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Cassazione: permesso invalidi per zone ZTL valido in tutto il territorio nazionale |
CIRCOLAZIONE STRADALE - INVALIDI
Cass. civ. Sez. II, 16-01-2008, n. 719
Cass. civ. Sez. II, 16-01-2008, n. 719
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere
Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
.....-
rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del
ricorso dall'avv. GUISO Pietro Andrea ed elettivamente domiciliato in
Roma, al viale B. Buozzi, n. 77, presso l'avv. Roberta Cimenti;
- ricorrente -
contro
Comune
di Roma - in persona del Sindaco on. ..- rappresentato e difeso in
virtù di procura a margine del ricorso dall'avv. AVENATI Fabrizio e
presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, alla via Tempio di
Giove, n. 21, nei locali dell'Avvocatura comunale;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 9922 del 23 febbraio 2004 - non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2007 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;
udito
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA
Antonietta, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Il
Giudice di pace di Roma, con sentenza del 23 febbraio 2004, rigettò
l'opposizione proposta il 3 settembre 2003 da ..... avverso il verbale
n. (OMISSIS) del (OMISSIS) di accertamento della violazione dell'art. 7
C.d.S., comma 1, per essere entrato il (OMISSIS) alla guida di un
autoveicolo nella zona a traffico limitato della città di Roma senza la
prescritta autorizzazione.
Osservò il giudice
che la titolarità di un permesso per invalidi rilasciato dal Comune di
Milano nell'anno 2002 non consentiva all'opponente di circolare nelle
zone a traffico limitato del Comune di Roma anteriormente al 14 aprile
2003, data di decorrenza del "permesso relativo alla targa (OMISSIS)" da
quest'ultimo rilasciato l'11 giugno 2003.
Il
G.C. è ricorso con un motivo per la cassazione della sentenza ed il
Comune di Roma ha resistito con controricorso notificato il 25 maggio
2004.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, artt. 11 e 12,
per avere la sentenza impugnata ritenuto che l'efficacia del suo
permesso ad accedere nella zona di traffico limitato del Comune di Roma
non decorresse dall'anteriore rilascio da parte del Comune di Milano
dello speciale contrassegno invalidi, ma dal momento dell'inserimento
della targa della sua autovettura nell'elenco dei veicoli autorizzati
all'accesso in detta zona.
Il motivo è fondato.
Dispongono il D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 12
ed art. 11, commi 1 e 2, che alle persone detentrici dello speciale
contrassegno, di cui il regolamento di esecuzione ed attuazione del
codice della strada prevede il rilascio da parte dei comuni alle persone
con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (oltre che ai non
vedenti), è consentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro
specifico servizio nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali
urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di
veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità,
e che detto contrassegno deve essere apposto sulla parte anteriore del
veicolo ed è valido per tutto il territorio nazionale.
Nel
prevedere, inoltre, il rilascio da parte del sindaco di "apposita
autorizzazione in deroga", avente validità di cinque anni per la
circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide
con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, l'art. 381 reg.
esec. C.d.S., commi 2 e 3, come modificato dal cit. D.P.R. n. 619 del 1996, art. 217,
specifica che l'autorizzazione è resa nota mediante apposito
"contrassegno invalidi" e che il contrassegno è strettamente personale,
non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il
territorio nazionale.
La persona invalida,
dunque, può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi
veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il
contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo
servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche
riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a
viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita
relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali, ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lett. b), il comune abbia limitato la circolazione
di tutte od alcune categorie di veicoli per accertate e motivate
esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio
artistico, ambientale e naturale.
Ne consegue
l'erronea affermazione del giudice di pace che il contrassegno invalidi
rilasciato dal Comune di Milano nell'anno 2002 non consentisse al
ricorrente di circolare successivamente all'interno delle zone a
traffico limitato del Comune di Roma, non risultando consentito per mere
esigenze organizzative e di controllo automatizzato degli accessi in
tali zone limitare l'incondizionato diritto dell'invalido in possesso
del relativo contrassegno di accedere ad esse con qualunque veicolo al
suo servizio.
Alla fondatezza dell'unico
motivo segue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, va emessa pronuncia nel
merito di accoglimento dell'opposizione proposta dal ricorrente e di
annullamento del verbale di accertamento.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.
Pronunciando
nel merito, accoglie l'opposizione proposta da G.C.G. ed annulla il
verbale di accertamento n. (OMISSIS) del (OMISSIS).
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2008
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