T.A.R. Puglia (Lpd) Sez. II, Sent., 11-07-2013, n. 1138
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 148 del 2011, proposto da:
-
contro
Ministero Della Difesa Direzione Generale Pensioni Militari; Ministero Della Difesa, Ministero Dell'Economia E Delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Stato Di (Lpd), domiciliata in (Lpd), via Melo, 97;
per l'annullamento
-del decreto n. 130 del 12.2.2007, notificato solo successivamente al 4.11.2010, del Ministero della Difesa, Direzione Generale delle Pensioni Militari, del Collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, I con il quale l'infermità "Esiti di meniscectomia mediale ginocchio sx", già riconosciuta dipendente da fatti di servizio dal competente Comitato, veniva dichiarata ascrivibile alla Tabella B, allegata alla L. n. 834 del 1981 con concessione d'indennità UNA TANTUM;
- della Delib. n. 116 del 2006 del 14.7.06 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, notificata al ricorrente successivamente al 4.11.10, nella parte in cui, con riguardo all'infermità accertata come dipendente da causa di servizio, ha riconosciuto soltanto l'erogazione di un'indennità una tantum;
- del verbale di visita della C.M.O. dell'Ospedale Militare di (Lpd), riguardante l'infermità di "Esiti di meniscectomia mediale ginocchio sx", laddove, ai fini dell'equo indennizzo, è riconosciuta l'ascrivibilità dell'infermità alla Tabella B del D.P.R. n. 834 del 1981;
nonché per l'accertamento
del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l'infermità "Esiti di meniscectomia mediale ginocchio sx", - dipendente da fatti di servizio, come da Delib. n. 114 del 14 luglio 2006 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio - come ascrivibile alla quinta categoria, Tabella A, max, D.P.R. n. 834 del 1981, e per l'accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'equo indennizzo in tale misura,
e per la condanna
dell'amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della suddetto equo indennizzo, dal dì della domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Amerigo Maggi e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Espone il ricorrente, Sig. F.C., di aver prestato servizio, negli anni 1996 e 1997, in qualità di militare, addetto al rifornimento mezzi, presso la Caserma "Pasquali" dell'Aquila e di essersi infortunato, mentre era in servizio, avvertendo un improvviso e doloroso strappo al ginocchi sinistro. Dopo due giorni di ricovero presso l'infermeria dell'Aquila, era stato trasferito all'Ospedale Militare del Celio a Roma, dove era stato sottoposto ad un intervento d'asportazione del menisco, cd "meniscectomia selettiva mediale".
In data 25.6.1999, la Commissione Medico Ospedaliera di (Lpd) riconosceva la menomazione subita dal ricorrente, per effetto di un'infermità cagionata da fatti di servizio, come ascrivibile solo alla Tabella B, max, del D.P.R. n. 834 del 1981, omettendo, secondo l'assunto di parte ricorrente, di considerare la presenza nel ginocchio del ricorrente di un frammento residuo di menisco, riscontrata in sede di perizia medico legale di parte del 16.11.07, che ha determinato una zoppia del ricorrente, che comporterebbe un'invalidità superiore al venti percento con conseguente iscrizione della sua menomazione alla quinta categoria della Tabella A del D.P.R. n. 834 del 1981.
Con Delib. n. 114 del 14 luglio 2006 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, recepita con decreto ministeriale n. 130 del 12.2.2007, notificato formalmente al ricorrente previo avviso con nota prot. n. M_D E24478 n. 25433 del 4.11.2010 del Centro Documentale di (Lpd), Sezione Provvedimenti Medico Legali, è stata riconosciuta dipendente da fatti di servizio la meniscectomia mediale del ginocchio sinistro con l'erogazione di un'indennità una tantum senza ascrivere la suddetta infermità ad una delle categorie della Tabella A del D.P.R. n. 834 del 1981 ed alla Tabella B nella stessa misura, già operata dal C.M.O. di (Lpd).
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dei suddetti provvedimenti per eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto e di diritto, difetto d'istruttoria e di motivazione, irragionevolezza e manifesta ingiustizia, violazione della tabella A del d.p.r. 30.12.1981 n. 834, dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto, dell'art. 11 del D.P.R. n. 461 del 2001, in quanto egli è affetto, in modo irreversibile, da zoppia al piede sinistro, per l'assenza della struttura meniscale, asportata presso l'Ospedale Militare del Celio, e per la presenza nel ginocchio sinistro di un frammento residuo di menisco, non diagnosticato, che comporterebbe il riconoscimento del diritto all'equo indennizzo periodico.
Si è costituita in giudizio l'intimata Amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 13 giugno 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
Va in primo luogo rilevata l'intempestività della domanda preordinata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'asserita presenza nel ginocchio sinistro di un frammento residuo di menisco, riconducibile all'intervento chirurgico del 1997. Infatti il termine semestrale per la presentazione della relativa domanda, fissato in precedenza dall'art. 36 del D.P.R. n. 686 del 1957 e ora ribadito dall'art. 2 del vigente D.P.R. n. 461 del 2001, non è meramente ordinatorio, ma ha carattere di termine perentorio e, quindi, decadenziale (in senso conforme Cons. Stato, Sez. III, 6 aprile 2010 n. 2568).
Pur essendo pacifico che tale termine non decorre dal semplice verificarsi di un evento, i cui danni possano manifestarsi in futuro o dalla conoscenza di una malattia o lesione, ma dal momento dell'esatta percezione della natura e della gravità dell'infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio, la decorrenza va determinata secondo un criterio di normalità, facendo cioè riferimento ad un termine tendenzialmente e ragionevolmente ancorato a risultanze obiettive e non rimesso alla piena e soggettiva disponibilità dell'istante (Cfr. TAR Basilicata 5 novembre 2010 n. 936).
Orbene, nel caso di specie, la circostanza riportata già nel verbale della Commissione Medico Ospedaliera di (Lpd) in data 25.6.1999 di riconoscimento della menomazione subita dal ricorrente, per effetto di un'infermità cagionata da fatti di servizio, come ascrivibile solo alla Tabella B, max, del D.P.R. n. 834 del 1981, non faceva alcun riferimento alla presenza nel ginocchio di un frammento residuo di menisco, riconducibile secondo l'assunto di parte ricorrente all'intervento chirurgico, effettuato due anni prima all'Ospedale Militare del Celio.
La meniscectomia mediale del ginocchio sinistro è stata riconosciuta dipendente da fatti di servizio, con Delib. n. 114 del 14 luglio 2006 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che ha confermato la stessa diagnosi del C.M.O., modificandone solo la natura dei benefici economici spettanti.
Soltanto in data 16.11.07, come riconosce la stessa parte ricorrente (pag. 4 del ricorso), cioè ad undici anni dall'intervento chirurgico, in sede di una perizia medico legale di parte, è stata rilevata la presenza nel ginocchio del ricorrente del suddetto frammento residuo di menisco, comportante una zoppia del ricorrente con invalidità superiore al venti per cento con conseguente iscrizione della sua menomazione alla quinta categoria della Tabella A del D.P.R. n. 834 del 1981.
Al riguardo il Collegio rileva che il ricorrente, avendo preso conoscenza della presenza nel ginocchio di un frammento residuo di menisco, dopo le determinazioni già assunte sia dal C.M.O. che dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, non ha comunicato all'Amministrazione tale circostanza rilevante sotto il profilo diagnostico sanitario ed ha lasciato decorrere il perentorio termine decadenziale di sei mesi per l'integrazione dell'originaria domanda, fissato in precedenza dall'art. 36 del D.P.R. n. 686 del 1957 e ora ribadito dall'art. 2 del vigente D.P.R. n. 461 del 2001, al fine di conseguire il riesame delle sue condizioni di salute e della riconducibilità di tale circostanza, sconosciuta all'Amministrazione.
Il ricorrente, soltanto con il presente ricorso, dopo oltre tre anni dalla scoperta ed a 14 anni dall'intervento chirurgico, ha impugnato il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, di cui ha avuto formale comunicazione, meramente confermativo del giudizio diagnostico del C.M.O., ma tali provvedimenti sono ormai divenuti definitivi per mancato rispetto del termine decadenziale per far valere ulteriori patologie, sancito in precedenza dall'art. 36 del D.P.R. n. 686 del 1957 ed attualmente dall'art. 2 del vigente D.P.R. n. 461 del 2001,
Ad abundantiam, si osserva che il ricorso risulta comunque infondato nel merito, in quanto, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 461 del 2001, il parere del Comitato è vincolante per l'Amministrazione, che può legittimamente motivare la decisione di rigetto dell'istanza mediante il suo richiamo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2011 n. 2683; Id., sez. V, 7 febbraio 2012 n. 658).
Inoltre gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti, anche in relazione all'equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato, che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale su tali decisioni è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione (cfr. Cons. St. sez. IV, 8/6/2009 n. 3500).
Nè sussistono i presupposti per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, tenuto conto dei limiti che, per costante giurisprudenza, l'utilizzo di questo mezzo istruttorio incontra nel processo amministrativo, specialmente al cospetto di valutazioni, quali quelle sulla dipendenza da causa di servizio, che la legge riserva in via tendenzialmente esclusiva a determinati organi collegiali composti da funzionari di diversa estrazione e professionalità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2012 n. 1510) e tenuto conto del colpevole ritardo, normativamente sanzionato, con cui l'interessato ha prospettato una più grave patologia, evidenziato solo nel corso di accertamenti di parte, mai segnalati all'Amministrazione prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Il ricorso va pertanto respinto.
La natura ed il contenuto della controversia inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in (Lpd) nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario
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