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Quale sanzione per chi non redige il Piano Operativo di Sicurezza?
La
Cassazione pone un rimedio ad una “svista” del legislatore in merito
alla sanzione da applicare per chi omette di redigere il POS ex D. Lgs.
494/1996. È la stessa per chi omette di redigere il documento di
valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 626/1994.
La
Corte di Cassazione pone un rimedio ad una “svista” del legislatore in
merito alla sanzione da applicare per chi omette di redigere il Piano
Operativo di Sicurezza (POS) di cui al D. Lgs. n. 494/1996 così come
modificato dal D. Lgs. n. 528/1999.
Il
caso riguarda un datore di lavoro chiamato a rispondere della
violazione di cui all’art. 9 comma 1 lett. c bis del D. Lgs. n. 494/1996
e s.m.i. per avere, quale rappresentante di una società esercente
l’attività di edilizia, omesso di redigere il piano esecutivo di
sicurezza (POS) senza poi provvedere al pagamento della sanzione
irrogata dall’organo di vigilanza e che è stato condannato quindi dal
Tribunale alla pena ritenuta di giustizia perché riconosciuto colpevole "del
reato di cui al D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2 e art. 89,
così riqualificato il reato di cui al capo di imputazione".
Cass. pen. Sez. III, (ud. 07-12-2006) 25-01-2007,
n. 2848
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.
ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente
Dott. DE MAIO Guido -
Consigliere
Dott. PETTI Ciro - Consigliere
Dott. LOMBARDI Alfredo
Maria - Consigliere
Dott. MARMO Margherita - Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.L., N.
IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 08/02/2005 TRIBUNALE di RIETI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA
la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
Udito il
Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
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Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della
decisione
MOTIVAZIONE
C.L. fu tratto al giudizio del Tribunale
monocratico di Rieti perchè rispondesse del reato di cui al D.Lgs. n.
494 del 1996, art. 9, comma 1, lett. c bis ("per avere, quale
rappresentante della società cooperativa Piccola società cooperativa
ricostruzioni edili esercente attività edilizia..., omesso di redigere
il piano esecutivo di sicurezza, senza poi provvedere al pagamento
della sanzione irrogata nei termini, acc. in (OMISSIS)").
Con sentenza
in data 8.2.2005 del predetto Tribunale, il C. fu condannato alla pena
ritenuta di giustizia perchè riconosciuto colpevole "del reato di cui
al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2 e art. 89, così
riqualificato il reato di cui al capo di imputazione".
Avverso tale
sentenza ha proposto ricorso per Cassazione personalmente l'imputato,
il quale censura con due motivi - sotto i profili dell'esercizio da
parte del giudice di una potestà riservata ad organi legislativi e
della violazione dell'art. 25 Cost., art. 1 c.p., D.Lgs. n. 626 del
1994, artt. 4 e 89 - la riqualificazione del fatto ad opera del primo
giudice, denunciando che "la mancata adozione del piano di sicurezza
non è assolutamente sanzionata penalmente dal D.Lgs. n. 494 del
1996..., nè è possibile applicare alla fattispecie la sanzione di cui
al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 89, comma 1", ostandovi "i principi di
tassatività e legalità che informano il sistema penale". Il ricorso è
infondato, dovendo ritenersi esatta la riqualificazione del fatto
operata dal primo giudice. Questi, infatti, ha ritenuto che il fatto
contestato abbia il proprio referente normativo nel D.Lgs. n. 626 del
1994, art. 4, comma 2 e art. 89, perchè il D.Lgs. n. 494 del 1996, art.
9, comma 1, lett. c bis stabilisce che i datori di lavoro "redigono il
piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2 c.p., comma 1,
lettera f ter" e tale ultima norma definisce il piano operativo di
sicurezza come "il documento che il datore di lavoro dell'impresa
esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai
sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4 e successive
modifiche".
Chiarissimo e indiscutibile è, quindi, il rinvio operato
dal D.Lgs. n. 494 del 1996 al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 e alla
relativa sanzione stabilita dall'art. 89 cit. D.Lgs.; altrettanto
indiscutibile è: a) che non si è verificata mutazione del fatto ex art.
518 c.p.p., essendo lo stesso rimasto immutato rispetto a quello
contestato (e cioè la mancata redazione del piano di sicurezza); b)
che, di conseguenza, si è trattato di una mera riqualificazione
giuridica, sempre consentita con la decisione finale in base al
disposto dell'art. 521 c.p.p., comma 1, ("nella sentenza il giudice può
dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata
nell'imputazione...'"). Insostenibile è, per contro, che il D.Lgs. n.
494 del 1996, art. 9 si configuri come un precetto senza sanzione; il
rinvio operato al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 nei termini sopra
precisati è comprensivo necessariamente della sanzione prevista per la
relativa violazione, perchè: A) diversamente opinando, resterebbe
incomprensibile la ragione per cui la mancata redazione del piano di
sicurezza non dovrebbe essere interessata dalla sanzione prevista dal
successivo art. 89, una volta stabilito che detto piano è - per il
gioco dei rinvii di cui si è detto - proprio quello di cui al D.Lgs. n.
626 del 1994, art. 4, comma 2; B) il piano operativo di sicurezza deve
essere redatto, secondo la formulazione normativa, ai sensi del D.Lgs.
n. 626 del 1994, art. 4, disposizione quest'ultima che trova la
relativa sanzione nell'art. 89 citato e che, pertanto, non può non
essere letta in coordinato con l'art. 89 stesso. Ritenere che il rinvio
sia stato operato solo al contenuto precettivo, e non anche alla
sanzione, significherebbe svuotare di contenuto il rinvio e, in
definitiva, ipotizzare un assurdo normativo e cioè che il piano
operativo di sicurezza non sarebbe redatto ai sensi del D.Lgs. n. 626
del 1994, art. 4; C) in tale contesto deve ritenersi costituire, nel
senso qui seguito, interpretazione autentica lo stesso D.Lgs. n. 494
del 1996, articolo 9 che al comma 2 stabilisce che "l'accettazione da
parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e la redazione del
piano operativo di sicurezza costituiscono... adempimento alle
disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 7...". Tale norma,
infatti, ha senso compiuto solo se ritenuta contenere un rinvio anche
alla sanzione comminata per la relativa violazione.
Il ricorso va
pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre
2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007
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D.Lgs. 19/09/1994 n. 626, art. 4
D.Lgs. 19/09/1994 n. 626, art. 89
D.
Lgs. 14/08/1996 n. 494, art. 2
D.Lgs. 14/08/1996 n. 494, art. 9
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