DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 2013, n. 121
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26
ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva
2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. (13G00165)
(GU n.247 del 21-10-2013)
Vigente al: 5-11-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (Legge Comunitaria 2008), ed in particolare
gli articoli 1, 2 e 36;
Visto l'articolo 1, comma 5, della richiamata legge n. 88 del 2009,
che prevede la possibilita' di adottare disposizioni integrative e
correttive, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi, nell'ambito dei criteri di delega di cui al
medesimo articolo 1, ed, in particolare, di quello di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), relativo al necessario
coordinamento con le discipline vigenti per il settore interessato
dalla normativa da attuare, e di quelli di cui all'articolo 36;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante
attuazione della direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare
l'articolo 14, comma 7, con il quale e' stato abrogato l'articolo 7
della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il Catalogo nazionale
delle armi comuni da sparo;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare
l'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, con il quale e' stata
demandata, in via esclusiva, al Banco nazionale di prova l'attivita'
di accertamento della qualita' di arma comune da sparo;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto
legislativo 22 giugno 2012, n. 105, ed, in particolare l'articolo 1,
comma 11;
Vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 maggio 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 marzo 2012;
Ritenuto necessario apportare alcune modifiche alle norme
introdotte dal decreto legislativo n. 204 del 2010, in relazione a
quanto rilevato nella fase di prima applicazione del medesimo
decreto, anche con riferimento a modifiche normative successivamente
intervenute in materia di procedura per il riconoscimento delle armi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 settembre 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico,
della difesa, della salute e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione;
Emana
il seguente decreto-legislativo:
Art. 1
Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal decreto
legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della
direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa
al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
«Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 01, comma 1,
lettera p), e 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come
modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per
esercitare l'attivita' di intermediario di cui all'articolo 1-bis,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
527, nel settore delle armi, e' richiesta una apposita licenza
rilasciata dal questore, che ha una validita' di 3 anni. Si applicano
in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste
per la licenza di cui all'articolo 31. La licenza non e' necessaria
per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate.
Del mandato e' data comunicazione alla questura competente per
territorio:
Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo giorno del
mese, all'autorita' che ha rilasciato la licenza un resoconto
dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello
stesso mese. Il resoconto puo' essere trasmesso anche all'indirizzo
di posta elettronica certificata della medesima autorita'.»;
2) il quarto comma e' abrogato;
b) all'articolo 38, primo comma, le parole: «ovvero per via
telematica al sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, secondo le modalita' stabilite nel
regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero anche per via
telematica alla questura competente per territorio attraverso
trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata»;
c) all'articolo 39 e' aggiunto il seguente comma: «Nei casi
d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono
all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma,
dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le
condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il
prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per
l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma.
Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta
cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata
cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto
comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.».
Art. 2
Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110
1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificata dal decreto
legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della
direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa
al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, dopo la parola: «parabellum» sono inserite le
seguenti: «, nonche' di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto
per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di
armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili,
contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un
numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonche' di tali
caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare
il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche e'
ammesso un numero di colpi non superiore a 10»;
2) al terzo comma, le parole: «la commissione consultiva di cui
all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «il Banco nazionale
di prova»;
3) al terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non
sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna
liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di
capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o
preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore
a 12,7 joule, purche' di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e
non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a
spese dell'interessato, procede a verifica di conformita' dei
prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una
energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati
esclusivamente per attivita' agonistica. In caso di inosservanza
delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno
sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il
trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per
l'attivita' amatoriale e per quella agonistica.»;
4) al quarto comma, dopo la parola: «corrosive,» sono inserite le
seguenti: «o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle
consentite a norma del terzo comma ed»;
b) all'articolo 5, al sesto comma, le parole: «e riconosciuta con
provvedimento del Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro
dell'interno sono definite le modalita' di attuazione del presente
comma» sono soppresse;
c) all'articolo 12 il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Non
puo' essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo che
non abbiano superato la verifica di cui all'articolo 23, comma
12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»;
d) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma dopo le parole: «conformi ai tipi catalogati»
sono inserite le seguenti: «ovvero non superino la verifica di cui
all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135,»;
2) il sesto comma e' abrogato;
e) all'articolo 15, il primo comma e' sostituito dal seguente: «I
cittadini italiani residenti all'estero o dimoranti all'estero per
ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono
ammessi all'importazione temporanea di armi comuni da sparo, senza la
licenza di cui all'articolo 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, per finalita' sportive o di caccia, provviste del numero di
matricola, nonche' di armi comuni da sparo per finalita' commerciali
ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di
valutazione e riparazione.»;
f) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il rilascio della
licenza di polizia, singola, multipla e globale, fatte salve le
previsioni di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 9 luglio
1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012,
n. 105, per l'esportazione di armi comuni da sparo di ogni tipo e'
subordinato all'applicazione del disposto dell'articolo 11 del
regolamento (CE) n. 258/2012.»;
2) al terzo comma il primo periodo e' soppresso e al secondo
periodo le parole: «A tal fine, il titolare» sono sostituite dalle
seguenti: «Il titolare»;
3) al quinto comma dopo le parole: «di caccia» sono aggiunte, in
fine, le seguenti: «, ovvero di armi comuni da sparo per finalita'
commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni,
mostre, o di valutazione e riparazione»;
g) all'articolo 22, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese
dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi
apporra' specifico punzone.»;
h) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma al numero 1), dopo le parole: «precedente
articolo 7» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero non sottoposte alla
verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;»;
2) il sesto comma e' sostituito dal seguente: «Non e' punibile, ai
sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni
d'identificazione prescritti per le armi comuni da sparo, chiunque ne
effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Banco
nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica di cui
all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, o l'importazione ai sensi dell'articolo 11.».
Art. 3
Modifiche alla legge 25 marzo 1986, n. 85
1. All'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Alle armi per uso
sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7
agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o
dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le
federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. Per
le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o
amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se
previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni
sportive interessate affiliate o associate al CONI.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Delle armi per uso
sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova
e' redatto un apposito elenco.».
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204,
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui
al comma 2, nonche' agli articoli 35, comma 1, 42, quarto comma, 55 e
57 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificati
dall'articolo 3 del presente decreto, continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti in materia.».
Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le armi da fuoco per uso scenico di cui all'articolo 22 della
legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' le armi, anche da sparo, ad
aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule
sferiche marcatrici, di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 21
dicembre 1999, n. 526, e all'articolo 2, comma 2, della legge 25
marzo 1986, n. 85, devono essere sottoposte, a spese
dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova.
2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto:
a) i soggetti detentori di armi, nelle more dell'adozione del
decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, devono produrre il
certificato medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto di
armi comuni da fuoco previsto dall'articolo 35, settimo comma, del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non sia stato gia'
prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione. Decorsi i diciotto mesi e' sempre
possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi
al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica
sicurezza competente;
b) le armi prodotte, assemblate o introdotte nel territorio dello
Stato, autorizzate dalle competenti autorita' di pubblica sicurezza
ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di prova ai
sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110,
prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad
essere legittimamente detenute e ne e' consentita, senza obbligo di
conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi, la cessione a
terzi a qualunque titolo nel termine massimo di 24 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 settembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Moavero Milanesi, Ministro per
gli affari europei
Alfano, Ministro dell'interno
Bonino, Ministro degli affari
esteri
Cancellieri, Ministro della
giustizia
Saccomanni, Ministro dell'economia
e delle finanze
Zanonato, Ministro dello sviluppo
economico
Mauro, Ministro della difesa
Lorenzin, Ministro della salute
D'Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la
semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
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