Ministero dell'interno
Circ. 31-7-2013
Illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del novellato D.Lgs. n. 286/1998 nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che "ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato". Sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 3 luglio 2013.
Emanata dal Ministero dell'interno.
Circ. 31 luglio 2013 (1).
Illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del novellato D.Lgs. n. 286/1998 nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che "ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato". Sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 3 luglio 2013.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno.
Ai
Signori questori della Repubblica - UTG
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Roma
Alla
Segreteria del dipartimento
Roma
Per i profili di competenza, si rende necessario richiamare l'attenzione delle SS.LL sui contenuti della sentenza n. 202 del 3 luglio 2013, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 5, comma 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 , nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che "ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al "familiare ricongiunto" e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato".
La Corte Costituzionale ha rilevato, infatti, che "...la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su un'attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati... ", evidenziando, peraltro, che: "...Nell'ambito delle relazioni interpersonali ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari...".
La medesima Corte, quindi, a conclusione del giudizio, ha rimarcato il contrasto della disposizione di cui all' art. 5. comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998"...con gli art. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. nella parte in cui non estende la tutela rafforzata ivi prevista a tutti i casi in cui lo straniero abbia nello Stato legami familiari".
In considerazione di quanto detto, si richiama l'attenzione delle SS.LL affinché l'adozione del provvedimento amministrativo di rifiuto del rilascio, oppure di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non prescinda mai dalla scrupolosa valutazione della situazione concreta dello straniero e dei suoi congiunti presenti in Italia, conformemente all'indirizzo reso dalla Corte Costituzionale con la sentenza additiva n. 202, oggetto di analisi.
Si confida nella consueta collaborazione, restando a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.
Il Direttore centrale
Pinto
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5
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