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martedì 8 ottobre 2013

Cassazione: Raccolta fondi durante l'orario di lavoro, legittimo il licenziamento L'azienda aveva ritenuto tale comportamento più grave degli altri addebiti, quali l'uso per fini personali di telefono e fax. Procedura ineccepibile, secondo la Suprema corte, visto che il lavoratore aveva avuto i termini di difesa sulla contestazione




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Raccolta fondi durante l'orario di lavoro, legittimo il licenziamento
L'azienda aveva ritenuto tale comportamento più grave degli altri
addebiti, quali l'uso per fini personali di telefono e fax. Procedura
ineccepibile, secondo la Suprema corte, visto che il lavoratore aveva
avuto i termini di difesa sulla contestazione

Cass. civ. Sez. lavoro,
05-11-2007, n. 23071


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo -
Presidente

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. STILE Paolo -
Consigliere

Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere

Dott. BALLETTI
Bruno - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso
proposto da:

XYXYXY, elettivamente domiciliata in ROMA VIA .... 1..,
presso lo studio dell'avvocato A.., rappresentata e
difesa dall'avvocato .... giusta delega in atti;

-
ricorrente -

contro

TIME S.R.L., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA.....
presso lo studio dell'avvocato .., che lo rappresenta e
difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la
sentenza n. 2511/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il
19/03/04 r.g.n. 8337/01;

udita la relazione della causa svolta nella
Pubblica udienza del 02/10/07 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI Massimo, che ha concluso per R.N.R. in subordine rigetto.


--------------------------------------------------------------------------------
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 26
gennaio 2000 la Time s.r.l. conveniva in giudizio la propria dipendente
sig.ra .... per sentir dichiarare la legittimità del licenziamento
disciplinare intimatole il 13 gennaio precedente.

Il giudice adito, in
accoglimento della domanda riconvenzionale della G., con sentenza 12
luglio 2001 ha dichiarato il licenziamento illegittimo, per violazione
della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, in quanto nella lettera di
licenziamento sarebbero stati posti a giustificazione fatti diversi
dall'originaria contestazione, come l'uso da parte dell'appellata di
fax, fotocopiatrice e del telefono aziendale e per aver esposto
l'azienda a possibili azioni giudiziarie di altri soggetti; annullava
il licenziamento ed ordinava la reintegrazione della stessa nel posto
di lavoro, con condanna al risarcimento del danno.

Il Tribunale di
Roma, decidendo con sentenza non definitiva 5 giugno 2003/19 marzo 2004
n. 2511/2003 solo la questione della tempestività della contestazione,
in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato che il datore di
lavoro ha rispettato la procedura di previa contestazione di cui
all'art. 7; ha disposto con separata ordinanza la prosecuzione del
giudizio per l'esame della legittimità nel merito dell'atto di recesso.

Il giudice d'appello ha disatteso la decisione del primo giudice per
due ragioni: 1. perchè la dipendente ha avuto i termini a difesa sulla
seconda contestazione; 2. perchè il licenziamento è comunque motivato
essenzialmente in relazione ai fatti della prima contestazione.

Sul
primo punto ha rilevato: dopo l'originaria contestazione la appellata
veniva sentita il 4 gennaio 2000 alla presenza di un rappresentante
sindacale. La società contestava alla G. anche di avere usato
indebitamente fax, telefono e fotocopiatrice aziendale e di avere
esposto la società al pericolo di danni di onorabilità e di immagine.
Il rappresentante del sindacato chiese di poter controdedurre a questa
nuova contestazione e successivamente fece sapere con lettera di non
aver niente da aggiungere.

Il giudice d'appello ha concluso sul punto
che l'appellata è stata idoneamente informata, alla presenza anche di
rappresentanti sindacali di sua fiducia, di questi nuovi addebiti e le
è stato concesso un termine per potersi discolpare, che non ha inteso
utilizzare.

Sul secondo punto: nella lettera di licenziamento le
ragioni poste a fondamento del recesso sono i comportamenti
originariamente contestati e cioè la raccolta di fondi per prodotti
natalizi vari nell'orario di lavoro, la presenza in portineria in un
giorno non di lavoro per incassarli ecc.; il riferimento all'uso del
telefono, fax e fotocopiatrice aziendale è puramente aggiuntivo in
quanto si deduce solo l'irrilevanza del valore del materiale
utilizzato. Il giudice d'appello ha esaminato la lettera di recesso e
l'ha interpretata nel senso che le ragioni del recesso sono individuate
nella raccolta abusiva di fondi presso i colleghi e non nell'uso del
materiale aziendale, tanto che nella citata lettera si deduce una sorta
di "incompatibilità ambientale".

Avverso tale sentenza ha proposto
ricorso per Cassazione la G., con due motivi.

La intimata si è
costituita con controricorso, resistendo.

Motivi della decisione
Si
deve preliminarmente delibare il valore processuale della comunicazione
depositata nella cancelleria di questa Corte il 18 luglio 2007
dall'avv. ...., difensore della Time s.r.l., secondo cui
la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sent. 3
maggio 2006 n. 389.

In passato, la giurisprudenza di questa Corte era
consolidata nel senso che le diverse cause di interruzione del processo
previste dagli artt. 299 e 300 c.p.c., non trovano applicazione nel
giudizio di Cassazione, caratterizzato dall'impulso di ufficio.

Questo
principio è stato applicato anche all'ipotesi di dichiarazione di
fallimento di una delle parti (Cass. sez. un. 14 novembre 2003 n.
17295; Cass. 20 maggio 1997 n. 4480) .

Successivamente Cass. Sez. Un.
13 gennaio 2 006 n. 477, in fattispecie di morte del procuratore, ha
innovato sul punto, rilevando che il principio del giusto processo,
ribadito dall'art. 111 Cost., come modificato dalla Legge
Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed il ruolo del difensore anche
nel giudizio di cassazione, che ne impone la possibilità di presenza
anche in questa sede, richiede di rinviare il processo a nuovo ruolo,
per dare comunicazione dell'evento alla parte e consentirle di nominare
un nuovo difensore.

Il Collegio ritiene che il principio sopra
enunciato non debba essere necessariamente applicato al caso di specie,
considerata anche la mancanza di interesse della parte, e la mancanza
di lesione del diritto di difesa, in relazione all'esito del giudizio,
di cui in seguito, ed in considerazione del principio del giusto
processo, di cui è parte essenziale la sua ragionevole durata, ribadito
dallo stesso art. ili Cost., posto a base della sentenza delle Sezioni
Unite 477/2006 cit.

Con il primo motivo la ricorrente deduce
violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, nonchè
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo
della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Assume che dal
confronto tra la lettera di contestazione e la successiva lettera di
intimazione del licenziamento risulta la violazione del canone di
immutabilità dei fatti contestati.

Il motivo è infondato, perchè
involge una valutazione dei fatti da parte del giudice del merito il
quale, con motivazione adeguata e priva di contraddizioni, ha dato
sufficiente ragione della propria valutazione.

La correttezza della
motivazione risiede nel rilievo che la lavoratrice ha avuto, come
dispone l'art. 7 in esame, i termini a difesa sulla contestazione
effettuata in sede di audizione, e tale rilievo è assorbente di ogni
altra considerazione circa il contenuto della lettera di licenziamento,
una volta che anche la seconda contestazione sia stata ritenuta
legittima.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e
falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, commi 2, 3
e 5, nonchè dell'art. 1375 c.p.c.;

omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art.
360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Assume che solo nell'atto di appello la TIME S.
r.l. ha sviluppato gli argomenti posti a base della sentenza impugnata.

Il motivo è infondato.

Il potere di rilevazione del giudice è
vincolato solo dai fatti ritualmente dedotti (Cass. Sez. un. 3 febbraio
1998 n. 1099).

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese processuali
vengono compensate.

P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa le spese del
presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio
della Sezione Lavoro, il 2 ottobre 2007.

Depositato in Cancelleria il
5 novembre 2007


 

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