Translate

venerdì 6 settembre 2013

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 5-9-2013 n. 129 Disposizioni per l'attuazione della determinazione del Presidente n. 137 del 20 giugno 2013, relativa allo schema di convenzione con i soggetti abilitati all'assistenza fiscale per l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni presentate dai pensionati ai fini del riconoscimento per l'anno 2013 del diritto alle detrazioni di imposta previste dall'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 e successive modifiche.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 5-9-2013 n. 129
Disposizioni per l'attuazione della determinazione del Presidente n. 137 del 20 giugno 2013, relativa allo schema di convenzione con i soggetti abilitati all'assistenza fiscale per l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni presentate dai pensionati ai fini del riconoscimento per l'anno 2013 del diritto alle detrazioni di imposta previste dall'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 e successive modifiche.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.

Circ. 5 settembre 2013, n. 129 (1).

Disposizioni per l'attuazione della determinazione del Presidente n. 137 del 20 giugno 2013, relativa allo schema di convenzione con i soggetti abilitati all'assistenza fiscale per l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni presentate dai pensionati ai fini del riconoscimento per l'anno 2013 del diritto alle detrazioni di imposta previste dall'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 e successive modifiche.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.



     

Ai
   

Dirigenti centrali e periferici
     

Ai
   

Responsabili delle Agenzie
     

Ai
   

Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
     

Al
   

Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:
   

Al
   

Presidente
     

Al
   

Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
     

Al
   

Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
     

Al
   

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
     

Ai
   

Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
     

Al
   

Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
     

Ai
   

Presidenti dei comitati regionali
     

Ai
   

Presidenti dei comitati provinciali
       



L'art. 23, comma 2, lett. a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per effetto delle modifiche disposte dall'art. 7, comma 2, lett. e), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, non prevede più l'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per agevolazioni personali e/o per carichi di famiglia e dispone che la dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi, salvo l'obbligo a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

La normativa prevede che sia onere del sostituto di imposta acquisire le dichiarazioni fatte dai propri sostituiti ai fini del riconoscimento del diritto alle detrazioni di imposta di cui al citato art. 23, e quindi l'INPS ha il compito di acquisire dai pensionati interessati dette dichiarazioni al fine di calcolare le detrazioni e di rideterminare ed applicare l'eventuale conseguente tassazione.

L'Istituto ha, quindi, predisposto un apposito modello per la comunicazione delle eventuali variazioni intervenute al fine di procedere al ricalcolo ed alla corretta determinazione delle detrazioni realmente spettanti in base alla variazione comunicata.

Con determinazione del Presidente n. 137 del 20 giugno 2013, è stato quindi approvato lo schema di convenzione, che si allega, con i soggetti compresi tra quelli abilitati all'assistenza fiscale di cui al D.Lgs. n. 241/1997 per la raccolta e la trasmissione all'INPS delle dichiarazioni presentate dai pensionati ai fini delle detrazioni d'imposta, previste dall'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 e successive modifiche.

I Centri di assistenza fiscale, alcune Associazioni professionali a livello nazionale e gli altri soggetti abilitati all'assistenza fiscale, di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, se in possesso dei prescritti requisiti, hanno facoltà di stipulare convenzioni singole, aderenti allo schema.

Le menzionate Associazioni professionali a livello nazionale, provviste di certificato digitale Entratel in corso di validità rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, che in caso di stipula della convenzione si impegnano a trasmettere l'elenco dei propri iscritti alla Direzione centrale Sistemi informativi e tecnologici dell'INPS per la relativa abilitazione, sono quelle che seguono:

- Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro;

- Istituto Nazionale Revisori Legali;

- Associazione Nazionale Commercialisti;

- per i Consulenti Tributari: ANCIT; ANCOT; INT; LAPET; LAIT.

Per l'inserimento del proprio nominativo nelle liste degli abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni ai fini del riconoscimento per l'anno 2013 del diritto alle detrazioni di imposta, i professionisti in possesso dei prescritti requisiti, che fanno riferimento alle suddette associazioni, devono prendere contatto con le stesse; in alternativa, essi possono autonomamente stipulare convenzioni singole, così come gli altri soggetti abilitati.

Come già riferito a proposito delle Associazioni professionali, il soggetto interessato deve essere in possesso di un certificato digitale Entratel in corso di validità, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

La stipula delle convenzioni di cui alla presente circolare avviene presso le Direzioni metropolitane o le Direzioni provinciali INPS territorialmente competenti sul luogo in cui è situata la sede del soggetto interessato.

Sul punto, la citata determinazione reca la specifica autorizzazione ai Direttori di Area metropolitana e ai Direttori provinciali a sottoscrivere, in nome, per conto e nell'interesse dell'Istituto, singole convenzioni aderenti ai rispettivi schemi.

I Direttori di Area metropolitana e i Direttori provinciali verificano il possesso di tutti i requisiti necessari al valido esercizio della facoltà di stipula da parte dei richiedenti, compresi quelli relativi alla qualità del soggetto richiedente quale soggetto abilitato alla stipula, come sopra specificato, all'insussistenza delle gravi inadempienze di cui in appresso, alla legittimazione della persona fisica che sottoscrive e alla validità del certificato Entratel.

Il possesso dei requisiti è riferito al momento della sottoscrizione della convenzione.

Per addivenire alla stipula, i soggetti interessati prendono contatti con le Direzioni metropolitane e provinciali territorialmente competenti, tramite i recapiti presenti sul sito web dell'Istituto e accessibili effettuando la ricerca della Struttura di interesse dal percorso che segue: "www.inps.it" → "le sedi INPS" (in alto a destra).

La stipula avviene formando due copie del testo di convenzione sottoscritte in originale, delle quali una è consegnata alla parte privata e l'altra è tenuta agli atti della Direzione metropolitana o provinciale.

Ciascuna copia è soggetta all'imposta di bollo.

L'imposta, che è a carico della parte privata, è assolta applicando n. 1 marca da bollo del valore di euro 16,00 (sedici/00) ogni 4 facciate del testo di convenzione.

Sono esclusi dall'affidamento del relativo servizio, e dunque non hanno facoltà di stipulare la convenzione di che trattasi, i soggetti abilitati responsabili di gravi inadempienze, accertate nei rapporti con l'Inps, alla data della stipula della convenzione.

La convenzione viene predisposta utilizzando le funzionalità del "Portale delle convenzioni", accessibile dal percorso che segue: intranet.inps.it → Servizi → "Gestione e assistenza servizi internet" → "Amministrazione convenzioni per utenti esterni".

L'accesso al Portale è consentito ai menzionati Direttori e agli eventuali delegati, autorizzati attraverso il sistema IDM.

Attraverso il Portale, acquisiti e confermati i dati necessari alla stipula, è possibile procedere alla stampa personalizzata della convenzione comprensiva degli allegati.

La convenzione, una volta sottoscritta e provvista delle necessarie marche da bollo, dovrà essere acquisita otticamente in formato elettronico e registrata nel portale attraverso l'apposita funzionalità.

La convenzione risulterà attiva solo dopo aver provveduto alla registrazione in banca dati della copia elettronica della convenzione sottoscritta.

I pagamenti per i servizi resi a norma della convenzione di cui alla presente circolare sono gestiti, relativamente ai CAF, dalla Direzione centrale Pensioni dell'INPS e, relativamente agli altri soggetti, dalle Direzioni metropolitane o provinciali presso le quali è avvenuta la stipula.


Si invitano i Direttori di Area metropolitana e i Direttori provinciali a fornire copia della presente circolare ai soggetti interessati.


Il Direttore generale

Nori



Allegato


Convenzione


tra


l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale


e


(Soggetto abilitato all'assistenza fiscale, di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche) per l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni rese dai pensionati ai fini delle detrazioni di imposta previste dall'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche


L'anno ........., il giorno ...... del mese di ....................., in Roma, con la presente scrittura redatta in ........... copia, da valere ad ogni effetto


Le Sottoscritte parti


...................., nato a ........................ il ........................, domiciliato per la carica in .........................., nella sua qualità di ............, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dello "Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587;

(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS" o, congiuntamente a "...", "le Parti");


e


(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (...........), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di (ragione sociale), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), quale (carica/qualifica), domiciliato/a per la carica ove sopra, giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;


ovvero


giusta procura speciale al/alla medesimo/a rilasciata in data (giorno/mese/anno), che il comparente dichiara essere tutt'ora valida e non revocata e che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

(in appresso anche più brevemente "soggetto abilitato" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti")


Visto


- l'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

- l'art. 23, comma 2, lett. a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale, come da ultimo modificato dall'art. 7, comma 2, lett. e), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dispone, tra l'altro, quanto segue: "Le detrazioni di cui all'art. 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi";

- l'art. 8, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che l'INPS provveda, tra l'altro, "ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al fine di indirizzare tali attività alla realizzazione degli obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011";

- il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, nonché i provvedimenti dell'Autorità Garante in materia;


Considerato


- che è compito del sostituto di imposta acquisire le dichiarazioni fatte dai propri sostituiti ai fini del riconoscimento del diritto alle detrazioni di imposta di cui al citato art. 23, così come da ultimo modificato dall'art. 7, comma 2, lett. e), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011;

- che l'art. 23, comma 2, lett. a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per effetto delle modifiche disposte dall'art. 7, comma 2, lett. e), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, non prevede più l'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per agevolazioni personali e/o per carichi di famiglia e dispone che la dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi salvo l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni;

- che è quindi compito dell'INPS acquisire dai pensionati interessati dette dichiarazioni, calcolare le detrazioni e applicare l'eventuale conseguente tassazione;

- che l'INPS, avendo la necessità di acquisire nel più breve tempo possibile le dichiarazioni in argomento, per il più efficace, efficiente, economico e tempestivo assolvimento del compito di cui sopra, ritiene opportuno avvalersi della collaborazione dei soggetti, tra quelli abilitati all'assistenza fiscale di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, che manifestino la relativa volontà, ritenendoli idonei allo scopo;

- che pertanto l'INPS, con ciascuno dei soggetti di cui al punto che precede, sottoscrive apposita convenzione, con la quale affida ad ognuno di essi, in via non esclusiva, il servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni presentate dai pensionati ai fini del riconoscimento del diritto alle detrazioni di imposta previste dall'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

- che la Parte privata della presente convenzione rientra tra i soggetti abilitati all'assistenza fiscale, di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche


Convengono e stipulano quanto segue


Art. 1

Natura dei riferimenti normativi e delle considerazioni.


I riferimenti normativi e le considerazioni di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.


Art. 2

Oggetto della convenzione.


L'INPS affida in via non esclusiva ed a titolo oneroso al soggetto abilitato, che accetta, lo svolgimento del servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni presentate dai pensionati ai fini del riconoscimento del diritto alle detrazioni di imposta previste dall'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (di seguito denominato "servizio").

Sono esclusi dall'affidamento del servizio, e dunque non hanno facoltà di stipulare la presente convenzione, i soggetti abilitati responsabili di gravi inadempienze, accertate nei rapporti con l'INPS, alla data di stipula della convenzione.

Le specifiche obbligazioni delle Parti, che discendono dall'affidamento del servizio, sono indicate negli articoli che seguono.


Art. 3

Contenuto del servizio.


Il servizio consta delle attività di seguito individuate:

1. acquisizione, previo controllo dell'identità e della legittimazione dei dichiaranti, delle dichiarazioni rese dai pensionati ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificato dall'art. 7, comma 2, lett. e), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per il riconoscimento del diritto alle detrazioni d'imposta per agevolazioni personali e/o per carichi di famiglia, con riferimento all'anno 2013 (di seguito denominate "dichiarazioni");

2. controllo della correttezza del codice fiscale del singolo dichiarante e dei familiari, tramite il relativo documento oppure tramite l'interrogazione dell'apposita banca dati telematica dell'Agenzia delle entrate (SIATEL o altra, comunque denominata, che ne sostituisca le funzioni);

3. assistenza ai dichiaranti nella compilazione del modello di dichiarazione per il riconoscimento del diritto alle detrazioni d'imposta;

4. trasmissione telematica, validamente acquisita dai sistemi informatici dell'INPS, dei dati contenuti nelle dichiarazioni, con l'attestazione di conformità dei dati alle dichiarazioni medesime;

5. verifica della valida acquisizione dei dati, trasmessi ai sensi del precedente numero 4, da parte dei sistemi informatici dell'INPS, gestione delle anomalie e, in caso di reiezione, comunicazione ai dichiaranti dell'esito della verifica medesima;

6. conservazione dei modelli di dichiarazione e della documentazione relativa ai codici fiscali.


Art. 4

Attività di acquisizione delle dichiarazioni.


L'INPS definisce i criteri di rilevazione delle detrazioni d'imposta, la modulistica necessaria e i tracciati record.

Di quanto sopra, l'INPS dà tempestiva comunicazione al soggetto abilitato.


Art. 5

Attività di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni.


Le procedure informatiche di supporto alla trasmissione telematica dei dati sono preventivamente indicate dall'INPS, il quale fornisce al soggetto abilitato il software specifico.

È facoltà del soggetto abilitato adottare il software predisposto dall'Istituto ovvero altri applicativi informatici corrispondenti alle specifiche tecniche rilasciate dall'INPS, sia in fase di stesura iniziale che successivamente, in caso di modifica delle procedure. L'INPS non risponde delle anomalie eventualmente derivanti, in fase di trasmissione telematica dei dati, dall'uso di applicativi non rilasciati dall'Istituto.

Qualsiasi variazione delle procedure o del software è preventivamente indicata o approvata dall'INPS.

Il soggetto abilitato alla trasmissione deve risultare iscritto nel "Registro delle Chiavi Pubbliche degli Utenti del Fisco Telematico" del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, quindi, essere in possesso delle chiavi valide per l'applicazione "Entratel". Ai soli fini della trasmissione e firma digitale, l'INPS accetta, oltre ai certificati Entratel, certificati digitali rilasciati da Infocamere, Actalis, Postecom, DigitPA.

Per l'abilitazione di eventuali sedi decentrate il soggetto abilitato comunica quanto segue:

- sede decentrata del soggetto da abilitare;

- dati anagrafici della persona che opererà presso la sede decentrata;

- "common name" (CN) del certificato digitale, completo di codice fiscale o partita IVA ed estensione (.xxx), rilasciato dall'Agenzia delle Entrate alla persona che opererà presso la sede decentrata

- "Autorità di Certificazione" (CA) che ha emesso il certificato.

Le relative comunicazioni sono fatte in formato elettronico (preferibilmente su foglio elettronico formato Excel), all'indirizzo di posta elettronica sicurezza.card@inps.it, della Direzione Centrale Sistemi Informativi e tecnologici.

Il foglio elettronico allegato, contenente i dati, dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto abilitato mittente.

È validamente acquisita dai sistemi informatici dell'INPS la trasmissione telematica dei dati che non sono oggetto della comunicazione telematica di reiezione di cui all'articolo 6, nel termine di cui al secondo comma del medesimo articolo.


Art. 6

Attività di verifica della valida acquisizione dei dati, di gestione delle anomalie e di comunicazione ai dichiaranti dell'esito della verifica.


Il soggetto abilitato, per ciascun pacchetto di scarto, riceve una notifica a mezzo posta elettronica. L'INPS mette a disposizione del soggetto abilitato, unitamente al software, l'elenco delle motivazioni di reiezione dei dati.

La comunicazione telematica di reiezione è effettuata entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla trasmissione del dato.

Il soggetto abilitato ha, in ogni caso, conoscenza della comunicazione telematica di reiezione, a tutti gli effetti, accedendo all'opzione "Elenco pacchetti con scarti da elaborazione".

La comunicazione telematica di reiezione è causata da incongruenze e/o inesattezze e/o difformità del singolo dato, anche rispetto al contenuto delle banche di dati dell'INPS: non rilevano, ad alcun effetto, la natura e la causa delle incongruenze e/o delle inesattezze e/o delle difformità.

La comunicazione ai dichiaranti dell'esito della verifica consta della notizia di avvenuta reiezione dei dati trasmessi da parte dei sistemi informatici dell'INPS, se non seguita da ulteriore trasmissione; di essa il soggetto abilitato conserva idonea attestazione di ricevimento.


Art. 7

Attività di conservazione dei modelli di dichiarazione e della documentazione relativa ai codici fiscali.


Il soggetto abilitato stampa ciascun modulo di dichiarazione (modello AP06 oppure modello CERT DET) in duplice copia, delle quali una, datata e sottoscritta dal dichiarante, è custodita negli appositi archivi da esso tenuti, per un periodo non inferiore a quello della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, mentre l'altra, parimenti datata, è consegnata per ricevuta al dichiarante o ad un suo delegato.

In alternativa, allo scopo di evitare l'onere di conservazione del cartaceo, il soggetto abilitato, dopo aver stampato ciascun modulo di dichiarazione in unica copia (che, provvista di data, è consegnata per ricevuta al dichiarante o ad un suo delegato, il quale la sottoscrive alla sua presenza) e dopo aver inviato telematicamente all'Istituto detto modulo, svolge l'attività di cui al presente articolo eseguendo in successione le operazioni di seguito descritte:

a) creazione di una copia digitale, su documento informatico statico e non modificabile, del modello AP06 o modello CERT DET datato e sottoscritto dal pensionato.

b) conservazione digitale, ai sensi della normativa vigente, dei citati documenti digitalizzati, con apposizione della marca temporale e della firma digitale del Responsabile della Conservazione al fine di attestare la conformità all'originale del documento, digitalizzato e conservato, e di garantirne l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità e la certezza della data.

La documentazione relativa ai codici fiscali consta della copia dei relativi documenti oppure del risultato dell'interrogazione dell'apposita banca dati telematica dell'Agenzia delle entrate (SIATEL ovvero altra, comunque denominata, che ne sostituisca le funzioni): essa è conservata in forma cartacea oppure su supporto informatico, alla stregua del comma che precede. Il risultato dell'interrogazione della banca di dati telematica dell'Agenzia delle entrate può essere conservato anche come file informatico, nel formato originale. Il supporto informatico (oppure il file informatico, conservato nel formato originale) contiene la documentazione relativa ad un solo soggetto oppure a più soggetti.

Il soggetto abilitato informa il dichiarante dell'onere, che incombe su quest'ultimo, di conservazione del modulo di dichiarazione e della documentazione di supporto alla dichiarazione per un periodo non inferiore a quello di cui al precedente comma 1.


Art. 8

Svolgimento del servizio in regime di avvalimento.


Il soggetto abilitato può avvalersi, sotto il suo diretto controllo ed assumendone la relativa responsabilità, dei servizi dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, ovvero, per quanto riguarda i soggetti abilitati diversi dai Centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all'art. 23, comma 2, di detto decreto.

Nel caso in cui si avvalga dei citati soggetti, la Parte privata della presente convenzione trasmette all'INPS apposita comunicazione indicante la ragione sociale e il nome del rappresentante legale del soggetto dei cui servizi si intende usufruire. Detta comunicazione deve precedere l'inizio dello svolgimento del servizio in regime di avvalimento.

L'attività dei menzionati soggetti è considerata, a tutti gli effetti, attività del soggetto abilitato.

In caso di svolgimento del servizio in regime di avvalimento, totale o parziale, l'INPS intrattiene rapporti con il solo soggetto abilitato.


Art. 9

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali.


Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

È assicurato, altresì, che - al di fuori dei casi previsti dalla legge - i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti.

In conformità a quanto sopra, ciascuna delle Parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003.

Il soggetto abilitato rende ai dichiaranti l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003. In particolare, il soggetto abilitato, nel ricevere la dichiarazione, rende noto agli interessati che i dati, nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003, vengono acquisiti e trasmessi all'INPS per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa vigente e dalla presente convenzione.

Attesa la rilevanza dell'interesse pubblico alla protezione dei dati personali, l'inadempimento di ciascuna obbligazione contenuta nel presente articolo comporta la risoluzione ipso iure della presente convenzione, salvo il risarcimento del danno.


Art. 10

Compenso.


Il presente articolo stabilisce la misura del compenso che l'INPS riconosce al soggetto abilitato per lo svolgimento dell'attività prevista nella presente convenzione.

Per favorire l'assolvimento efficace, efficiente, economico e tempestivo del compito, che fa carico all'INPS, di acquisizione delle dichiarazioni, di calcolo delle detrazioni e di applicazione dell'eventuale conseguente tassazione, ed in considerazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le Parti stabiliscono che, per l'anno 2013 la misura del compenso, IVA esclusa, per ogni dichiarazione trasmessa, è la seguente:


Dichiarazioni Detrazioni trasmesse
   

Tariffe

1
   

Entro 30 giorni da disponibilità applicativo Inps ovvero da sottoscrizione dichiarazione
   

€ 3,30

2
   

Tra il 31° ed il 45° giorno da sottoscrizione dichiarazione
   

€ 3,13

3
   

Oltre il 45° giorno da sottoscrizione dichiarazione
   

€ 0,0
       


Non è dovuto compenso per le dichiarazioni che non presentano una variazione rispetto al regime di detrazione applicato dall'Istituto.

Qualora il dichiarante si rivolga a più di un soggetto abilitato per rilasciare la medesima dichiarazione, il compenso compete al soggetto abilitato che per primo ha trasmesso i dati.

Non è dovuto compenso per le dichiarazioni trasmesse dai soggetti di cui all'art. 8, comma 1, prima della comunicazione prevista al successivo comma 2 del citato art. 8.

Non è dovuto compenso per le dichiarazioni, oggetto, anche in parte, di comunicazione telematica di reiezione, ai sensi dell'art. 6. In questi casi, ove il soggetto abilitato ritrasmetta i dati privi di incongruità e/o di inesattezze e/o di difformità, agli effetti del riconoscimento del compenso e ad ogni altro effetto rileva la data della ritrasmissione validamente acquisita dai sistemi informatici dell'INPS, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma.

Per singolo soggetto dichiarante, il compenso è riconosciuto per una sola dichiarazione cui si riferiscono i dati trasmessi, a prescindere dal numero di prestazioni in godimento.

Qualora, successivamente alla trasmissione della dichiarazione, intervengano fatti o circostanze che comportino la necessità di una dichiarazione di variazione della precedente, è riconosciuto un compenso secondo lo schema tariffario del presente articolo. Il compenso non è invece riconosciuto in caso di rettifiche di dichiarazioni erronee già trasmesse.

I soggetti abilitati si impegnano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa alla compilazione della dichiarazione con i dati previsti.


Art. 11

Liquidazione e pagamento del compenso.


Il soggetto abilitato emette annualmente fattura dei dati trasmessi e riscontrati dall'INPS, consultando all'uopo i dati riepilogativi messi a disposizione dall'Istituto sul proprio sito internet.

Gli eventuali dati scartati dalle procedure di verifica e controllo possono essere fatturati non appena resi conformi al tracciato delle procedure informatiche di supporto rilasciato dall'INPS, che sarà opportunamente messo a disposizione del soggetto abilitato. Agli effetti dell'applicazione dei compensi di cui all'art. 10 e ad ogni altro effetto, vale la trasmissione validamente acquisita dai sistemi informatici dell'INPS.

I centri di assistenza fiscale presentano la fattura all'INPS - DC Pensioni, Via Ciro il Grande, 21, Roma. Gli altri soggetti abilitati presentano la fattura alla rispettiva Struttura provinciale INPS di riferimento. Qualsiasi variazione di fattura è effettuata con nota di credito, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972.

II pagamento dell'acconto del compenso, nella misura del 90% dell'importo fatturato, avviene entro il novantesimo giorno dalla presentazione, da parte del soggetto abilitato, della fattura medesima e della verifica di regolarità di cui al comma 6 del presente articolo.

Il pagamento del saldo del compenso avviene successivamente all'espletamento delle verifiche di cui all'art. 12. In particolare, il soggetto abilitato riceve il pagamento a seguito della pubblicazione degli esiti delle verifiche sul sito Internet dell'Istituto.

Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica del D.U.R.C. del soggetto abilitato, in corso di validità, ai sensi dell'art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento (di esecuzione ed attuazione di detto decreto legislativo) e della presente Convenzione.

È obbligo del soggetto abilitato comunicare all'INPS eventuali modifiche che dovessero intervenire riguardanti qualsiasi condizione incidente sullo stato e/o qualità del soggetto medesimo, nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.


Art. 12

Verifiche e penali.


Per accertare il corretto adempimento, da parte del soggetto abilitato, delle obbligazioni che discendono dall'affidamento del servizio, le Parti stabiliscono che l'INPS sottopone annualmente a verifica a campione almeno il 3% di tutte le dichiarazioni (con arrotondamento alla unità superiore) cui si riferiscono i dati trasmessi dal soggetto abilitato medesimo.

Con riferimento al procedimento di verifica, di seguito indicato, il soggetto abilitato, in caso di richiesta ed entro 30 giorni da essa, fa pervenire alla sede INPS richiedente, copia di quanto da esso conservato ai sensi dell'art. 7. In caso di inadempienza, anche parziale, non si farà luogo al pagamento dell'intero saldo.

Nel caso in cui, dalle verifiche di cui sopra, emerga l'esistenza di casi di inadempimento del soggetto abilitato, le Parti stabiliscono di applicare un sistema di penali commisurate alla gravità dell'inadempimento.

L'importo della penale viene determinato moltiplicando tra loro i seguenti fattori:

- numero delle dichiarazioni errate verificate;

- indice di difettosità, definito per tipologia di errore;

- doppio dei compensi corrisposti ai sensi dell'art. 10, in relazione alle diverse fattispecie elencate;

- coefficiente 100 diviso la percentuale del campione estratto

Nel caso in cui si verifichino, per la stessa dichiarazione trasmessa dal soggetto, una pluralità di errori, corrispondenti a più indici di difettosità, viene applicato l'indice di difettosità più elevato.

Nel caso in cui per la dichiarazione sottoposta a verifica non sia previsto alcun compenso, ai fini del calcolo della penale, si prende in considerazione il compenso indicato dall'art. 10, comma 2, punto 2.

Le tipologie di errori e dei relativi indici di difettosità sono indicati nella tabella che segue.


Caso di inadempimento
   

Indice di difettosità

Difformità tra la data di sottoscrizione del modulo di dichiarazione, che risulta dalla trasmissione o comunque da quanto conservato dal soggetto abilitato ai sensi dell'art. 7, e quella che risulta dal modulo di dichiarazione recante la sottoscrizione del dichiarante, da questi conservato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo art. 7
   

0,30

(zero/30)

Difformità tra i dati trasmessi dal soggetto abilitato e quelli contenuti nel modulo di dichiarazione
   

0,40

(zero/40)

Trasmissione di dati che non costituiscono variazione di dati precedentemente trasmessi e validamente acquisiti dai sistemi informatici dell'Inps, art. 10 penultimo comma
   

0,20

(zero/20)
   


Si indica di seguito il procedimento di verifica e di applicazione delle penali di cui al presente articolo.

La Direzione generale dell'INPS attende alla funzione di indirizzo e di coordinamento strategico dell'intero procedimento.

Le verifiche sono effettuate dalle Strutture periferiche dell'INPS territorialmente competenti.

Per consentire l'espletamento delle verifiche, il soggetto abilitato, in caso di richiesta ed entro 30 giorni da essa, fa pervenire alla Struttura territoriale dell'INPS copia di quanto da esso conservato ai sensi dell'art. 7.

Eseguita la verifica, la Struttura territoriale dell'INPS ne trasmette l'esito alla Direzione generale dell'INPS e al soggetto abilitato.

La Direzione generale dell'INPS valida gli esiti delle verifiche e riscuote le somme dovute a titolo di penale.

La riscossione delle penali di cui al presente articolo avviene per compensazione in sede di pagamento del saldo del compenso di cui all'art. 11, quinto comma, e, per l'eventuale eccedenza, con apposita richiesta per recupero penale.

A seguito dell'adempimento della penale, l'INPS emette apposita ricevuta, con contrassegno telematico di € 1,81 (uno/81) in caso di superamento dell'importo di € 77,47 (settantasette/47).

Annualmente, l'INPS comunica al soggetto abilitato le modalità, i tempi e gli esiti delle verifiche mediante pubblicazione sul proprio sito internet www.inps.it.


Art. 13

Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell'INPS.


Salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo precedente, l'INPS si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale dalla presente convenzione qualora le dichiarazioni acquisite ed inviate dal soggetto abilitato non siano conformi alla normativa e/o alle disposizioni della convenzione per una percentuale pari o superiore al 5% delle dichiarazioni sottoposte a verifiche anche diverse da quelle di cui all'art. 12 effettuate sia da parte dell'Istituto che da parte di qualunque altra Autorità.

Salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo precedente, l'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per casi di inadempienza grave del soggetto abilitato.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui ai primi due commi, l'INPS comunica al soggetto abilitato la relativa decisione, motivandola ai sensi di detti commi.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto abilitato ha facoltà di comunicare alla Direzione generale dell'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Direzione generale dell'INPS comunica al soggetto abilitato il recesso unilaterale dalla presente convenzione, motivandolo ai sensi dei primi due commi e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

Il recesso di cui ai primi due commi ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte del soggetto abilitato, della relativa comunicazione.

Salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo precedente, attesa la rilevanza degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento delle attività oggetto dei rapporti di convenzione tra l'INPS e i soggetti compresi tra quelli abilitati all'assistenza fiscale, di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, nei casi di cui ai primi due commi l'Istituto ha facoltà di rifiutare la stipula di nuove convenzioni con il soggetto abilitato interessato, anche se aventi oggetto diverso rispetto a quello della presente convenzione.

Le comunicazioni previste dal presente articolo hanno la forma della lettera raccomandata con avviso di ricevimento o della PEC.


Art. 14

Polizza assicurativa.


Il soggetto abilitato stipula apposita polizza assicurativa a garanzia dell'integrale risarcimento dei danni da esso comunque cagionati nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

La polizza di cui al comma precedente prevede un massimale di copertura non inferiore a quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, ovvero, per quanto riguarda i soggetti abilitati diversi dai Centri di assistenza fiscale (CAF), dall'art. 22 di detto decreto.


Art. 15

Registrazione.


Il presente atto è oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lett. B, Parte II, della Tariffa di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.


Art. 16

Spese ed oneri.


Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto sono a carico del soggetto abilitato, salvo diversa previsione di legge.


Art. 17

Uso della telematica e di internet.


Ove non diversamente stabilito, le trasmissioni di informazioni e le comunicazioni previste dalla presente convenzione sono effettuate con modalità telematiche.

In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, ove possibile avuto riguardo al tipo di trasmissione o di comunicazione, l'INPS effettua le trasmissioni di informazioni e le comunicazioni previste dalla presente convenzione mediante pubblicazione sul proprio sito internet www.inps.it, che il soggetto abilitato ha l'onere all'uopo di consultare.


Art. 18

Durata, adeguamento e risoluzione.


La presente convenzione ha validità per l'anno 2013.

Ciascuna Parte può recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta all'altra con un preavviso di almeno 3 mesi.

Le pertinenti modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni. Nei casi di cui al presente comma, le Parti conformano immediatamente il contenuto della presente convenzione al rinnovato quadro normativo.

In particolare, attesa la rilevanza degli interessi sottesi al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, qualora disposizioni normative sopravvenute impongano all'INPS risparmi di risorse riferibili, anche indirettamente, ai rapporti con determinate categorie di soggetti abilitati all'assistenza fiscale, di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, l'Istituto, valutata detta riferibilità, adegua immediatamente e unilateralmente gli importi dei compensi di cui all'art. 10 agli effetti di tali disposizioni.

La presente convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento che la rendono contrastante con il perseguimento del pubblico interesse. Nei casi di cui al presente comma, ciascuna Parte prende immediatamente atto della risoluzione, con comunicazione scritta indirizzata all'altra.

Le comunicazioni previste dal presente articolo hanno la forma della lettera raccomandata con avviso di ricevimento o della PEC.


Art. 19

Foro competente.


Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.


Art. 20

Rinvio alla normativa vigente.


Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.


Il Direttore dell'Inps

______________________

Il soggetto abilitato

_____________________


Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il soggetto abilitato dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della Convenzione: Art. 2 (Oggetto della convenzione), Art. 3, (Contenuto del servizio), Art. 4 (Attività di acquisizione delle dichiarazioni), Art. 5 (Attività di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni), Art. 6 (Attività di verifica della valida acquisizione dei dati, di gestione delle anomalie e di comunicazione ai dichiaranti dell'esito della verifica), Art. 7 (Attività di conservazione dei modelli di dichiarazione e della documentazione relativa ai codici fiscali), Art. 8 (Svolgimento del servizio in regime di avvalimento), Art. 9 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali), Art. 10 (Compenso), Art. 11 (Liquidazione e pagamento del compenso), Art. 12 (Verifiche e penali), Art. 13 (Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell'INPS), Art. 14 (Polizza assicurativa), Art. 16 (Spese ed oneri), Art. 17 (Uso della telematica e di internet), Art. 18 (Durata, adeguamento e risoluzione), Art. 19 (Foro competente).


[Luogo e data]


Il Soggetto abilitato



D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 23
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Nessun commento: