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lunedì 21 ottobre 2013

Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00403.. Di Biagio..dispone che i concorrenti per specifici ruoli nell'ambito del comparto Difesa e sicurezza, come nel caso dei concorrenti al ruolo degli agenti e assistenti della polizia di Stato, giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di merito, vengono suddivisi in due cosiddette aliquote: ad esempio, nel caso della Polizia di Stato una parte, corrispondente al 55 ..




Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00403


Atto n. 3-00403

Pubblicato il 2 ottobre 2013, nella seduta n. 115

DI BIAGIO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'interno. -
Premesso che:
l'articolo 2199, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che riproduce l'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, abrogata dallo stesso codice, dispone che i concorrenti per specifici ruoli nell'ambito del comparto Difesa e sicurezza, come nel caso dei concorrenti al ruolo degli agenti e assistenti della polizia di Stato, giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di merito, vengono suddivisi in due cosiddette aliquote: ad esempio, nel caso della Polizia di Stato una parte, corrispondente al 55 per cento, è immessa direttamente nelle carriere iniziali; la restante, pari al 45 per cento, viene immessa nelle carriere iniziali, dopo avere prestato servizio nelle forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale;
il comma 6 dispone che i criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle forze armate, rimandando, di fatto, tali dinamiche di ammissione alle disponibilità dell'amministrazione e, quindi, ad un principio di discrezionalità amministrativa;
appare opportuno evidenziare che il periodo intercorrente tra la conclusione della ferma permanente quadriennale e l'immissione in ruolo ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è spesso particolarmente lungo, arrivando anche ad estendersi per un periodo di 6 mesi: durante la fase transitoria gli idonei in procinto di essere immessi nei ruoli non ricevono alcuna remunerazione o indennità tanto da creare significativi problemi economici a profili che spesso hanno una famiglia e non trascurabili spese da sostenere;
tale condizione di disagio legittimata da una discutibile prassi amministrativa che non riconosce alcuna certezza nei tempi di immissione nei ruoli, una volta avvenuto il congedo dalla ferma permanente nell'Esercito avalla il moltiplicarsi di contenziosi amministrativi da parte dei concorrenti giudicati idonei e collocati nelle cosiddette seconde aliquote di cui al citato articolo 2199, comma 4, lettera b);
sarebbe pertanto auspicabile, qualora il periodo intercorrente tra la conclusione della ferma permanente quadriennale e l'immissione in ruolo fosse superiore ai 30 giorni, che venisse riconosciuta un'indennità di immissione in ruolo mensile non inferiore all'80 per cento della retribuzione spettante al ruolo da ricoprire per il personale immesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare ai sensi dell'articolo citato, al fine di fornire un riconoscimento economico a quei profili che hanno già subito le criticità di una riorganizzazione amministrativa a giudizio dell'interrogante alquanto discutibile, in un comparto particolarmente sensibile,
si chiede di sapere se il Governo intenda intervenire sulla criticità evidenziata in premessa, riconoscendo con apposito intervento un'indennità di immissione in ruolo al personale al cui all'articolo 2199, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

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