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martedì 8 ottobre 2013

Cassazione: Sì alla qualifica superiore se il lavoratore non sostituiva un assente e la posizione è vacante La sistematica assegnazione alle mansioni superiori determina il diritto alla promozione automatica, anche se i periodi (ripetuti) sono inferiori al termine contrattuale o legale con il quale si acquisisce il diritto alla qualifica corrispondente



civ. Sez. lavoro, 21-12-2007, n. 27113


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo -
Presidente

Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere

Dott. VIDIRI Guido -
Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

Dott. CURCURUTO
Filippo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul
ricorso proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato CONSOLO GIUSEPPE,
che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

C.P.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 568/05 della Corte
d'Appello di SALERNO, depositata il 27/04/05 R.G.N. 1636/2003;

udita
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/07 dal
Consigliere Dott. Pietro CUOCO;

udito l'Avvocato RUGGIERI per delega
CONSOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.


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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 13
luglio 2000 al Tribunale di Salerno, C. P., esponendo che, pur
inquadrata nel profilo di ausiliaria, aveva svolto mansioni superiori
(come documentato dai modelli P 46 e dalle buste paga) inizialmente per
sostituire dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto
e dal 1 gennaio 1998 per sopperire il posto vacante in pianta organica
(e la Società, "all'evidente fine di non far maturare i 90 giorni
continuativi di mansioni superiori con diritto alla relativa qualifica,
di volta in volta avevano provveduto ad interrompere la sua
assegnazione al servizio, riportandola nell'ambito delle sue mansioni
di appartenenza per un solo giorno per poi riprendere la sua ordinaria
utilizzazione"), chiese il riconoscimento del diritto all'inquadramento
nella seconda Area Funzionale dal 29 luglio 1998, con conseguente
ricostruzione normativa e retribuiva della carriera.

Il Tribunale
respinse la domanda. La domanda fu poi accolta con sentenza del 27
aprile 2005 dalla Corte d'Appello di Salerno.

Premette il giudicante
che la sistematica adibizione a mansioni superiori comporta la
promozione automatica e definitiva del lavoratore ai sensi dell'art.
2103 cod. civ., ove il riferimento alla sostituzione di lavoratori
assenti sia diretto a giustificare l'affidamento di mansioni superiori
reso necessario da carenze strutturali di organico, sicchè il
lavoratore ricopra nella posizione superiore un vero e proprio posto
nell'organigramma effettivo dell'impresa.

Nel caso in esame, il
continuativo svolgimento ("quantomeno dal gennaio 1998 ed in maniera
continuativa") delle mansioni superiori, rientranti nel livello
invocato, è provato documentalmente. E la Società, a fronte della
dedotta vacanza del posto, non indica non solo quale era il lavoratore
sostituito, ma neppure quale era il motivo dell'assenza.

La prova
della vacanza del posto - aggiunge il giudicante - spettava al
lavoratore; e tale prova non è stata fornita. Il fatto "che il posto
esistesse in pianta organica e fosse, all'epoca, vacante, è tuttavia
incontestato, atteso che la Società deduce solo che la C. aveva svolto
le mansioni superiori in sostituzione d'un lavoratore con diritto alla
conservazione del posto"; in tal modo, "il lungo periodo di tempo di
assegnazione alle mansioni superiori e la mancata indicazione da parte
della Società, del lavoratore sostituito, consentono di presumere che
il posto fosse vacante".

Per la cassazione di questa sentenza la RETE
FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. propone ricorso, articolato in un unico
motivo; C. P. non si è costituita in giudizio.

Motivi della decisione
1. Denunciando per l'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione e falsa
applicazione degli artt. 2103 e 2697 cod. civ. nonchè errata ed
insufficiente motivazione, la ricorrente sostiene che, come ritenuto
dalla giurisprudenza di legittimità, la sistematica adibizione del
lavoratore a mansioni superiori determina il diritto alla promozione
automatica solo laddove il riferimento alla sostituzione del lavoratore
assente consenta di desumere l'esistenza di carenze strutturali di
organico e la necessità di porvi rimedio, ed in tal modo il carattere
strumentale del meccanismo della sostituzione.

Nel caso in esame,
mancano riscontri obiettivi che forniscono una qualche base probatoria
di tale carenza.

2. Il ricorso è infondato. E' da premettere che
"nell'ipotesi di successive applicazioni d'un lavoratore ad un posto
implicante lo svolgimento di mansioni superiori, ognuna per periodi di
durata inferiore al termine contrattuale o legale previsto per
l'acquisizione del diritto alla qualifica corrispondente, la
presunzione di preordinazione utilitaristica intesa ad evitare la
promozione non opera allorchè le applicazioni siano concomitanti allo
svolgimento d'una procedura concorsuale - prevista come obbligatoria
dalla contrattazione collettiva - per la copertura dello stesso posto,
sempre che tale svolgimento sia effettivo, nel senso che un titolare
sia - almeno genericamente - individuato mediante il bando di concorso,
si da potersi escludere che quel posto debba considerarsi vacante"
(Cass. 3 aprile 2006 n. 7754).

In tal modo, "la reiterata assegnazione
a mansioni superiori (per periodi inferiori singolarmente considerati
al termine previsto dall'art. 2103 cod. civ. ma superiori per cumulo)
può rivelare l'intento del datore di lavoro meramente elusivo della
disposizione finalizzata alla cosiddetta promozione automatica, quando
non sussista contemporaneamente la prova, il cui onere è a carico dello
stesso datore di lavoro, di aver fatto ricorso a tali modalità nella
gestione delle assegnazioni provvisorie per assicurare la vacanza del
posto da coprire obbligatoriamente per il tramite della procedura
concorsuale o selettiva, e per il periodo necessario alla definizione
di essa. A tal fine, la presunzione di preordinazione utilitaristica
intesa ad evitare la promozione non opera allorchè le applicazioni
siano concomitanti allo svolgimento d'una procedura concorsuale per la
copertura del posto, circostanza che costituisce presunzione di
sussistenza d'una reale esigenza organizzativa, idonea ad evitare il
maturare del diritto al superiore inquadramento" (Cass. 23 aprile 2007
n. 9550).

Ciò, nel caso in esame, ove i fatti (reiterata assegnazione
a mansioni superiori, e vacanza in organico) sono stati accertati dal
giudice di merito con valutazione motivata ed insindacabile in sede di
legittimità.

E la Società non ha indicato elementi idonei ad escludere
la vacanza del posto (nè ha dedotto l'esistenza d'una procedura
concorsuale per la relativa copertura).

3. Il ricorso deve essere
respinto. In assenza d'ogni resistente attività processuale, nulla è da
disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La
Corte respinge il ricorso; nulla dispone in ordine alle spese del
giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2007.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2007


 

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