Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00403
Atto n. 3-00403
Pubblicato il 2 ottobre 2013, nella seduta n. 115
DI BIAGIO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'interno. -
Premesso che:
l'articolo 2199, comma 4, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, che riproduce l'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n.
226, abrogata dallo stesso codice, dispone che i concorrenti per specifici ruoli
nell'ambito del comparto Difesa e sicurezza, come nel caso dei concorrenti al
ruolo degli agenti e assistenti della polizia di Stato, giudicati idonei e
utilmente collocati nelle graduatorie di merito, vengono suddivisi in due
cosiddette aliquote: ad esempio, nel caso della Polizia di Stato una parte,
corrispondente al 55 per cento, è immessa direttamente nelle carriere iniziali;
la restante, pari al 45 per cento, viene immessa nelle carriere iniziali, dopo
avere prestato servizio nelle forze armate in qualità di volontario in ferma
prefissata quadriennale;
il comma 6 dispone che i criteri e le modalità
per l'ammissione dei concorrenti alla ferma prefissata quadriennale, la relativa
ripartizione tra le singole forze armate e le modalità di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa, sulla base delle esigenze
numeriche e funzionali delle forze armate, rimandando, di fatto, tali dinamiche
di ammissione alle disponibilità dell'amministrazione e, quindi, ad un principio
di discrezionalità amministrativa;
appare opportuno evidenziare che il periodo
intercorrente tra la conclusione della ferma permanente quadriennale e
l'immissione in ruolo ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, è spesso particolarmente lungo, arrivando anche ad estendersi
per un periodo di 6 mesi: durante la fase transitoria gli idonei in procinto di
essere immessi nei ruoli non ricevono alcuna remunerazione o indennità tanto da
creare significativi problemi economici a profili che spesso hanno una famiglia
e non trascurabili spese da sostenere;
tale condizione di disagio legittimata da una
discutibile prassi amministrativa che non riconosce alcuna certezza nei tempi di
immissione nei ruoli, una volta avvenuto il congedo dalla ferma permanente
nell'Esercito avalla il moltiplicarsi di contenziosi amministrativi da parte dei
concorrenti giudicati idonei e collocati nelle cosiddette seconde aliquote di
cui al citato articolo 2199, comma 4, lettera b);
sarebbe pertanto auspicabile, qualora il periodo
intercorrente tra la conclusione della ferma permanente quadriennale e
l'immissione in ruolo fosse superiore ai 30 giorni, che venisse riconosciuta
un'indennità di immissione in ruolo mensile non inferiore all'80 per cento della
retribuzione spettante al ruolo da ricoprire per il personale immesso nelle
carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare ai
sensi dell'articolo citato, al fine di fornire un riconoscimento economico a
quei profili che hanno già subito le criticità di una riorganizzazione
amministrativa a giudizio dell'interrogante alquanto discutibile, in un comparto
particolarmente sensibile,
si chiede di sapere se il Governo intenda
intervenire sulla criticità evidenziata in premessa, riconoscendo con apposito
intervento un'indennità di immissione in ruolo al personale al cui all'articolo
2199, comma 4, lettera b), del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
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