I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Nota 27-9-2013 n. 5867
Polizze speciali. Vetturini, barrocciai e ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto. Nuovi servizi telematici e adeguamenti GRA Web.
Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione centrale rischi, Ufficio entrate, Ufficio tariffe.
Nota 27 settembre 2013, n. 5867 (1).
Polizze speciali. Vetturini, barrocciai e ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto. Nuovi servizi telematici e adeguamenti GRA Web.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione centrale rischi, Ufficio entrate, Ufficio tariffe.
Alle
Strutture centrali e territoriali
Si illustrano i nuovi servizi on line realizzati per le polizze speciali di cui all'oggetto, disponibili in www.inail.it dal 30 settembre 2013, nonché le implementazioni rilasciate in GRA Web per la gestione delle sanzioni civili.
Polizza speciale vetturini, barrocciai e ippotrasportatori
Si riassume la disciplina delle polizze in discorso.
Ai lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto che svolgono attività di vetturini, barrocciai e ippotrasportatori si applica, com'è noto, un premio speciale unitario per singolo socio. Per i soci delle cooperative che svolgono funzioni (attività) amministrative e per i c.d. avventizi (lavoratori dipendenti) si applica invece il regime ordinario.
I premi speciali trimestrali vanno pagati:
- a titolo di rata, il 16 febbraio, 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre;
- a titolo di regolazione, entro il termine di scadenza fissato di volta in volta dall'Inail (indicato nella richiesta di pagamento).
Per consentire all'INAIL il calcolo del dovuto a titolo di regolazione le organizzazioni assicuranti devono inviare all'Istituto gli elenchi trimestrali delle presenze dei soci (con i relativi codici fiscali) con indicate le date di inclusione di nuovi soci o di uscita in caso di soci cessati nonché le relative retribuzioni.
La comunicazione degli elenchi trimestrali deve essere effettuata entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento (es. primo trimestre periodo gennaio - marzo, scadenza presentazione elenchi 30 aprile).
Com'è noto, a partire dal 2001, la normativa di riferimento ha subito progressive modificazioni.
La legge n. 142/2001, all'art. 1, comma 3, ha previsto che il socio lavoratore di cooperativa stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro con la cooperativa in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Pertanto, il socio lavoratore può stipulare con la stessa società cooperativa di cui è socio un contratto di lavoro come lavoratore dipendente, anche part-time o come lavoratore parasubordinato.
Il successivo D.Lgs. n. 423/2001 ha poi stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2007 le società cooperative e, quindi, anche le cooperative di che trattasi, devono pagare per i soci lavoratori il premio in base alla retribuzione effettiva di ogni socio lavoratore.
A seguito delle modifiche normative intervenute nell'anno 2001, la tipologia di contratto applicato e la retribuzione effettiva giornaliera, o in caso di contratto part-time la retribuzione oraria e il numero delle ore giornaliere lavorate, sono divenuti elementi per il calcolo del premio, fermo restando che il premio rimane comunque un premio speciale a persona frazionabile per mese.
La retribuzione effettiva giornaliera non deve essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti da impresa, deve riguardare ogni singolo socio lavoratore e va moltiplicata per 26 giorni lavorativi per ogni mese del trimestre di riferimento (o per 25 giorni lavorativi nel caso di collaboratori coordinati non occasionali).
Per una retribuzione giornaliera superiore ai premi minimi trimestrali il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino. In particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore.
L'erogazione delle prestazioni viene calcolata con riferimento alle retribuzioni effettive.
Tali premi trimestrali sono frazionabili in 3 mesi lavorativi e l' importo mensile cosi ottenuto, va moltiplicato per i mesi di durata dell'attività, dall'ingresso al recesso del socio.
Inoltre, come chiaramente esplicitato nella circolare n. 60/1987, le misure di premio dovute a persona per trimestre o frazione di trimestre, indipendentemente dal numero delle giornate di lavoro effettivamente prestate, sono soggette alla riduzione di tanti terzi del loro ammontare per ogni mese solare intero che precede l'ingresso di un nuovo socio nell'organismo medesimo o che segue la data di recesso di un socio dall'organismo medesimo.
1. Nuovi servizi telematici per la polizza speciale vetturini, barrocciai e ippotrasportatori
Sono stati realizzati i seguenti nuovi servizi telematici:
- Apertura di un nuovo codice ditta con PAT e polizza vetturini, barrocciai e ippotrasportatori;
- Apertura di una nuova PAT con polizza vetturini, barrocciai e ippotrasportatori;
- Apertura e cessazione della polizza vetturini, barrocciai e ippotrasportatori;
- Riattivazione del codice ditta;
- Regolazione trimestri;
- Integrazione premio speciale.
I nuovi servizi sono illustrati nei manuali pubblicati nella sezione "Manuali operativi" del portale www.inail.it - Servizi online - Istruzioni e Manuali.
Apertura di un nuovo codice ditta con PAT e polizza vetturini, barrocciai e ippotrasportatori.
Il servizio è disponibile dal link "Denuncia di iscrizione", già presente in Servizi online. Dopo aver inserito i dati anagrafici della ditta, quadro "A-Premi" e i dati relativi al "Soggetto delegato ex art. 14 TU" quadro "A1-Premi" ed aver creato la nuova PAT inserendo l'indirizzo della sede dei lavori nel quadro "B-Premi", è possibile creare la polizza speciale selezionando il link "Polizza Vetturini, barrocciai e Ippotrasportatori".
Apertura di una nuova PAT con polizza vetturini, barrocciai e ippotrasportatori
Il servizio è disponibile dal link "Denuncia di variazione". Gli intermediari, come di consueto, devono scegliere la ditta di interesse tra le ditte in delega e selezionare "Nuova PAT" dal menù quadri. Le cooperative, accedendo a Punto Cliente con il profilo "Azienda" possono direttamente selezionare "Nuova PAT" dal menù quadri. Dopo aver creato la nuova PAT inserendo l'indirizzo della sede dei lavori nel quadro "B-Premi", è possibile creare la polizza speciale selezionando il link "Polizza Vetturini, barrocciai e Ippotrasportatori".
Apertura e la cessazione della polizza speciale polizza vetturini, barrocciai e ippotrasportatori
Il nuovo servizio di variazione della polizza speciale vetturini, barrocciai e ippotrasportatori è disponibile in "Servizi online", "Denunce", "Denunce di variazione".
Come di consueto, occorre selezionare il codice ditta e la PAT interessati dalla variazione, il link "Polizza Vetturini, barrocciai e Ippotrasportatori" e il nuovo link "Nuova Polizza" in caso di apertura di una nuova polizza.
Nel caso in cui occorre cessare la polizza, dopo aver selezionato il link "Polizza Vetturini, barrocciai e Ippotrasportatori", selezionare "Cessazione Polizza".
Riattivazione del codice ditta
Nel caso di denuncia di iscrizione di un soggetto assicurante già iscritto in precedenza all'INAIL, per il quale attualmente il codice ditta risulta cessato, il servizio online "Iscrizione ditta", dopo la verifica del codice fiscale consente la nuova iscrizione.
Con riferimento alla polizza vetturini, barrocciai e ippotrasportatori, quindi, vale quanto detto per l'apertura di un nuovo codice ditta.
Regolazione trimestri
Il nuovo servizio "Regolazione trimestri", disponibile in Servizi online, sezione "Polizze facchini", permette alle cooperative e ai loro intermediari di assolvere l'obbligo di presentazione degli elenchi trimestrali con modalità esclusivamente telematiche.
Il servizio consente di inviare un file con gli elenchi trimestrali dei soci, completi di tutte le informazione previste dalla normativa vigente:
- codice fiscale del socio;
- data ingresso;
- data recesso;
- tipologia di contratto;
- retribuzioni effettive giornaliere/orarie;
- numero ore lavorate, in caso di contratto part-time.
Il file può contenere gli elenchi riferiti a più cooperative e a più trimestri. Il sistema, effettuati gli opportuni controlli di congruenza, assegna ad ogni elenco un numero di protocollo che viene comunicato via mail al mittente.
Integrazione premio speciale
Il servizio consente alle Società cooperative e agli organismi associativi di fatto che svolgono attività di facchinaggio e che hanno già inviato l'elenco trimestrale per la regolazione del premio nei termini previsti (30 giorni successivi alla scadenza del trimestre) di comunicare per i soci lavoratori già inclusi nell'elenco sopracitato le eventuali quote di retribuzioni a conguaglio di competenza del trimestre concluso.
La comunicazione di integrazione delle retribuzioni deve essere effettuata in tutti i casi in cui:
a. in costanza di rapporto associativo e di lavoro, la cooperativa debba comunicare all'INAIL i compensi o le retribuzioni erogate ad un determinato socio lavoratore erogati successivamente alla chiusura del trimestre, quindi non denunciabili entro i 30 giorni dalla chiusura dello stesso (ad es. ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) della legge n. 142/2001).
b. il rapporto associativo e di lavoro si è estinto con il recesso o l'esclusione del socio (v. art. 5, comma 2, legge n. 142/2001) e la cooperativa deve comunicare all'INAIL compensi o retribuzioni ad un determinato socio lavoratore erogati successivamente alla chiusura del trimestre.
Il servizio "Integrazione premio speciale" è disponibile dal link "Polizze vetturini barrocciai e ippotrasportatori".
Anche per questo servizio è previsto l'invio dell'apposito tracciato record che può contenere i dati relativi più cooperative e a più trimestri.
La comunicazione di integrazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dal termine del trimestre in cui i compensi/retribuzioni sono stati erogati, ad esempio se sono stati erogati ad agosto, il termine di presentazione della comunicazione è il 30 ottobre.
2. Adeguamenti GRA Web per le sanzioni civili
Alle polizze speciali vetturini barrocciai e ippotrasportatori si applica lo stesso sistema sanzionatorio previsto per le polizze speciali facchini.
Per quanto attiene all'istruttoria che le Sedi devono effettuare, si rinvia alle note di istruzioni [1] già emanate per le polizze speciali facchini reperibili nel minisito della scrivente Direzione.
_________________
[1] Nota 30 gennaio 2012, n. 655, nota n. 657 del 30 gennaio 2012, nota n. 6028 del 18 ottobre 2012, nota 18 ottobre 2012, n. 6026, nota 31 ottobre 2012, n. 7861.
Il Direttore centrale
Dr. Agatino Cariola
L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 1
L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3
L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 5
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