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martedì 8 ottobre 2013

Cassazione: Codice della strada, nulle le multe che non specificano l'importo della sanzione ridotta









Cass. civ. Sez. II, 12-11-
2007, n. 23506


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.
mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTORIERI Franco - Presidente

Dott.
SCHETTINO Olindo - Consigliere

Dott. MALZONE Ennio - Consigliere

Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio -
rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso
proposto da:

COMUNE DI REGGIO EMILIA, COMUNE AVELLINO, in persona del
legale rappresentante pro tempore Avv. S.R. Commissario Prefettizio,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAVIA 28, difeso dagli avvocati
MANGANIELLO BERARDINA, GABRIELLA BRIGLIADORO, giusta delega in atti;

-
ricorrente -

contro

MI BA SRL, in persona del legale rappresentante
pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1602/03 del Giudice
di pace di AVELLINO, depositata il 17/07/03;

udita la relazione della
causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/07 dal Consigliere Dott.
Emilio MIGLIUCCI;

udito l'Avvocato PORPORA Raffaele, con delega
depositata in udienza degli Avvocati MANGANIELLO Bernardina,
BRIGLIADORO Gabriella, difensori del ricorrente che hanno chiesto
accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.


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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
La s.r.l MI.BA proponeva
al Giudice di Pace di Avellino opposizione avverso il verbale con cui
in data 2-12-2002 le era stata contestata la violazione dell'art. 23 C.
d.S., commi 4 e 11, denunciando la nullità del verbale di accertamento
fra l'altro per carenza degli elementi di cui alla L. n. 689 del 1981,
art. 16.

Con sentenza dep. il 17 luglio 2003 il Giudice di Pace
accoglieva il ricorso.

Secondo il primo giudice la contestazione
dell'infrazione, determinando la decorrenza del termine per il
pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, deve consentire
l'esercizio del diritto di oblazione, sicchè il verbale deve contenere
tutti gli elementi che consentono di pervenire all'entità della
sanzione, non essendo sufficiente, come nel caso, del verbale
impugnato, l'indicazione della sanzione edittale.

Avverso tale
decisione propone ricorso per Cassazione il Comune di Avellino sulla
base di un unico motivo illustrato da memoria.

Non ha svolto attività
difensiva l'intimato.

Motivi della decisione
Con l'unico articolato
motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione
dell'art. 202 C.d.S. e L. n. 689 del 1981, art. 16, nonchè omessa
insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce che erroneamente
era stato annullato il verbale che conteneva l'indicazione del minimo
edittale della sanzione pecuniaria, atteso che, ai sensi dell'art. 202
C.d.S., comma 1, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta
giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al
minimo fissato dalle singole norme.

Il motivo è infondato.

L'art. 200
C.d.S., nel disciplinare le prescrizioni che il verbale di accertamento
dell'infrazione deve contenere, rinvia al contenuto del modello
descritto dall'art. 383 reg. esec. C.d.S..

Il D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495, art. 383, comma 2 (regolamento di esecuzione e di attuazione
del codice della strada) stabilisce che, nell'ipotesi in cui è ammesso
il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l'accertatore
deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità di pagamento,
precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento,
l'ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ecc...

Il verbale deve quindi contenere una serie di indicazioni necessarie
per consentire al trasgressore il pagamento in misura ridotta della
sanzione, non essendo evidentemente al riguardo sufficiente, come
correttamente ritenuto dal giudice di pace, l'indicazione del minimo
della sanzione edittale.

Il ricorrente, che si è limitato a dedurre la
legittimità del verbale in cui era stata indicata il minimo della
sanzione pecuniaria, avrebbe dovuto non soltanto allegare che il
verbale conteneva le indicazioni prescritte di cui si è detto ma anche,
in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso,
trascrivere il verbale elevato all'opponente, in modo da consentire al
giudice di legittimità, che non può esaminare gli atti del processo, la
verifica della presenza dei requisiti di legge.

Il ricorso va,
pertanto, rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine al
regolamento delle spese processuali, non avendo l'intimato svolto
attività difensiva.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma,
nella Camera di consiglio, il 29 maggio 2007.

Depositato in
Cancelleria il 12 novembre 2007


 

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