all'accordo quadro nazionale del 24 marzo 2004;
se risulti se disposizioni in tal senso
si rinvengano per la Polizia di Stato e per il Corpo forestale, atteso
che la natura onerosa di tale fruizione si porrebbe in contrasto con il
carattere strumentale delle caserme alle preminenti esigenze di
sicurezza che esse assolvono, oltre a soddisfare, in via transeunte,
rilevanti esigenze abitative, in occasione di assegnazioni di fine corso
o trasferimenti d'ufficio improvvisi;
se ritenga che la natura che si pretende
onerosa della fruizione delle caserme contrasti con il fatto che gli
stipendi siano bloccati da 2 anni, e presumibilmente lo saranno fino al
31 dicembre 2014 e che non si possa dare corso alla liquidazione degli
emolumenti accessori relativi agli avanzamenti di qualifica e
all'assegno di funzione se non in misura pari al 46 per cento di quanto
spettante nonché alle prestazioni straordinarie rese se non in modo
dilazionato;
se, infine, un'imposizione del genere non
risulti essere aberrante e che, se confermata, dovrebbe necessariamente
essere estesa agli appartenenti a tutte le forze di polizia che si
trovino nelle medesime condizioni, con ripercussioni incalcolabili.
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