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martedì 8 ottobre 2013

Cassazione: Incidente nel centro abitato, non si può escludere la responsabilità del Comune per la manutenzione stradale È ormai superata la giurisprudenza che negava la configurabilità in capo all'ente locale del risarcimento per danno da cose in custodia nell'ambito dell'obbligo di vigilanza sul patrimonio viario





Cass. civ. Sez. III, 19-11-2007, n.
23924


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.
ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele - Presidente

Dott. MAZZA Fabio -
Consigliere

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. FEDERICO
Giovanni - rel. Consigliere

Dott. LEVI Giulio - Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.M.,
elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 36/B, presso lo studio
dell'avvocato SCARDIGLI Massimo, che la difende unitamente all'avvocato
ELENA ZANNI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI
RAVENNA, in persona del Sindaco V.M. elettivamente domiciliato in ROMA
VIA C POMA 4, presso lo studio dell'Avvocato GELLI Paolo, unitamente
all'Avvocato GIANFRANCO PAPA lo difende, giusta delega in atti;

-
controricorrente -

avverso la sentenza n. 971/03 della Corte d'Appello
di BOLOGNA, sezione seconda civile emessa il 4/04/2003, depositata il
07/08/03;

RG. 1416/2000;

udita la relazione della causa svolta nella
Pubblica udienza del 09/10/07 dal Consigliere Dott. Giovanni FEDERICO;

udito l'Avvocato MASSIMO SCARDIGLI;

udito l'Avvocato MARIA STELLA
VEGNA (per delega Avv. Paolo Gelli);

udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che
ha concluso per il rigetto del ricorso.


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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
F.M. conveniva in
giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna il Comune di Ravenna per
sentirlo condannare al risarcimento dei danni da lei patiti il
(OMISSIS) allorquando, mentre percorreva a bordo di un ciclomotore la
Via (OMISSIS) in (OMISSIS) e si apprestava a svoltare a sinistra, la
ruota anteriore del mezzo si infilava nella rotaia di un binario che in
quel punto tagliava la strada, provocando la sua caduta in conseguenza
della quale riportava lesioni.

Il Comune si costituiva contestando la
domanda e negando che vi fosse stata un'insidia o un trabocchetto.

Con
sentenza depositata il 27.7.00 il Tribunale adito, ritenendo
applicabile alla fattispecie la previsione di cui all'art. 2051 c.c.,
condannava il Comune di Ravenna al risarcimento dei danni in favore
dell'attrice, liquidandoli in L. 49.839.617, oltre rivalutazione ed
interessi.

Avverso tale decisione proponeva appello il Comune, cui la
F. resisteva.

Con sentenza depositata il 7.8.03 la Corte di Appello di
Bologna accoglieva il gravame, rigettando la domanda proposta dalla F..

Quest'ultima ha, quindi, proposto ricorso per Cassazione avverso la
sentenza suddetta, affidandosi a due motivi, mentre il Comune ha
resistito con controricorso.

La F. ha depositato anche una memoria.

Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la
violazione dell'art. 2051 c.c., e, avendo la Corte di merito
erroneamente ritenuto che in presenza di un uso ordinario e generale,
da parte dei cittadini, dei beni demaniali che presentino notevole
estensione, per questo solo fatto la P.A. sarebbe esente da
responsabilità ex art. 2051 c.c..

Con il secondo motivo lamenta invece
omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della
controversia, e cioè la sussistenza o meno del potere di controllo e di
vigilanza sul bene demaniale in questione da parte dell'ente
territoriale.

I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per
la loro stretta connessione, sono fondati.

Giustamente, infatti, la
ricorrente si duole che in ordine ai danni subiti dall'utente in
conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade
pubbliche la Corte Territoriale abbia in modo aprioristico ritenuto che
il referente normativo per l'inquadramento della responsabilità della P.
A. è costituito, non dall'art. 2051 c.c., che sancirebbe una
presunzione inapplicabile nei confronti della P.A. con riferimento ai
beni demaniali quando siano oggetto di un uso generale ed ordinario da
parte dei terzi, ma dall'art. 2043 c.c., che impone invece,
nell'osservanza della norma primaria del "neminem laedere", di far sì
che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una
situazione di pericolo occulto.

In realtà, la Corte di merito ha fatto
proprio un orientamento giurisprudenziale ormai obsoleto e che non
tiene conto dell'evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia a
partire dalla nota pronuncia n. 156 del 10.5.1999 della Corte
Costituzionale.

La quale ebbe, infatti, ad affermare il principio che
alla P.A. non era applicabile la disciplina normativa dettata dall'art.
2051 c.c., solo allorquando "sul bene di sua proprietà non sia
possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità di uso,
diretto e generale, da parte di terzi - un continuo, efficace
controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli
utenti".

Ne deriva che, secondo tale autorevole interprete, il fattore
decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c., debba
individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di
controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che
l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente
e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e
diretto da parte dei terzi, considerati meri indici di tale
impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal
Giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito
conto innanzitutto degli indici suddetti.

In questa direzione si è
orientata anche negli ultimi anni la giurisprudenza di questa Corte, i
cui più recenti arresti hanno segnalato, con particolare riguardo al
demanio stradale, la necessità che la configurabilità della possibilità
in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con
riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue
caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di
assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso
tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo
condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora,
quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità
del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino
all'interno della perimetrazione del centro abitato (v. Cass. n.
3651/2006; n. 15384/2006).

Questo procedimento di verifica in merito
all'esistenza del potere di controllo e vigilanza di cui si discute,
come è stato dimostrato correttamente dalla ricorrente mediante
trascrizione nel ricorso di significativi passaggi della decisione di
primo grado (v. pag. 6 del ricorso), è stato puntualmente eseguito dal
Tribunale di Ravenna, e con esito assolutamente affermativo, mentre è
stato totalmente omesso dalla Corte di merito, che si è trincerata
dietro l'inapplicabilità in via di principio dell'art. 2051 c.c., alla
manutenzione delle strade da parte della P.A..

Ne consegue che, non
risultando essere stata oggetto di appello da parte del Comune di
Ravenna la questione relativa al potere di controllo, debba ritenersi
che tale accertamento di fatto, come premessa indefettibile e
fondamento logico-giuridico della pronuncia sulla domanda di
responsabilità fatta valere dalla ricorrente, abbia ormai acquistato
efficacia di giudicato interno, del quale occorre tener conto nel
prosieguo della causa ai fini della decisione nel merito.

La sentenza
impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa ad altra sezione
della Corte di Appello di Bologna, che dovrà attenersi ai principi di
diritto, come sopra enunciati, e decidere anche in ordine alle spese
del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa
la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di
Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.

Così
deciso in Roma, il 9 ottobre 2007.

Depositato in Cancelleria il 19
novembre 2007


 

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