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martedì 8 ottobre 2013

Cassazione: Non basta a escludere il risarcimento al condomino dire che l'insidia nell'androne fosse prevedibile Inciampa in un gancio aperto per consentire un trasloco nell'edificio: bocciata la sentenza che ha negato il ristoro dei danni sul rilievo che la proprietaria, abitando lì da trent'anni, poteva aspettarselo




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Non basta a escludere il risarcimento al condomino dire che l'insidia nell'androne fosse prevedibile
Inciampa in un gancio aperto per
consentire un trasloco nell'edificio: bocciata la sentenza che ha
negato il ristoro dei danni sul rilievo che la proprietaria, abitando
lì da trent'anni, poteva aspettarselo


Cass. civ. Sez. III, 30-10-
2007, n. 22882


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE



ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso
proposto da:

XYXYXY, elettivamente domiciliata in ROMA VIA .... 101,
presso lo studio dell'avvocato ...., che la difende, giusta
delega in atti;

- ricorrente -

contro

.......

- controricorrente -

e contro

CONDOMINIO VIA ......
-
intimati -

e sul 2^ ricorso n. 07317/06 proposto da:

CONDOMINIO DI
VIA (OMISSIS), in persona dell'amministratore pro tempore dr. B.A.,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL ....., presso lo studio
dell'avvocato ..... che lo difende, giusta delega in atti;

-
controricorrente e ricorrente incidentale -

e contro

XYXYXY, A......
- intimate -

avverso la sentenza n. 3479/05 della Corte d'Appello di ROMA, terza
sezione civile, emessa il 5/05/05, depositata il 26/07/05, R.G.
6866/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 04/10/07 dal Consigliere Dott. .....

udito l'Avvocato
Lidia LANZARA;

udito l'Avvocato ....

udito il P.M., in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ... che
ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di
quello incidentale.


--------------------------------------------------------------------------------
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
La domanda proposta da M.
M., finalizzata ad ottenere la condanna del Condominio di Via (OMISSIS)
e della Cooperative edilizia "Claudia Ceris", in liquidazione, al
risarcimento dei danni conseguenti alla sua caduta sulla scala esterna
che immetteva nell'androne dello stabile condominiale, dapprima accolta
dal Tribunale di Roma, veniva poi totalmente rigettata dalla Corte
d'Appello (sentenza in data 5 maggio - 26 luglio 2005), in accoglimento
del gravame proposto dalla Assitalia S.p.A., evocata in giudizio dal
Condominio allo scopo di esserne manlevato.

Il ricorso per cassazione
della M. è articolato in due motivi, mediante i quali denuncia,
rispettivamente, errata applicazione dell'art. 2043 c.c., anzichè
dell'art. 2051. c.c., e vizio di motivazione in tema di prova del caso
fortuito.

Il Condominio ha proposto ricorso incidentale lamentando la
condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Assitalia.

Motivi della decisione
I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art.
335 c.p.c..

Il ricorso principale della M. è fondato e meritevole di
accoglimento.

La Corte territoriale, dopo aver correttamente delineato
i principi giuridici che disciplinano la responsabilità per danni
cagionati da cosa in custodia (art. 2051 c.c.), ha attribuito l'evento
a fatto esclusivo della stessa danneggiata, la cui condotta ha ritenuto
imprudente.

Il ragionamento logico - giuridico della Corte
territoriale non può essere condiviso poichè essa, contraddicendo gli
stessi principi giuridici che pure aveva affermati, ha incentrato la
propria attenzione unicamente sul comportamento della M., senza
verifica-re se il custode avesse fornito la necessaria prova
liberatoria e, quindi, ha sostanzialmente applicato l'art. 2043 c.c..

Censurabili sul piano logico sono anche le considerazione della
sentenza impugnata dettate dalla conoscenza da parte della ricorrente
dello stato dei luoghi. La M. è inciampata sul gancio, inserito in uno
dei gradini della scala che mette in comunicazione il cancello
d'ingresso con l'androne dell'edificio, normalmente utilizzato per
ancorare il paletto che blocca l'anta sinistra del cancello di
ingresso. Nell'occasione, il paletto era stato sganciato ed entrambe le
ante del cancello erano aperte poichè era in corso un trasloco. La
Corte territoriale ha riferito che l'anta sinistra del cancello era
normalmente chiusa (e il paletto inserito nel gancio) e ha fatto leva
sulle circostanze che la M. abitasse da oltre 30 anni nell'edificio,
fosse proprietaria di un appartamento e, quindi, comproprietaria degli
spazi condominiali comuni, e che certamente altre volte in passato il
cancello fosse stato aperto. Ma proprio la considerazione che per tanti
anni la M. avesse sceso le scale trovando pressochè costantemente
chiusa l'anta del cancello avrebbe dovuto sollecitare il giudice di
appello a valutare il comportamento della ricorrente sotto i profili
dell'affidamento in ordine alla situazione di fatto e circa la
normalità e abitualità dei propri comportamenti (è nozione di comune
esperienza che le scale della propria abitazione si discendono senza
prestare particolare attenzione ai singoli gradini proprio perchè si
tratta di un movimento normale, abituale, quindi eseguito in modo
"automatico").

Ne consegue che, premesso che il trasloco in atto non
esclude la qualità di custode del Condominio, il Giudice di rinvio, che
si individua in altra sezione della medesima Corte territoriale, dovrà
compiere una nuova valutazione delle risultanze processuali per
verificare se il Condominio abbia fornito la necessaria prova
liberatoria, tenendo presente che il comportamento della M. potrà
essere eventualmente valutato anche ai fini dell'art. 1227 c.c., comma
1.

L'accoglimento del ricorso principale determina l'assorbimento di
quello incidentale, in quanto l'eventuale soccombenza nei confronti del
chiamato in garanzia riguarda la parte le cui tesi ne abbiano
determinato la chiamata. Il Giudice di rinvio, oltre a liquidare le
spese del giudizio di cassazione, considererà anche che l'Assitalia non
aveva chiesto la condanna del Condominio alla rifusione delle spese del
giudizio di appello e che il secondo aveva aderito all'impugnazione
della prima.

P.Q.M.
Riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso
principale, assorbito l'incidentale. Cassa e rinvia, anche per le spese
del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di
Roma.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2007.

Depositato in
Cancelleria il 30 ottobre 2007


 

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