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martedì 8 ottobre 2013

Cassazione: Rc-auto: il terzo trasportato può chiedere tutti i danni anche a uno solo dei coobbligati La gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili, legati dal vincolo della solidarietà, può avere rilevanza solo ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento






Cass. civ. Sez. III, 17-12-2007, n. 26537


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:

Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Presidente

Dott. FILADORO
Camillo - Consigliere

Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere

Dott.
SPIRITO Angelo - rel. Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella -
Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso
proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso
CANCELLERIA CORTE CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SBARRA Ettore, con
studio in 70121 BARI VIA EGNATIA, 15, giusta delega in atti;

-
ricorrente -

contro

INTERCONTINENTALE ASSIC SPA, M.B.;

- intimati -

e sul 2^ ricorso n 06415/04 proposto da:

WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA,
cui la SpA., Intercontinentale Assicurazioni è stata incorporata per
fusione G.U., in persona del legale rappresentante Dott. G.A.,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA A BERTOLONI 55, presso lo STUDIO
LEGALE CORBO' e CEFALY, difeso dall'avvocato VENTA ERNESTO P., giusta
delega in atti ;

- ricorrente incidentale -

e contro

D.F., M.B.;

-
intimati -

avverso la sentenza n. 719/03 della Corte d'Appello di
L'AQUILA, emessa l'1/7/2003, depositata il 11/09/03; RG. 670/1995;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/11/07 dal Consigliere Dott. SPIRITO Angelo;

udito l'Avvocato VENTA
Ernesto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso
incidentale accoglimento del 2^ motivo e rigetto del resto del ricorso
principale.


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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Avezzano
condannò il M. e la soc. Intercontinentale Ass.ni a risarcire, nella
misura del 50%, il danno cagionato al D. in occasione di un sinistro
stradale.

A seguito di appello di ambedue le parti la Corte d'appello
di L'Aquila, con sentenza non definitiva n. 531 del 29 dicembre 1999,
ha condannato il M. e l'Intercontinentale Ass.ni a risarcire il D.
dell'intero danno subito, disponendo per il prosieguo e per un
supplemento di CTU. Definitivamente pronunciando con sentenza n. 719
dell'11 settembre 2003, la Corte di L'Aquila ha dichiarato che nulla
fosse dovuto al D. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (non
comportando i postumi permanenti una menomata capacità di lavoro) e di
danno morale (essendo stata emessa la condanna sulla scorta di una
responsabilità presunta); ha altresì stabilito che gli interessi nella
misura legale fossero dovuti sulle somme via via rivalutate in base
agli indici ISTAT. Propone ricorso per Cassazione il D. a mezzo di tre
motivi. Risponde con controricorso la Winterthur Ass.ni (incorporante
per fusione la Intercontinentale Ass.ni), la quale propone anche
ricorso incidentale, svolto in quattro motivi. La compagnia ha
depositato memoria per l'udienza.

Motivi della decisione
I ricorsi
devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., siccome proposti
contro la medesima sentenza.

Vi è una preliminare eccezione di
inammissibilità del ricorso principale perchè notificato presso il
procuratore costituito in appello della società incorporata.
L'eccezione è infondata, in quanto l'eventuale vizio della notifica è
sanato dalla costituzione in giudizio della società incorporante.

1)
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile, siccome
attraverso di esso viene sollecitata, in sede di legittimità, una
diversa valutazione delle risultanze processuali. Con motivazione
logica e congrua, infatti, il Giudice d'appello ha escluso che i
postumi permanenti di natura invalidante, residuati nella misura
dell'8%, possano portare ad una riduzione della capacità di lavoro e di
guadagno del ricorrente, in considerazione della natura dei postumi e
del lavoro intellettuale da lui svolto.

Quanto, poi, alla censura
relativa al calcolo degli interessi (terzo motivo), la sentenza
impugnata ha correttamente applicato i principi consolidati nella
giurisprudenza di legittimità in materia di interessi e rivalutazione
(per tutte, cfr. la fondamentale Cass. n. 1712 del 1995), liquidando il
danno all'attualità e riconoscendo il diritto agli interessi legali
sulla somma stessa, devalutata alla data del sinistro e poi via via
rivalutata.

Fondato è, invece, il secondo motivo del ricorso
principale con il quale si denuncia il mancato riconoscimento del danno
morale a causa dell'assenza del concreto accertamento della
responsabilità penale del danneggiante.

In proposito deve essere
confermato l'innovativo ed ormai consolidato orientamento di questa S.
C., secondo cui alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art.
2059 c.c., non ostano nè la mancanza di un accertamento in concreto
della colpa dell'autore del danno (tutte le volte in cui essa venga
ritenuta sussistente in base ad una presunzione di legge, quale, tra le
altre, quella di cui all'art. 2050 c.c.), nè l'impossibilità di
qualificare il fatto dannoso in termini di reato (in argomento, cfr.
Cass. 6 agosto 2004, n. 15179). In relazione a questo punto la sentenza
impugnata deve essere cassata con rinvio.

2) Passando al ricorso
incidentale, ne va respinto il primo motivo, attraverso il quale la
ricorrente compagnia sostiene che l'appello incidentale del danneggiato
avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, ex art. 345 c.p.c.,
contenendo esso una domanda nuova (la richiesta, quale terzo
trasportato, della condanna del M., in solido con l'assicuratore, ex
art. 2055 c.c.) rispetto a quella originariamente formulata (la
condanna del M. quale esclusivo responsabile del danno).

A tal
riguardo va posto in evidenza che l'azione fu proposta dal D., contro
la compagnia e l'assicurato, per ottenere il risarcimento di tutti i
danni subiti nell'incidente, quale terzo trasportato sul motociclo di
sua stessa proprietà, sul presupposto dell'esclusiva responsabilità del
M.. Il primo Giudice condannò i convenuti al risarcimento del danno
nella misura del 50%, facendo applicazione della disposizione dell'art.
2054 c.c.. Il Giudice d'appello (sent. n. 531 del 1999, pagg. 7 - 10)
ha corretto l'errore in cui era incorso il Tribunale, facendo
applicazione dei seguenti principi, che occorre, in questa occasione,
ribadire:

- in caso di scontro tra i veicoli, la persona trasportata a
titolo di cortesia non può avvalersi per ottenere il risarcimento del
danno extracontrattuale nei confronti del proprio vettore delle
presunzioni dettate dall'art. 2054 c.c., commi 1 e 2, mentre tale
risarcimento essa può ottenere valendosi della presunzione di
responsabilità di cui al citato art. 2054 c.c., comma 1, nei confronti
del proprietario e del conducente l'altro veicolo, salva l'azione di
regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente ex. art.
2055 c.c., secondo le rispettive colpe, ove abbiano risarcito per
intero il danno (Cass. 17 gennaio 1997, n. 471; 24 ottobre 2007, n.
22336);

- la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito
imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali,
nella specie, i responsabili di un sinistro stradale nei confronti del
terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti) può pretendere la
totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone
coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e
l'eventuale diseguale efficienza causale può avere rilevanza soltanto
ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di
risarcimento tra i corresponsabili. Conseguentemente, il giudice del
merito adito dal danneggiato deve pronunciarsi sulla graduazione delle
colpe e sull'efficienza causale delle rispettive condotte solo se uno
dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti
degli altri o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale
accertamento ai fini della ripartizione interna, ovvero se il
danneggiato abbia rinunciato alla parte del credito corrispondente al
grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui non convenuto
nel giudizio - rinuncia, peraltro, non ravvisabile nella sola
circostanza di non avere agito anche contro quest'ultimo - o, infine,
abbia rinunciato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del
corresponsabile convenuto (Cass. 16 febbraio 1996, n. 1199; 21
settembre 2007, n. 19492).

La Corte d'appello ha, dunque, accertato
che nessuna di queste ultime situazioni ricorre nella fattispecie,
posto che non è stata esercitata l'azione di regresso, al cospetto
della domanda risarcitoria del D., inequivocabilmente proposta per il
ristoro dell'intero danno nei confronti del M. (con esclusione, dunque,
del conducente il motociclo sul quale la vittima era trasportata),
proprietario e conducente del motocarro coinvolto nel sinistro, nonchè
del suo assicuratore.

Inammissibile è il secondo motivo del ricorso
incidentale, laddove la ricorrente aspira ad una nuova e diversa
valutazione della prova assunta in ordine allo svolgimento del sinistro
ed alla relativa responsabilità. Punti in ordine ai quali il giudice ha
offerto una motivazione congrua e logica.

Inammissibile, per assoluta
novità della questione, è il terzo motivo, attraverso il quale la
compagnia, nel censurare la violazione della L. n. 990 del 1969, artt.
18 e 4, sostiene che il D., siccome proprietario del mezzo sul quale
era trasportato, non può essere considerato terzo (titolare, dunque,
dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione) , in quanto alla
data del sinistro egli non era considerato tale dalla legge. Va,
comunque, ribadito in proposito che nella disciplina dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli, a seguito delle modifiche introdotte alla L. 24 dicembre
1969, n. 990, dal D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 1, convertito in
L. 26 febbraio 1977, n. 39, anche i terzi trasportati sui veicoli
destinati al trasporto di persone, qualunque sia il titolo in base al
quale il trasporto sia effettuato, possono esercitare l'azione diretta
nei confronti dell'assicuratore (Cass. 18 gennaio 1994, n. 382).

Infondato, infine, è il quarto motivo, con il quale l'assicuratore, nel
dolersi della violazione della L. n. 990 del 1969, artt. 9 e 18,
sostiene che il giudice avrebbe errato nell'addossargli la prova
dell'entità del massimale. Per contrastare siffatta tesi basta ribadire
il consolidato principio (al quale la sentenza impugnata s'adegua) in
virtù del quale: l'allegazione dell'assicuratore della responsabilità
civile automobilistica della limitazione della propria obbligazione
indennitaria al massimale pattuito concerne un fatto impeditivo
dell'accoglimento della domanda nell'importo richiesto dal danneggiato;
sicchè, l'onere della prova del massimale incombe sull'assicuratore e
dev'essere soddisfatto ex art. 1888 c.c., trattandosi di una delle
parti contraenti, mediante la produzione del documento contrattuale
(tra le varie, cfr. Cass. 12 maggio 1993, n. 5416; 31 luglio 2006, n.
17459).

3) In conclusione, respinti i motivi primo e terzo del ricorso
principale, nonchè il ricorso incidentale, va accolto il secondo motivo
del ricorso principale, con cassazione sul punto della sentenza resa
dalla Corte d'appello di L'Aquila n. 719 dell'11 settembre 2003 e
rinvio della causa al Giudice designato nel dispositivo, il quale si
adeguerà al principio enunciato nel precedente capo I) , oltre a
provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.
La Corte,
riuniti i ricorsi, rigetta i motivi primo e terzo del ricorso
principale, nonchè il ricorso incidentale, ed accoglie il secondo
motivo del ricorso principale. Cassa sul punto la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte d'appello di Campobasso, anche perchè provveda sulle
spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 novembre
2007.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2007


 

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