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martedì 8 ottobre 2013

Cassazione: permesso invalidi per zone ZTL valido in tutto il territorio nazionale




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Cassazione: permesso invalidi per zone ZTL valido in tutto il territorio nazionale

CIRCOLAZIONE STRADALE   -   INVALIDI
Cass. civ. Sez. II, 16-01-2008, n. 719

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere
Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
.....- rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avv. GUISO Pietro Andrea ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale B. Buozzi, n. 77, presso l'avv. Roberta Cimenti;
- ricorrente -
contro
Comune di Roma - in persona del Sindaco on. ..- rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso dall'avv. AVENATI Fabrizio e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, alla via Tempio di Giove, n. 21, nei locali dell'Avvocatura comunale;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 9922 del 23 febbraio 2004 - non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2007 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Giudice di pace di Roma, con sentenza del 23 febbraio 2004, rigettò l'opposizione proposta il 3 settembre 2003 da ..... avverso il verbale n. (OMISSIS) del (OMISSIS) di accertamento della violazione dell'art. 7 C.d.S., comma 1, per essere entrato il (OMISSIS) alla guida di un autoveicolo nella zona a traffico limitato della città di Roma senza la prescritta autorizzazione.
Osservò il giudice che la titolarità di un permesso per invalidi rilasciato dal Comune di Milano nell'anno 2002 non consentiva all'opponente di circolare nelle zone a traffico limitato del Comune di Roma anteriormente al 14 aprile 2003, data di decorrenza del "permesso relativo alla targa (OMISSIS)" da quest'ultimo rilasciato l'11 giugno 2003.
Il G.C. è ricorso con un motivo per la cassazione della sentenza ed il Comune di Roma ha resistito con controricorso notificato il 25 maggio 2004.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, artt. 11 e 12, per avere la sentenza impugnata ritenuto che l'efficacia del suo permesso ad accedere nella zona di traffico limitato del Comune di Roma non decorresse dall'anteriore rilascio da parte del Comune di Milano dello speciale contrassegno invalidi, ma dal momento dell'inserimento della targa della sua autovettura nell'elenco dei veicoli autorizzati all'accesso in detta zona.
Il motivo è fondato.
Dispongono il D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 12 ed art. 11, commi 1 e 2, che alle persone detentrici dello speciale contrassegno, di cui il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada prevede il rilascio da parte dei comuni alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (oltre che ai non vedenti), è consentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità, e che detto contrassegno deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo ed è valido per tutto il territorio nazionale.
Nel prevedere, inoltre, il rilascio da parte del sindaco di "apposita autorizzazione in deroga", avente validità di cinque anni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, l'art. 381 reg. esec. C.d.S., commi 2 e 3, come modificato dal cit. D.P.R. n. 619 del 1996, art. 217, specifica che l'autorizzazione è resa nota mediante apposito "contrassegno invalidi" e che il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
La persona invalida, dunque, può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), il comune abbia limitato la circolazione di tutte od alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.
Ne consegue l'erronea affermazione del giudice di pace che il contrassegno invalidi rilasciato dal Comune di Milano nell'anno 2002 non consentisse al ricorrente di circolare successivamente all'interno delle zone a traffico limitato del Comune di Roma, non risultando consentito per mere esigenze organizzative e di controllo automatizzato degli accessi in tali zone limitare l'incondizionato diritto dell'invalido in possesso del relativo contrassegno di accedere ad esse con qualunque veicolo al suo servizio.
Alla fondatezza dell'unico motivo segue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va emessa pronuncia nel merito di accoglimento dell'opposizione proposta dal ricorrente e di annullamento del verbale di accertamento.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.
Pronunciando nel merito, accoglie l'opposizione proposta da G.C.G. ed annulla il verbale di accertamento n. (OMISSIS) del (OMISSIS).
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2008

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